Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23196 del 15/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/11/2016, (ud. 06/05/2016, dep. 15/11/2016), n.23196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Umana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28863/2013 proposto da:

U.D., (OMISSIS), già titolare de L’Osteria dei Santi,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO BEVIGNANI 12, presso

lo studio dell’avvocato STEFANO PALMA, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO LAROCCA giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 32, presso lo studio dell’avvocato STEFANO VITI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE MIRENGHI

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 468/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 04/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato MICHELE MIRENGHI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso,

in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4/7/2013 la Corte d’Appello di Lecce ha respinto il gravame interposto dal sig. U.D. in relazione alla pronunzia Trib. Brindisi 7/7/2011, di parziale accoglimento della domanda di cessazione, per diniego di rinnovo alla seconda scadenza, del contratto di locazione ad uso diverso da abitazione avente ad oggetto immobile sito in (OMISSIS), stipulato il (OMISSIS) (e registrato il (OMISSIS)) tra il sig. G.V. e il sig. U.D..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l’ U. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi.

Resiste con controricorso il G., che ha presentato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione o falsa applicazione dell’art. 2719 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria” motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2, il 3, il 4, il 5 motivo denunzia “omessa, insufficiente e contraddittoria” motivazione su punti decisivi della controversia, “omessa considerazione del contratto di locazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso è inammissibile.

Esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (es., alla “licenza per finita locazione e contestuale citazione per la convalida notificata in data 20/11/2008”, al “contratto di locazione commerciale del 25/06/97”, alla “raccomandata ar del 17/07/2008”, alla “comparsa di costituzione e risposta del 12/01/2009, ad “altri contratti ad integrazione del primo”, alla “scrittura privata del 12/11/90”, ad “altro atto del 25/07/97”, al “contratto del 25/06/97″, alla sentenza del giudice di 1” cure, all’atto di appello, alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello di controparte, alla “scrittura privata del 12/11/90”, alla “disdetta del 17/07/2008”, al “motivo di appello n. 3”, al “pag. 2 dell’atto del 25/06/97”, alla “scrittura privata autenticata per Notar T.G. di affitto di azienda registrato in data 10/0797 presso (motivo n. 5)) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

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