Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23194 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.04/10/2017),  n. 23194

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G. C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

Z.D. rapp. e dif. dall’avv. Antonino Francesco Della Sciucca,

elett. dom. presso lo studio dell’avv. Arturo Salerni in Roma, viale

Carso n. 23, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.p.a. (già (OMISSIS) s.p.a. in amministrazione

straordinaria), in persona dei curatori;

– intimato –

per la cassazione del decreto Tribunale di Reggio Emilia 24.5.2016,

R.G. 1537/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 13 luglio 2017 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. Z.D. impugna il Decreto Tribunale di Reggio Emilia 24.5.2016, R.G. 1537/2015, con cui sono state rigettate le domande proposte dalla ricorrente che, instaurando il giudizio di opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.p.a., aveva richiesto di essere ammessa per i crediti complessivamente pari a Euro 15.000 dovuti a titolo di incremento retributivo stipendiale (su un totale annuo di 30.000 per due tranches) e, più in particolare, all’incidenza di questo e dei fringe benefits (uso del cellulare e clothing allowance rispettivamente per 300 e 1.000 Euro mensili) sul calcolo degli istituti retributivi indiretti;

2. per il tribunale, dalla documentazione allegata la richiesta risulta non fondata, quell’esclusione appariva conforme alla prassi aziendale, una domanda in tal senso non era stata inoltrata prima della cessazione del rapporto, mentre le prove testimoniali appaiono prive del minimo principio di prova scritta e anche irrilevanti, così dovendosi confermare il decreto reiettivo del giudice delegato;

3. con il ricorso, ricordato che l’opposizione originaria chiedeva l’ammissione anche di Euro 33.550,74 per differenze sul TFR e che il decreto ora impugnato seguiva a cassazione con rinvio, disposta con ordinanza Cass. 27124/2014 su altro decreto Trib. Reggio Emilia 17.12.2012 già reiettivo della prima opposizione allo stato passivo, si deducono sette motivi e, in particolare:

– violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, in quanto i fatti esposti, allegati e documentati dalla ricorrente non sono stati contestati dalla controparte;

– omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio non avendo il tribunale tenuto in considerazione i fatti storici da cui emerge che l’incremento retributivo stipendiale non sia stato corrisposto nel mese di dicembre dell’anno 2009 e dai quali risultano, inoltre, i benefits goduti dalla ricorrente;

– violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., poichè era onere della società fallita dimostrare la sussistenza di elementi che avrebbero comportato il rigetto della domanda volta ad ottenere l’incremento retributivo;

– violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 2721 e 2724 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio non avendo il tribunale nè ordinato l’esibizione dei tabulati telefonici e delle fatture nè ammesso le prove testimoniali, richiesti dalla ricorrente per dimostrare la corresponsione dei benefits;

– violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c., in quanto, avendo la ricorrente dimostrato la sussistenza dell’incremento retributivo, la regola applicabile è quella prevista dalla disposizione in esame;

– violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 24 CCNL Dirigenti Industria dovendo il tribunale far derivare dalla natura retributiva e non occasionale dell’emolumento l’accoglimento della domanda di computo nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto;

violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., in combinato disposto con l’art. 36 Cost., poichè, per il principio della irriducibilità della retribuzione, in forza del quale non è legittima la soppressione di una voce retributiva laddove non venga meno la prestazione che la stessa remunera, il livello retributivo acquisito dal lavoratore subordinato deve essere determinato con il computo della totalità dei compensi corrispettivi delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore;

– nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia sulla domanda relativa all’inesistenza del credito derivante dal contratto di mutuo stipulato tra le parti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. la citata ord. Cass. 27124/2014, in accoglimento del secondo motivo di ricorso ivi dedotto, ha rimesso gli atti al tribunale sul principio per cui “la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione”, in ciò devolvendo al giudice di merito l’esame pieno del ricorso per come la originaria impugnazione era stata coltivata;

2. i primi sei motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per le questioni trattate, sono fondati, già per i profili concernenti le pretese violazioni di legge, in quanto per un verso il decreto, laconicamente, nega ingresso alle prove orali della ricorrente degradando il documento di matrice aziendale ad irrilevante e però escludendo, in virtù della supposta assenza “del minimo principio di prova scritta”, di dar corso alle prove testimoniali sugli elementi stabili della retribuzione attinenti al godimento dei due fringe benefits; sul punto, il ricorrente ha indicato specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova ed evidenziando l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, altresì mettendo in evidenza la decisività di quell’errore (Cass. 4178/2007);

3. per altro verso, il richiamo in ricorso ai “listini stipendiali dei mesi di corresponsione”, ai fini di reclamare il riconoscimento dell’incremento retributivo della tranche di 15.000 Euro per il 2009, è circostanza specifica, accanto al godimento continuativo della stessa voce quale allegato e fino a quel momento, per spostare sulla parte datoriale, qui rappresentata dalla procedura concorsuale, un onere contestativo altrettanto specifico, ai sensi del principio della irriducibilità della retribuzione di cui all’art. 2103 c.c. e della ricomprensione dell’addendo in TFR per l’art. 2120 c.c., nonchè l’art. 24 CCNL Dirigenti industria, e pur se non in senso strettamente conforme al dettato dell’art. 115 c.p.c. (trattandosi di fatti non della curatela ma della società ed anteriori);

4. tale onere non risulta assolto dall’organo fallimentare, per la genericità del rinvio – in decreto – alla “prassi” che avrebbe escluso quel computo, senza però chiarire le ragioni per cui, anche in quella eventualità, comunque il credito principale non fosse dovuto ovvero superato in via di fatto dalla considerazione, non particolarmente chiara, circa il valore probante che avrebbe assunto, nell’iter logico del decreto e nei suoi riferimenti normativi, la mancanza di richieste della ricorrente prima della cessazione del rapporto;

5. il settimo motivo è invece inammissibile, già per difetto di specificità, in quanto esso, per un verso dà atto che nell’opposizione allo stato passivo (ed anche in sede di riassunzione) la stessa Z. ha omesso di formulare conclusioni espresse a contestazione della statuizione dell’originario giudice delegato che affermava un credito della procedura verso l’istante di 36.984,11 Euro per mutuo erogato nel 2007 e non rimborsato, dunque risolvendosi il preteso vizio di omessa pronuncia in censura posta da motivo di reclamo già a suo tempo inammissibile e comunque senza riproduzione sufficiente per una diversa disamina della domanda di opposizione stessa; per altro verso alla censura odierna la parte non mostra di avere interesse, poichè in nessun punto del decreto il tribunale fa propria quella affermazione anche solo per contrapporre in via compensativa un debito della opponente verso la società, ciò permettendo alla parte di sviluppare anche con altri mezzi ed in altre sedi un eventuale contenzioso, ove reso attuale da iniziative del fallimento;

il ricorso va dunque accolto quanto ai primi sei motivi, dichiarato inammissibile il settimo, con cassazione e rinvio.

PQM

 

La Corte accoglie i primi sei motivi di ricorso, dichiara inammissibile il settimo, cassa e rinvia al Tribunale di Reggio Emilia, in diversa composizione, anche per le spese del procedimento di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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