Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23192 del 15/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/11/2016, (ud. 21/04/2016, dep. 15/11/2016), n.23192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21260/2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), (già Equitalia Pragma SPA), in persona

del procuratore speciale Dott. D.G.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 482, presso lo

studio dell’avvocato EMANUELA VERGINE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIA ROSARIA SAVOIA giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 253/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE –

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 31/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato MARIA ROSARIA SAVOIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

Nel febbraio del 2012 il Tribunale di Taranto accolse la domanda di M.S. volta alla cancellazione di una iscrizione ipotecaria eseguita in suo danno dalla Equitalia Sud, ritenendo carente la prova della notifica della relativa cartella di pagamento.

La corte di appello di Lecce, investita dell’impugnazione proposta dall’ente preposto alla riscossione, previa declaratoria di ammissibilità della stessa (vertendosi in tema di opposizione all’esecuzione, attesa la natura propriamente esecutiva dell’iscrizione ipotecaria esattoriale) la rigettò.

Per la cassazione della sentenza della Corte pugliese Equitalia ha proposto ricorso sulla base di 4 motivi di censura.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

In disparte le questioni di giurisdizione e competenza, rettamente decisa dalla Corte di merito che, ritenendo difettosa la prova della natura tributaria del credito (Cass. 4077/2010), ha trattenuto a se, in qualità di giudice ordinario, la decisione, tutti i motivi si infrangono sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che l’iscrizione ipotecaria non fosse stata preceduta dalla comprovata notifica del titolo esecutivo, poichè le relate di notifica e gli estratti di ruolo non risultavano unite a nessuna cartella, così da far corpo con esse specificando, in consonanza con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 16929/20012), che gli estratti di ruolo riproduttivi in una o più parti la cartella non sono ad essa equiparabili.

Ne consegue che, sul piano del merito, le censure mosse alla sentenza impugnata postulano valutazioni di fatto ormai sottratte al giudizio di questa Corte di legittimità, mentre, diversamente opinando – se, cioè, il ricorso fosse volto a contestare uno o più fatti storici illegittimamente esclusi in sede di merito, quanto alla loro stessa esistenza, dal giudice leccese, il rimedio prescelto risulterebbe inammissibile, altra e diversa avendo dovuta essere il rimedio impugnatorio.

Il ricorso è pertanto rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre2016

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