Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23197 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 08/11/2011), n.23197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25298-2007 proposto da:

POSTE ITAL SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 25/B,

presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIAMMARIA PIERLUIGI;

– ricorrente –

contro

V.B., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SCARTABELLI CARLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1287/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 06/10/2006 r.g.n. 1698/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega PIERLUIGI GIAMMARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Pistoia, regolarmente notificato, V.B., assunto dalla società Poste Italiane s.p.a. con contratto a tempo determinato dal 9.2.2004 al 13.3.2004 “ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’Area Operativa ed addetto al servizio recapito smistamento e trasporto, presso il Polo corrispondenza Toscana, assente con diritto alla conservazione del posto per il periodo 16.1.2004/13.3.2004”, rilevava la illegittimità dell’apposizione del termine al contratto in questione di talchè, essendo stata l’assunzione illegittima, il contratto si era convertito in contratto a tempo indeterminato. Chiedeva pertanto che, previa dichiarazione di illegittimità del termine apposto al predetto rapporto di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 491/04, accoglieva la domanda e, accertata la nullità della clausola del termine apposto al contratto in parola, dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla predetta data del 9.2.2004.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società Poste Italiane s.p.a. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 3.10/6.10.2006, rigettava il gravame. In particolare la Corte rilevava che nessuna specifica indicazione si leggeva nel contratto in questione in ordine alle concrete ragioni che avevano condotto all’assunzione a tempo determinato del ricorrente con riguardo alla singola realtà lavorativa dove il dipendente era stato inserito, risultando solo la mera ripetizione della astratta previsione contrattual-collettiva.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Poste Italiane s.p.a con cinque motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso il lavoratore intimato.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3);

nullità del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4).

In particolare rileva che la Corte territoriale, nell’interpretare il D.Lgs. n. 368 del 2001, aveva erroneamente affermato che anche dopo l’abrogazione della disciplina previgente (L. n. 230 del 1962), sarebbe ancora immanente al sistema il principio secondo cui il contratto a tempo determinato rappresenta un’eccezione, continuando ad essere la regola dei rapporti di lavoro il contratto a tempo indeterminato. E lamenta altresì la non corretta tendenza dei giudici nazionali a disapplicare la legge nazionale in nome del primato del diritto comunitario laddove, pur non rinvenendo la regula iuris del caso concreto in una norma di diritto comunitario, ritengano la prima in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.

Col secondo motivo lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 360 c.p.c., n. 3); nullità del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4).

In particolare rileva che la Corte d’appello aveva proposto un’interpretazione del D.Lgs. n. 368 del 2001 basata su una erronea lettura della direttiva comunitaria n. 99/70 che trascurava totalmente il progressivo mutamento sia della realtà socio – economica che del mercato del lavoro. Ed invero la Corte territoriale, nel rilevare che occorreva non discostarsi dal tradizionale impianto che ravvisava nel contratto a tempo determinato una eccezione rispetto alla regola costituita dal contratto a tempo indeterminato, aveva ribadito l’eccezionaiità del contratto a termine con effetto evidentemente rovesciato rispetto all’obiettivo posto dalla direttiva europea tendente ad una sostanziale equiparazione e fungibilità del contratto a tempo indeterminato con quello a tempo determinato.

Col terzo motivo di ricorso lamenta nullità del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4), nonchè violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3).

In particolare rileva che la Corte territoriale, argomentando dall’erroneo presupposto della inesistenza della clausola appositiva del termine per difetto di forma, aveva erroneamente considerato irrilevanti le istanze istruttorie reiterate dalla società, considerando tra l’altro generici i capitoli di prova.

Col quarto motivo di ricorso lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4).

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la necessità della specifica indicazione dei nomi dei lavoratori sostituiti ovvero del motivo della sostituzione.

Col quinto motivo di ricorso lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4).

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva disatteso la richiesta della società di valutare l’aliunde perceptum, al fine di dedurre i ricavi conseguiti dal lavoratore e che sarebbero stati incompatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa, aggiungendo che la percezione da parte del lavoratore di altre somme dopo l’interruzione della funzionalità di fatto del rapporto non poteva che essere genericamente dedotta dalla società.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Ed invero, trattandosi di ricorso avverso una sentenza depositata il 6.10.2006, ad esso si applica, ratione temporis, l’art. 366 bis c.p.c. (introdotto del D.Lgs. n. 40 del 2006 ed applicabile, ex art. 27 del predetto Decreto Legislativo, ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006). Tale articolo, successivamente abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. d), della L. 18 giugno 2009, n. 69 ma applicabile nella fattispecie in esame, dispone che “nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto”.

Nell’interpretazione di tale norma questa Corte (ex plurimis: Cass. SS.UU., 5.1.2007 n. 36; Cass., SS.UU., 28.9.2007 n. 20360; Cass. SS.UU., 12.5.2008 n. 11650; Cass. SS.UU., 17.7.2007 n. 15959) ha stabilito che il rispetto formale del requisito imposto per legge risulta assicurato sempre che il ricorrente formuli, in maniera consapevole e diretta, rispetto a ciascuna censura, una conferente sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, sicchè dalla risposta (positiva o negativa), che al quesito medesimo deve essere data, possa derivare la soluzione della questione circa la corrispondenza delle ragioni dell’impugnazione ai canoni indefettibili della corretta applicazione della legge, restando, in tal modo, contemporaneamente soddisfatti l’interesse della parte alla decisione della lite e la funzione nomofilattica propria del giudizio di legittimità.

E1 stato, pertanto, precisato che il nuovo requisito processuale non può consistere nella mera illustrazione delle denunziate violazioni di legge, ovvero nella richiesta di declaratoria di una astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità, ma è per contro indispensabile che il quesito di diritto, inteso quale punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio di diritto generale, sia esplicitamente riferito alla lite in oggetto, anche attraverso concreti riferimenti al caso specifico, di talchè sia individuabile il carattere risolutivo rispetto alla controversia concreta, altrimenti risolvendosi nella richiesta di una astratta affermazione di principio.

Siffatta ipotesi si è verificata nel caso di specie ove si osservi che la formulazione del quesito relativo al primo motivo di ricorso si appalesa assolutamente generica, priva di un concreto riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, risolvendosi in buona sostanza nella richiesta di una astratta affermazione di principio.

La palese genericità del quesito rende inammissibile il motivo, allo stesso modo di quel che si verifica in tema di censura non attinente al decisum.

E’ per contro fondato il secondo motivo di ricorso.

Deve premettersi che il D.Lgs. n. 368 del 2001, recante l’attuazione della Direttiva 1999/70 CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEP e dal CES, costituisce la nuova ed esclusiva fonte regolatrice del contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione della legge n. 230 del 1962 e della successiva legislazione integrativa. Il preambolo della citata Direttiva 1999/70, premesso che con la risoluzione del 9 febbraio 1999 il Consiglio dell’Unione europea ha invitato le parti sociali a tutti i livelli a negoziare accordi per modernizzare l’organizzazione del lavoro, comprese forme flessibili di lavoro, al fine di rendere le imprese produttive e competitive e di realizzare il necessario equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza, evidenzia che l’accordo quadro in questione stabilisce principi generali e requisiti minimi con l’obiettivo di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo l’applicazione del principio di non discriminazione, nonchè di creare un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato. Per tale ragione, accogliendo la richiesta delle parti sociali stipulanti e su proposta della Commissione europea, il Consiglio a norma dell’art. 4 dell’accordo sulla politica sociale -ora inserito nel trattato istitutivo della Comunità europea – ha emanato la direttiva in questione, imponendo agli Stati membri di conformarsi ad essa, adottando tutte le prescrizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti (art. 2).

Il legislatore nazionale, nell’adempiere al suo obbligo comunitario, ha emanato il D.Lgs. n. 368 del 2001, il quale nel testo originario, vigente all’epoca del contratto ora in questione, all’art. 1 prevede, al comma 1, che è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo e, al comma 2, che l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.

E stata altresì prevista, contestualmente all’entrata in vigore del citato D.Lgs. (24 ottobre 2001), l’abrogazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 79 del 1983, art. 8 bis, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e di tutte le disposizioni di legge incompatibili (art. 11, comma 1).

Il quadro normativo che emerge è, dunque, caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti, sistema peraltro già oggetto di ripensamento come si evince dalle disposizioni di cui alla L. n. 79 del 1983 e alla L. n. 56 del 1987, art. 23 – e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali, in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Tale sistema, al fine di non cadere nella genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione costituito dal già rilevato obbligo per il datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di specificare in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate.

Nel caso di specie il motivo di ricorso impone di stabilire come debba essere configurato sul piano giuridico il concetto di specificazione con riferimento all’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia indicato la causale dell’apposizione del termine in ragioni di carattere sostitutivo.

Come già rilevato, l’onere di specificazione della causale nell’atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate. Tale onere ha l’evidente scopo di evitare l’uso indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge, imponendo la riconoscibilità e la verificabilità della motivazione addotta già nel momento della stipula del contratto. D’altro canto, tuttavia, proprio il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato. Il concetto di specificità in questione risente, dunque, di un certo grado di elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza.

Con riferimento specifico alle ragioni di carattere sostitutivo, pertanto, il contratto a termine, se in una situazione aziendale elementare è configurabile come strumento idoneo a consentire la sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e ben determinata mansione, allo stesso modo in una situazione aziendale complessa è configurabile come strumento di inserimento del lavoratore assunto in un processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta. In quest’ultimo caso, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto non tanto con l’indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, quanto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione.

Questa Corte non ignora la sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, la quale, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1, e art. 11 afferma che l’onere di specificazione previsto dallo stesso art. 1, comma 2 impone che, tutte le volte in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, risulti per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

Sul problema degli effetti delle sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale sull’interpretazione delle leggi da parte del giudice ordinario, questa Corte (cfr., in particolare, Cass. 9 gennaio 2004 n. 166) ha affermato che, ove il giudice delle leggi, nel ritenere non infondato il denunciato vizio di incostituzionalità di una certa disposizione nella interpretazione non implausibile fornitane dal giudice del merito, indichi una possibile, diversa interpretazione della stessa disposizione conforme a Costituzione, tale interpretazione adeguatrice non interferisce con il controllo di legittimità rimesso alla Corte di cassazione ed il suo effetto vincolante per i giudici ordinari e speciali, non esclusa la Corte di cassazione, riguarda soltanto il divieto di accogliere quella interpretazione che la Corte costituzionale ha ritenuto, sia pure con una pronuncia di infondatezza della questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo esame, viziata.

Nel caso di specie il passo della sentenza della Corte costituzionale sopra citato deve essere letto nel contesto argomentativo in cui esso è stato formulato. La sentenza, subito dopo il passo estrapolato, prosegue precisando che considerato che per ragioni sostitutive si debbono intendere motivi connessi con l’esigenza di sostituire uno o più lavoratori, la specificazione di tali motivi implica necessariamente anche l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro sostituzione; solamente in questa maniera, infatti, l’onere che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, impone alle parti che intendano stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato può realizzare la propria finalità, che è quella di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Tale precisazione sta a indicare che, nella illimitata casistica che offre la realtà concreta delle fattispecie aziendali, accanto a fattispecie elementari in cui è possibile individuare fisicamente il lavoratore o i lavoratori da sostituire, esistono fattispecie complesse in cui la stessa indicazione non è possibile e “l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori” deve passare necessariamente attraverso la “specificazione dei motivi”, mediante l’indicazione di criteri che, prescindendo dall’individuazione delle persone, siano tali da non vanificare il criterio selettivo che richiede la norma.

Intesa in questi termini la sentenza della Corte costituzionale, l’opzione interpretativa offerta da questo Collegio è pienamente coerente con quella offerta dalla sentenza stessa che, per l’autorevolezza della fonte da cui proviene, costituisce un contributo ermeneutico della massima importanza.

Dunque, per concludere sul punto, l’apposizione del termine per “ragioni sostitutive” è legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali, il settore di riferimento, l’ambito territoriale della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verificabilità circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato (Cass. sez. lav.( 1576/10; Cass. sez. lav., 4267/11; Cass. sez. lav., 9602/11).

Nel caso in esame appare priva di adeguata motivazione, in relazione ai principi sopra enunciati, la valutazione fatta dalla Corte di merito circa la assenza di specificità della causale apposta al contratto di lavoro a termine in discussione. In particolare la Corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che il concetto di specificità deve essere collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato; e nella fattispecie in esame il contratto individuale evidenzia una serie di elementi – quali, per come detto, il settore di riferimento, l’ambito territoriale della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro – che la Corte territoriale, nell’ambito dell’indagine di fatto alla stessa demandata, avrebbe dovuto prendere in esame.

Il predetto motivo di ricorso deve essere in definitiva accolto, con assorbimento dei motivi ulteriori (terzo, quarto e quinto).

Si impone pertanto la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione la quale si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo, quarto e quinto; dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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