Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23192 del 20/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 20/08/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 20/08/2021), n.23192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9312-2015 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE – FROSINONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARIO FANI 139, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VENTURINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO D’AMBROSIO;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBA 12/A,

presso lo studio dell’avvocato CARLO ALESSANDRINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LOREDANA DI FOLCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7958/2C14 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/10/2014 R.G.N. 163/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza in data 28 ottobre 2014, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello della A.U.S.L. di Frosinone avverso la sentenza di primo grado, di sua condanna al pagamento, in favore di P.G., dipendente con qualifica e mansioni di dirigente medico al reparto di cardiologia dell’Ospedale di (OMISSIS), quale assistente ex IX livello, della somma di Euro 5.873,12, oltre interessi legali a titolo risarcitorio per inadempimento all’attribuzione di incarico direttivo;

2. preliminarmente esclusa la nullità del ricorso introduttivo per la compiuta identificazione, in esito all’esame complessivo dell’atto, del petitum, sia formale che sostanziale, sia della causa petendi, la Corte capitolina ravvisava l’infondatezza del ricorso, sul presupposto in fatto incontestato dell’anzianità ultraquinquennale del dirigente e dell’inadeguata considerazione dall’Azienda appellante della qualificazione risarcitoria, da parte del Tribunale, della domanda del predetto, “come volta all’accertamento dell’inadempimento del datore di lavoro e condanna proprio per il mancato effettivo conferimento dell’incarico direttivo”;

3. essa riteneva, a norma degli artt. 27, 13 CCNL Area dirigenza medica 1998/2001, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 l’esistenza di un diritto del dirigente con anzianità superiore al quinquennio ad un incarico di natura professionale, comportante, se violato, un inadempimento contrattuale risarcibile: sicché, pur in assenza di un diritto all’incarico per esserne il conferimento soggetto a presupposti e condizioni nel potere datoriale, ai dirigenti ai quali non sia stata affidata la direzione di strutture”, che “svolgono funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonché funzioni ispettive, di verifica e controllo” (art. 15ter, comma 4 D.Lgs. cit.), spetta comunque il conferimento di tali funzioni;

4. la Corte reputava ciò configurare un diritto certo nell’an, ma non nel suo contenuto, per la riserva all’A.U.S.L. della “diversa graduazione” degli incarichi da affidare: con la conseguenza, nel caso di omesso conferimento di alcun incarico, di un inadempimento risarcibile non già in forma specifica (con l’attribuzione di un incarico), ma per equivalente, equitativamente determinabile nella misura minima dell’indennità variabile di posizione, collegata all’incarico;

5. con atto notificato il 30 marzo 2015, la A.U.S.L. di Frosinone ricorreva per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis.1. c.p.c., cui il lavoratore resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. la ricorrente deduce violazione dell’art. 414 c.p.c., anche come error in procedendo ed omessa, insufficiente ed errata motivazione, per la nullità del ricorso introduttivo, in quanto carente degli elementi essenziali identificativi (petitum, immediato e mediato, causa petendi), in ogni caso estremamente generici, in assenza di indicazione, a fondamento della domanda risarcitoria, della prestazione legittimante il diritto alle indennità richieste, la categoria di incarico conferito o svolto, il procedimento di assegnazione dell’incarico, la durata e la sua valutazione (primo motivo); violazione dell’art. 112 c.p.c., omessa, insufficiente ed errata motivazione, per vizio di extrapetizione, avendo la Corte territoriale, pure erroneamente, ritenuto la qualificazione dal Tribunale della domanda del ricorrente come risarcitoria, avendo invece egli proposto una diversa, inammissibile, domanda di pagamento di differenze retributive per un incarico non svolto (terzo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;

2.1. entrambi difettano di specificità, prescritta a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 6, in assenza di trascrizione del ricorso introduttivo, dovendo la censura conformarsi alla regola fissata da tale norma anche qualora il giudice di legittimità sia investito del potere di esame diretto degli atti, quale interprete del fatto processuale (Cass. s.u. 22 maggio 2012, n. 8077; Cass. 8 gennaio 2020, n. 134);

2.2. inoltre, l’interpretazione della domanda come formulata nel ricorso introduttivo spetta esclusivamente al giudice di merito (Cass. 9 maggio 2012, n. 7097; Cass. 9 luglio 2018, n. 17991) ed è insindacabile, in sede di legittimità, in quanto sia, come nel caso di specie, congruamente argomentata (in riferimento alla sentenza del Tribunale, “proprio per il mancato effettivo conferimento dell’incarico direttivo”, per relationem alle sue pgg. 4 e 5: così al terz’ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza ricorsa; in ogni caso qualificata risarcitoria dalla Corte, per le ragioni in particolare sintetizzate dal secondo all’ottavo alinea di pg. 5 della sentenza);

2.3. deve poi essere escluso il vizio di “ultra” o “extra” petizione, ricorrente quando il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; ferma restando la sua autonomia interpretativa della domanda nell’individuare l’esatta natura dell’azione e di sviluppo di considerazioni di diritto, a base della pronuncia adottata, diverse da quelle prospettate (Cass. 7 dicembre 2005, n. 26999; Cass. 5 agosto 2019, n. 20932): tali limiti avendo rispettato la sentenza della Corte capitolina;

2.4. infine, non si configura il vizio motivo denunciato, alla luce del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), applicabile ratione temporis;

3. la ricorrente deduce anche violazione dell’art. 115 c.p.c. e omessa motivazione, per mancata prova degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria del lavoratore, in riferimento particolare alla tipologia di incarico svolto, in base alla previsione dell’art. 27 CCNL area dirigenza medica, al suo conferimento a norma dell’art. 28 CCNL cit. e allo svolgimento ultraquinquennale dell’attività di dirigente, come sottolineato dallo stesso C.t.u. (secondo motivo); violazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, artt. 24, 49, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, artt. 13, 26, 27, 35, 39 CCNL area dirigenza medica 1998/2001, art. 112 c.p.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per l’inesistenza di un diritto del dirigente all’incarico, collegato alla retribuzione di posizione variabile eccedente il minimo contrattuale erroneamente riconosciuta (in quanto componente, accanto a quella fissa, della retribuzione dirigenziale, a sensi dell’art. 35, lett. B, n. 1 CCNL area dirigenza medica 1998/2001, relativa alla graduazione delle funzioni e appunto collegata, a norma dell’art. 39, comma 1 CCNL cit., all’incarico conferito ai sensi dell’art. 27 CCNL), pure nell’evidente contraddizione della negazione dalla stessa Corte territoriale di un tale diritto, salvo poi smentirla con il suo riconoscimento in base al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15ter, comma 4: peraltro nella sua insussistenza, per la discrezionalità datoriale nel conferimento degli incarichi direttivi, in esito a valutazioni e punteggi di diversa graduazione delle funzioni; in assenza poi di prova dell’avvenuto conferimento di alcun incarico, necessariamente per atto scritto (art. 28 CCNL), né di suo svolgimento, non conseguendo il diritto del dirigente ad un incarico professionale per la sola anzianità ultraquinquennale (quarto motivo);

4. anch’essi sono congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione e inammissibili;

4.1. più specificamente, il quarto motivo è generico, in violazione della prescrizione, a pena di inammissibilità, dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che ne esige l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 26 settembre 2016, n. 18860; Cass. 9 ottobre 2019, n. 25354);

4.2. esso difetta di una specifica confutazione del presupposto logico-giuridico (esplicitamente indicato nell’inadeguata considerazione dall’Azienda appellante della qualificazione dal Tribunale della domanda “come volta all’accertamento dell’inadempimento del datore di lavoro e condanna proprio per il mancato conferimento dell’incarico direttivo”: così al terz’ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza), da cui si dipana tutto il ragionamento argomentativo della corte territoriale (dall’ultimo capoverso di pg. 4 al quinto di pg. 7 della sentenza), con il quale la ricorrente neppure si confronta;

4.3. detto ragionamento è incentrato sull’inesistenza di un diritto del dirigente all’incarico per esserne il conferimento soggetto a presupposti e condizioni nel potere datoriale; tuttavia, il conferimento di tali funzioni spettando ai dirigenti, cui non sia stata affidata la direzione di strutture e che comunque svolgano funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonché funzioni ispettive, di verifica e controllo (art. 15ter, comma 4 D.Lgs. cit.): con la configurazione, ad avviso della Corte, di un diritto certo nell’an, ma non nel suo contenuto, per la riserva all’A.U.S.L. della “diversa graduazione” degli incarichi da affidare e la conseguenza, nel caso di omesso conferimento di alcun incarico, di un inadempimento risarcibile (non già in forma specifica con la sua diretta attribuzione, ma) per equivalente, determinabile equitativamente nella misura minima della indennità variabile di posizione, collegata all’incarico;

4.4. appare allora evidente l’inconferenza di ogni argomento di censura riguardante l’inesistenza di un conferimento, né di svolgimento di alcun incarico meritevole dell’indennità variabile di posizione rivendicata, avendo ciò la stessa Corte chiaramente riconosciuto ed affermato, con puntuale richiamo (al secondo capoverso di pg. 5 della sentenza) di autorevole arresto giurisprudenziale (Cass. s.u. 19 luglio 2011, n. 15764, nel senso di una valutazione datoriale nel conferimento di incarico dirigenziale, in particolare di secondo livello); senza alcuna contraddizione con l’accertamento del diritto, sul diverso piano risarcitorio per equivalente, del mancato conferimento di incarico, integrante inadempimento contrattuale, sulla base della previsione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15ter, comma 4 che distingue i dirigenti medici con incarico di direzione di unità operativa da quelli di primo livello (“I dirigenti ai quali non sia stata affidata la direzione di strutture svolgono funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonché funzioni ispettive, di verifica e di controllo”), in combinata disposizione con quella dell’art. 28, comma 3 CCNL area dirigenza medica 1998/2001 (“Ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono conferibili gli incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell’art. 27, comma 1 lett. b) e c)”): sull’incontestato presupposto dell’anzianità ultraquinquennale del dirigente medico P.G. (al terzo capoverso di pg. 4 della sentenza);

4.5. non si configura poi la violazione denunciata con il secondo motivo, posto che l’art. 115 c.p.c. ricorre nell’ipotesi di errore di percezione, che cada sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, in contrasto con il divieto di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Cass. 12 aprile 2017, n. 9356): diversamente risolvendosi, come nel caso di specie, in una mera contestazione valutativa, in base ad argomentazioni neppure coerenti con il ragionamento argomentativo della Corte territoriale, con una contestazione meramente labiale di svolgimento ultraquinquennale dell’attività di dirigente, inammissibile per genericità, in difetto di confutazione del già riferito accertamento di contestazione di un tale presupposto (al terzo capoverso di pg. 4 della sentenza), con esclusione infine di alcuna carenza motiva, alla luce del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

5. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza, con distrazione al difensore antistatario secondo la sua richiesta e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la A.U.S.L. alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021

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