Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23196 del 17/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 17/09/2019), n.23196
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10955-2018 proposto da:
S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII
474, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ORLANDO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLA GINALDI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA;
– intimato –
avverso il decreto N. 7649/17 del RIBUNALE di ANCONA, depositato il
15/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA
ALDO ANGELO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – Il Tribunale di Ancona ha respinto l’opposizione proposta da S.S., cittadino bengalese, avverso la decisione con la quale la Commissione territoriale di Ancona gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, come pure di quella umanitaria.
Contro il decreto del Tribunale S.S. propone adesso ricorso per cassazione, articolato in sei motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha presentato difese nell’ambito del presente giudizio.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. – Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) col primo motivo, per “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.)”; (ii) col secondo motivo, per “violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; (iii) col terzo motivo, per “violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 9, comma 2; (iv) col quarto motivo, per “violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, comma 7; (v) col quinto motivo, per “violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32.3 bis; (vi) col sesto motivo, per “violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13.7”.
3. – Col primo motivo, il ricorrente, richiamata la sentenza della Corte di Giustizia C-285/14, rileva che la violenza indiscriminata che affligge da sempre il Bangladesh sta crescendo in misura esponenziale dal 2014; e, per tale motivo, rivendica il proprio diritto alla protezione sussidiaria.
4. – Il motivo non merita di essere accolto.
Questo, in effetti, manca proprio di confrontarsi con i contenuti svolti dal provvedimento impugnato. Che ha partitamente esaminato la situazione politica e sociale del Paese di origine del richiedente, rifacendosi a fonti attendibili e aggiornate (report EASO 21 marzo 2017).
5. – Col secondo motivo, il ricorrente contesta il decreto impugnato, rilevando che questo – nel valutare la richiesta di protezione umanitaria – non ha considerato il ricorrente quale soggetto vulnerabile, “soffermandosi solo ed esclusivamente sulle motivazioni economiche del S.”.
6. – Il motivo non merita di essere accolto.
Questo, in effetti, non indica situazioni di vulnerabilità specifica proprie del richiedente, limitandosi ad allegare in termini di mero genere che “devastanti alluvioni da anni colpiscono il Bangladesh”; che queste “lasciano migliaia di persone prive di casa e cibo”; che perciò il ricorrente “ha perso tutto”.
7. – Il terzo e il quarto motivo appaiono suscettibili di esame unitario
Il terzo motivo assume, in particolare, che il provvedimento impugnato è “redatto in violazione di legge ed è anche lacunoso, in quanto sono carenti le indicazioni di natura procedurale per l’impugnazione dello stesso”. Il quarto a sua volta lamenta che, nel verbale di audizione del ricorrente avanti al Commissione territoriale, non sia stata fatta menzione del motivo per il quale non sia stata disposta la videoregistrazione dell’audizione
8. – I motivi non meritano di essere accolti.
Il ricorrente non indica neppure, infatti, quale tipo di eventuale pregiudizio abbia in concreto patito dall’omessa indicazione dei mezzi di impugnazione del decreto e/o dall’omessa verbalizzazione della ragione della mancata disposizione della videoregistrazione.
9. – Il quinto motivo assume di avere dichiarato di “essere arrivato in Italia per il tramite di un “trafficante di anime”” e lamenta che di questa dichiarazione non si sia tenuto debito conto, posto che la Commissione non ha ritenuto di trasmettere gli atti al Questore competente.
10. – Il motivo non può essere accolto.
Esso, infatti, non indica nemmeno la ragione per cui tale omissione dovrebbe ripercuotersi, e in termini di vizio determinante, sul provvedimento qui impugnato.
11. – Il sesto motivo richiama la normativa vigente in materia di espulsione, per inferirne che il decreto impugnato avrebbe dovuto necessariamente essere tradotto in lingua conosciuta al ricorrente.
12. – Il motivo non può essere accolto.
Al riguardo, appare sufficiente rilevare che il ricorrente non indica quale specifico vulnus abbia comportato, per la sua posizione, la mancata traduzione del provvedimento.
13. – Essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non ha luogo provvedere circa il c.d. doppio contributo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-1 Sezione civile, il 9 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019