Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23194 del 15/11/2016
Cassazione civile sez. III, 15/11/2016, (ud. 06/05/2016, dep. 15/11/2016), n.23194
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Umana – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21134/2013 proposto da:
REALE IMMOBILI SPA, (OMISSIS), in persona del suo direttore generale
arch. R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AZUNI
9, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE CAMELIS, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRA LISERRE
giusta procura speciale notarile;
– ricorrente –
contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 896/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 09/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/05/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato PAOLO DE CAMELIS;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9/4/2013 la Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame interposto dalla sosietà Reale Immobili s.p.a., in relazione alla pronunzia Trib. Milano 6/5/2010, di parziale accoglimento della domanda in origine monitoriamente azionata nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze per il pagamento di somma a titolo di canoni di locazione dell’immobile sito in (OMISSIS) per il periodo 10/10/2007 – 31/3/2008, con esclusione dell’importo richiesto a titolo di aggiornamento del canone.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Reale Immobili s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso il Ministero dell’economia e delle finanze.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione della L. n. 392 del 1978 art. 32, art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 2 motivo denunzia violazione dell’art. 1362 c.c., art. 12 preleggi, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il ricorso è inammissibile.
Esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (es., al “ricorso in appello depositato in data 10 febbraio 2011, alla sentenza del giudice di prime cure, alla fattura, alle “modalità con le quali veniva richiesto l’aggiornamento del canone di locazione per gli anni passati (vedi allegati nn. 1 e 2 della parte resistente in primo grado), alle “relative lettere di accompagnamento (all. n. 1 di parte resistente (cit.,)) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso -apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
Va al riguardo per altro verso sottolineato come la mancata riproduzione nel ricorso del tenore delle fatture non consente in particolare di poter valutare la natura anche “negoziale”, e non solamente fiscale, delle medesime.
Accertamento invero di decisivo rilievo, atteso che la trasmissione delle fatture con canone maggiorato non ha di per sè significato univoco, come risulta invero sintomaticamente confermato dalla circostanza che siffatta “forma di comunicazione” non risulta essere stata sempre osservata dalla locatrice, avendo in precedenza la medesima al contrario inviato espresse richieste, con specifica indicazione anche dell’importo dell’aggiornamento. Diversamente da quanto invero verificatosi in altra vicenda e da questa Corte valorizzato ai fini della considerazione del comportamento delle parti successivo alla stipulazione contrattuale (cfr. Cass., 5/4/2016, n. 6549).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, di cui Euro 5.400,00 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016