Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23195 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 17/09/2019), n.23195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE XXX

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6607-2018 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SIMETO 12,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PASCONE, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

GIOQUADRO C.S. & C. SNC, in liquidazione, in

persona dei liquidatori legali rappresentanti, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CONCA D’ORO 285, presso lo studio

dell’avvocato SALVATORE MENDITTO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 359/2017 del TRIBUNALE di URBINO, depositata

il 07/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI

ENZO.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato a tre motivi, B.A. ha impugnato la sentenza n. 357/2017 del Tribunale di Urbino, che ne rigettava “la domanda”, compensando “interamente tra le parti le spese di lite”;

che resiste con controricorso la Gioquadro di C.S. & C. s.n.c., in liquidazione;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale la controricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è inammissibile.

Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico con il ricorso stesso (e non già ricavarsi da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso), con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (tra le altre, Cass. n. 10072/2018, Cass. n. 29093/2018).

Nella specie, il ricorso è totalmente privo dell’esposizione sommaria richiesta, a pena di inammissibilità, dalla citata norma processuale, non potendosi, peraltro, attingere contezza di detti fatti e di detta vicenda, in modo intelligibile, neppure dalle censure svolte, dalle quali rimane oscuro anche il contenuto stesso del provvedimento impugnato.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 55 del 2014, e successive modificazioni, nonchè, quanto agli esborsi, in base alla nota depositata dalla controricorrente, con distrazione in favore dell’avvocato Menditto, dichiaratosi antistatario.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso per le ragioni innanzi evidenziate, che palesano una proposizione dell’impugnazione in manifesto contrasto con la exacta diligentia esigibile in relazione ad una prestazione professionale altamente qualificata come è quella dell’avvocato, in particolare se cassazionista (tra le altre, Cass. n. 19285/2016, Cass. n. 20732/2016, Cass. n. 27746/2017), comporta, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, la condanna del ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, della somma equitativamente determinata in dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 71,90 ed agli accessori di legge.

condanna, altresì, il ricorrente al pagamento, ex art. 96 c.p.c., comma 3, della somma di Euro 2.500,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA