Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23193 del 15/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/11/2016, (ud. 21/04/2016, dep. 15/11/2016), n.23193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21314/2014 proposto da:

D.P.M., D.P.A.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12/D, presso lo studio

dell’avvocato RINALDO FAZI, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIUSEPPE ERAMO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

T.M., T.D.A., M.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RODOLFO LANCIANI 62, presso

lo studio dell’avvocato DANIELE BARTOLOMUCCI, che li rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 303/2014 del TRIBUNALE di CASSINO, depositata

il 19/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE ERAMO;

udito l’Avvocato DANIELE BARTOLOMUCCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

Gli eredi di T.G., odierni ricorrenti, proposero opposizione ex art. 617 c.p.c., avverso il decreto di trasferimento di un bene di loro proprietà disposto in favore degli eredi di Tu.Ga., lamentando l’illegittimità di due atti presupposti – i.e. l’ordinanza di assegnazione e quella di rigetto dell’istanza di riduzione del pignoramento.

Il giudice dell’opposizione la respinse, ritenendo cessata la materia del contendere per effetto del provvedimento di estinzione della procedura adottato dal giudice dell’esecuzione, e mai impugnato ex artt. 617-630 c.p.c., dichiarando altresì, incidenter tantum, l’infondatezza dell’opposizione nel merito al fine di pronunciare sulle spese di lite, in esito all’accertamento della soccombenza virtuale.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Cassino ricorrenti hanno proposto gravame sulla base di 3 motivi di censura.

Resistono con controricorso gli eredi di Tu.Ga..

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto; violazione dei principi regolatori del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., commi 1 e 2. Nullità del procedimento e/o della sentenza in relazione all’art. 101 c.p.c., comma 2.

Il motivo è privo di pregio.

In disparte le questioni (non rilevanti in questa sede) sollevate dai ricorrenti in ordine alle vicende relative alla CTU, quelle relative alla diacronia tra i provvedimenti istruttori del 23.5 e del 9.11 2011 (anch’esse irrilevanti in parte qua), e quella afferente al provvedimento dichiarativo dell’estinzione adottato dal G.E. in data 11.7.2011, mai impugnato (del quale si lamenta “non esservi traccia agli atti”, con ciò deducendo un ipotetico errore revocatorio), la censura si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice dell’opposizione nella parte in cui ha ritenuto che, con l’ordinanza del 31.7.2013, il Tribunale avesse rilevato d’ufficio l’estinzione della procedura, rinviando, per la precisazione delle conclusioni, all’udienza del 30 ottobre 2013.

Ne consegue l’impredicabilità della (infondatamente) lamentata violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, non essendo lecito discorrere, nella specie, di “sentenza della terza via” ovvero “di sentenza a sorpresa”, avendo il giudice di merito ottemperato al duplice, concorrente obbligo di segnalare la questione alle parti e di assegnar loro un congruo termine per eventuali deduzioni.

Nulla è stato dedotto o eccepito dagli eredi T., nè in occasione dell’udienza all’uopo fissata, nè in comparsa conclusionale (12.2.2014) o in memoria di replica (18.2.2014), onde l’inconfigurabilità di qualsivoglia violazione di principi processuali, ordinari o costituzionali.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 111 Cost., comma 7, artt. 100, 112 e 632 c.p.c..

Il motivo è infondato.

La pronuncia del giudice dell’opposizione risulta, difatti conforme alla giurisprudenza di questa Corte in tema di estinzione atipica (Cass. 1353/2012; 4492/2003) e di rilevabilità officiosa della cessazione della materia del contendere (Cass. 271/2006; 14775/2004, ex aliis).

La cronologia della vicenda esecutiva risulta poi correttamente ricostruita dal Tribunale, sia pur al limitato fine di pronunciarsi sulle spese di lite alla luce della cd. soccombenza virtuale (ff. 5 ss. della sentenza impugnata), con motivazione che il collegio interamente condivide.

Tutte le censure sollevate dai ricorrenti sono, pertanto, destituite di fondamento.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 112, 617 c.p.c..

Il motivo non ha giuridico fondamento.

L’impugnazione in opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta dagli odierni ricorrenti ebbe ad oggetto due distinti provvedimenti del giudice dell’esecuzione (l’ordinanza di trasferimento dei beni assegnati e l’ordinanza di rigetto della istanza di riduzione del pignoramento), di tal che risulta addirittura incomprensibile l’odierna doglianza predicativa di una non meglio specificata necessità di valutare “l’intero contesto della vicenda”, valutazione, di converso, rettamente e diacronicamente compiuta dal Tribunale nell’ampia e articolata motivazione, che, scevra da vizi logico-giuridici, si sottrae alle censure mossele.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 495, 496 c.p.c., art. 12 preleggi; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

La doglianza non può essere accolta.

In consonanza con la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, difatti, il Tribunale ha giudicato inammissibile la richiesta di riduzione del pignoramento depositata in seguito all’assegnazione dei beni pignorati (Cass. 563/2003).

Nessuna “forzatura” del dato normativo appare, pertanto predicabile, nella specie, avendo il Tribunale condivisibilmente esteso all’ipotesi di riduzione del pignoramento le norme dettate per la conversione, mentre la pretesa “insussistenza di circostanze di fatto mai emerse in corso di causa” su cui “il giudice avrebbe fondato la propria decisione” (f. 25 del ricorso) si risolve nella denuncia di un ipotetico errore ti tipo revocatorio, la cui disamina è preclusa in questa sede.

Quanto alle doglianza relativa alla disciplina delle spese di lite, oggetto del quinto motivo di ricorso” essa risulta patentemente inammissibile, avendo il tribunale motivatamente applicato il criterio della soccombenza (virtuale).

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 5200, di cui Euro 200 per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.

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