Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23196 del 04/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.04/10/2017),  n. 23196

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G. C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

N.F., titolare dell’impresa individuale (OMISSIS), rapp.

e dif. dall’avv. Domenico Sorace, elett. dom. presso lo studio dello

stesso in Roma, via G. Rubini n. 48/D, come da procura in calce

all’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) in persona del cur. fall. (OMISSIS) s.r.l.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza n. 1046/16 App. Catanzaro 21/06/2016

n. 1249/16 R.G. 33/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 13 luglio 2017 dal Consigliere relatore Dott. FERRO Massimo;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta Decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. N.F., imprenditore individuale operante sotto la ditta (OMISSIS), impugna la sentenza App. Catanzaro 21.6.2016, con cui è stato rigettato il suo reclamo proposto avverso la sentenza Trib. Vibo Valentia 27.11.2015 già dichiarativa del proprio fallimento;

2. per la corte, ammessa la produzione da parte del debitore e per la prima volta in sede di reclamo di documenti (nella specie le dichiarazioni reddituali) volti ad integrare il possesso congiunto dei requisiti ostativi alla fallibilità, in ogni caso la loro efficacia esimente doveva, nel caso concreto, negarsi, essendo risultato superato, già per il 2014, il parametro dell’attivo, quanto ai 300.000 Euro;

3. il punto dell’insolvenza veniva affrontato escludendo che una generica contestazione potesse sovvertire la statuizione del tribunale, in merito alla modestia del credito azionato ed alla sussistenza di crediti vantati e non riscossi, tanto più che il reclamo elevava a motivo d’impugnazione solo la censura sui predetti requisiti della L.Fall., art. 1; in ogni caso si dava atto anche di protesti, sostanziale impossidenza oltre all’abitazione, ampiezza del passivo verso i fornitori.

4. con il ricorso si deducono tre motivi e, in particolare:

– la violazione della L.Fall., art. 1, con riguardo all’attivo, erroneamente computato;

– la violazione dell’art. 2424 c.c.;

– il vizio di motivazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il primo e secondo motivo di ricorso, da affrontare congiuntamente stante la omogeneità, sono fondati, posto che la sentenza, nel richiamare il principio di cui a Cass. 17553/2009 – per il quale “nella valutazione del capitale investito, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, trovano applicazione i principi di logica contabile, cui si richiama la L.Fall. art. 1, comma 2, lett. a), (nel testo modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 1) e di cui è espressione lo stesso art. 2424 c.c., con la conseguenza che, pur non essendo il piccolo imprenditore tenuto alla redazione di un bilancio come quello previsto per le società di capitali, tra le poste attive della situazione patrimoniale vanno incluse anche le rimanenze di magazzino, mentre nel passivo devono essere computati i debiti contratti per l’acquisto degli stessi beni ” – non ha considerato che, dalla documentazione fiscale del 2014, risultava una voce, pari ad Euro 198.657 e corrispondente ai “ricavi lordi” dell’anno, inidonea di per sè, e senza diversa illustrazione e sviluppo di propri addendi interni, a mutarsi in diretto valore della componente “attivo”;

2. l’addizione delle rimanenze finali ai crediti, e in difetto di immobilizzi (Cass. 19654/2015), conduceva pertanto, sottraendo dall’attivo una voce anche giuridicamente propria dei realizzi lordi annuali, ad una unità di grandezza, per come messa in evidenza dalla corte, inferiore al limite di fallibilità dei 300.000 Euro annui;

3. l’accoglimento dei primi due motivi, rende assorbito il terzo e determina la necessità della cassazione con rinvio, essendo mancata una più compiuta disamina delle complessive difese rese in sede di reclamo dal debitore e che parimenti avranno modo di essere verificate, alla luce della L.Fall., art. 1, comma 2, ed apprezzando la dislocazione dell’onere della prova a carico del debitore, di nuovo avanti alla corte d’appello per tutti i requisiti dimensionali già non considerati (Cass. 22150/2010);

4. il ricorso va dunque accolto con riguardo ai primi due motivi, assorbito il terzo, con cassazione e rinvio.

PQM

 

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA