Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23194 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 17/09/2019), n.23194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5713-2018 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 213,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE COVINO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

ENO.I. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA CELESTE PRINCIPATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7794/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata l’11/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI

ENZO.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato a tre motivi, R.A. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma, in data 11 dicembre 2017, che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, lo condannava al pagamento, in favore della ENO.I. s.r.l., della somma di Euro 9.113,34, oltre interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002 dal 30 settembre 2003 al saldo, quale importo recato dalla fattura 3272/03;

che la Corte territoriale, per quanto ancora rileva in questa sede, osservava che: 1) l’importo di Euro 3.000,00 portato dalla quietanza in atti versata dal R. e utilizzato dal Tribunale per ridurre il credito di ENO.I. s.r.l. di cui al decreto ingiuntivo opposto dallo stesso R. non costituiva autonomo e ulteriore pagamento di quest’ultimo, bensì era riferibile a due assegni già inseriti nell’estratto conto depositato nella fase monitoria, avendo lo stesso R. ammesso, “nel descrivere il documento,..,. trattarsi di copia della ricevuta di pagamento del 04/06/04 e dei relativi assegni”, ove la parola “relativi” sta evidentemente ad indicare il collegamento tra la quietanza e i titoli”; 2) erano dovuti alla ENO.I. gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, per la qualità di imprenditori rivestita dalle parti in ambito di transazione commerciale, essendo stati consegnati al R. i beni indicati nella fattura (OMISSIS) del 28 settembre 2003 (“ad esclusione dei contenitori verticali e della vasca “semprepieno” il cui controvalore, però, non era oggetto della fattura e del ricorso per ingiunzione”) e dovendo il pagamento avvenire a 30 giorni dalla emissione della fattura; 3) era infondata la domanda di danni proposta dal R., non avendo questi, come già evidenziato dal Tribunale (le cui argomentazioni l’appellante incidentale non contrastava in modo specifico) provato “di aver subito un danno concretamente riconducibile alla condotta dell’appellante nè che ENO.I. srl potesse prevedere il lamentato danno”;

che resiste con controricorso ENO.I. s.r.l.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per aver la Corte territoriale violato la “normativa sostanziale” determinata “da erroneità di sussunzione per erroneità evidente della ricostruzione complessiva della quaestio, avendo attribuito anche alle date degli assegni (30 giugno 2004 e 31 luglio 2004) la stessa data (4 giugno 2004) del documento depositato in atti, invece ad essi precedente;

a.1.) il motivo è inammissibile.

In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. n. 11892/2016); principio condiviso in motivazione da Cass., Sez. Un., n. 16398/16.

Nella specie, la censura (comunque dedotta in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, fondandosi sull’evocazione di documenti ed emergenze istruttorie senza fornirne l’indicazione specifica nè sotto il profilo contenutistico, nè sotto quello della localizzazione), che non esibisce alcuna prospettazione di violazione di legge (tantomeno processuale), investe il potere stesso del giudice di valutare le prove (impingendo direttamente sulla interpretazione dei documenti effettuata dalla Corte territoriale, siccome volta a individuare la relazione tra gli assegni rilasciati dal R. ad ENO.I. e la causa degli stessi), come tale insindacabile in questa sede, se non nei limiti del vigente art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., S.U., n. 8053/2014), non evocato in ricorso;

b) con il secondo mezzo è denunciata “contraddittorietà di motivazione/violazione dell’art. 1225 c.c. in relazione al mancato accoglimento della domanda di risarcimento danni pur a fronte dell’accertato inadempimento contrattuale dell’ENO.I.”;

b.1.) il motivo è inammissibile, in quanto, non solo è dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (fondandosi, anch’esso, sull’evocazione di documenti ed emergenze istruttorie senza fornirne l’indicazione specifica nè sotto il profilo contenutistico, nè sotto quello della localizzazione), ma, lungi dal prospettare una effettiva violazione di legge (non essendo peraltro corretta la postulata automaticità tra inadempimento e sussistenza di un danno risarcibile), si risolve in una, per di più generica, critica alla valutazione probatoria effettuata dal giudice di merito;

c) con il terzo mezzo è dedotta “violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c. in relazione al riconoscimento degli interessi di mora a fronte della fondatezza dell’eccezione di inadempimento”.

c.1) il motivo è inammissibile, in quanto, oltre a palesare una assoluta genericità di esposizione, non coglie comunque la portata della ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non solo fa riferimento alla disciplina del D.Lgs. n. 231 del 2002 e non all’art. 1224 c.c., ma evidenzia altresì che i beni oggetto della fattura n. (OMISSIS), a fondamento dell’ingiunzione, erano stati consegnati al R., mentre non erano pertinenti a detta fattura i non consegnati contenitori verticali e vasca “semprepieno”.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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