Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23196 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 23/10/2020), n.23196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 748/2017 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Nicolò

Tartaglia n. 21, presso lo studio dell’Avv. Salvatore Forgione,

rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Cristina Callisto giusta

procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso

cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5214/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 6 giugno 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2

ottobre 2019 dal Consigliere Dott. MUCCI ROBERTO.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR della Campania ha rigettato il gravame interposto da C.A., titolare di un’azienda agricola, avverso la sentenza della CTP di Benevento di rigetto del ricorso della medesima contro il diniego di rimborso dell’IVA relativamente all’anno 2012, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, rimborso richiesto dalla C. con riferimento alle spese di ripristino di muretti a secco e negato per insussistenza dei presupposti di cui ai commi 2 e 3 della citata norma, nonchè per “mancanza di elementi qualificanti delle fatture” ai sensi del citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21;

2. la CTR ha ritenuto che: a) la CTP ha correttamente qualificato la domanda come violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, in applicazione del principio iura novit curia; b) le opere in questione non rientrano tra i beni ammortizzabili ai sensi del D.M. 31 dicembre 1998; c) le relative spese non sono funzionali all’attività agricola svolta sul fondo dalla C., bensì alla conservazione delle originarie caratteristiche del paesaggio, nè l’appellante ha dimostrato l’ammortizzabilità dei muretti a secco ai sensi del citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30; d) le opere di ripristino sono state effettuate con il contributo regionale a totale copertura del costo, ciò che dimostra gli interessi pubblici perseguiti;

3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la C. affidato a tre motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

4. con il primo motivo di ricorso C.A. denuncia “violazione e falsa applicazione della normativa in materia di rimborsabilità dell’imposta”: al contrario di quanto ritenuto dalla CTR, “tutti i muretti a secco, sono costruiti con fondazioni proporzionali all’altezza dei muretti a secco e pertanto rientrando a pieno titolo nel concetto di costruzione, l’imposta assolta a monte è rimborsabile oltre che detraibile” (p. 10 del ricorso); i muretti a secco sono inerenti all’esercizio dell’attività d’impresa, “come sostegno per terreni su cui il ricorrente pascola i propri animali, miete il proprio fieno, ecc.” (p. 10);

4.1. il mezzo è inammissibile per plurimi profili: oltre a palesarsi aspecifico poichè monco, in relazione all’invocato dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’indicazione della norma asseritamente violata dalla CTR, la censura investe all’evidenza – ancorchè dietro il velo del motivo di diritto – questioni di merito precluse nella presente sede mirando inammissibilmente a sollecitare una valutazione in fatto alternativa a quella operata dalla CTR;

5. con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione delle norme sull’ultrapetizione”: il diritto alla detrazione azionato si baserebbe unicamente sul D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, norma mai citata nel provvedimento di diniego, e la CTR avrebbe pronunciato su una questione di diritto mai sollevata dalle parti;

5.1. il mezzo non ha miglior sorte, essendo anch’esso all’evidenza inammissibile: la doglianza, meramente assertiva e ripetitiva di quella espressa nei gradi di merito, oblitera del tutto la ratio decidendi spesa dalla CTR, riconnessa alla qualificazione della domanda operata dal primo giudice e dalla CTR condivisa;

6. con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30: lo stesso ufficio impositore non avrebbe contestato in primo grado l’inerenza dell’IVA in detrazione, sicchè incomprensibilmente la CTR si sarebbe pronunciata in senso contrario;

6.1. il mezzo è infondato, essendosi la CTR – al contrario di quanto opinato dalla ricorrente – pronunciata in coerenza con il provvedimento di diniego oggetto di impugnativa basato, come detto, sulla ritenuta carenza, nella specie, dei requisiti del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 30, commi 2 e 3 e, in particolare, della non ammortizzabilità delle opere (muretti a secco) eseguite.

7. In conclusione, il ricorso deve essere complessivamente rigettato e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo. Doppio contributo unificato a carico della medesima ricorrente come per legge.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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