Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23191 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 17/09/2019), n.23191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2184-2018 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE

N. 87, presso lo studio dell’avvocato LUCCHESE PIER PAOLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALONIA GIOVANNI;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 320,

presso lo studio dell’avvocato MALATESTA FRANCESCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALESSANDRO DOMENICO;

– controricorrente –

B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1034/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 18/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI

ENZO.

Fatto

RITENUTO

Che, con ricorso affidato a due motivi, C.R. ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Messina, resa pubblica in data 18 ottobre 2017, che ne rigettava l’appello principale, con accoglimento dell’appello incidentale proposto da UnipolSai Ass.ni S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dichiarando, così, inammissibile, quale azione diretta, e comunque infondata la domanda risarcitoria proposta dalla C. per i danni patiti a seguito del sinistro verificatosi in Lipari il 20 luglio 2001, allorquando l’attrice, mentre percorreva a piedi la via (OMISSIS), veniva travolta e schiacciata da un cancello crollato per l’urto di un autocarro;

che la Corte territoriale segnatamente osservava: 1) che non era operativa la polizza r.c.a. in quanto, non avendo parte danneggiata adempiuto all’onere di provare l’equiparazione ad area pubblica della strada di circolazione del mezzo, non era stato comunque possibile configurarla come tale sia per il fatto che nell’occasione il cancello sarebbe stato aperto dalla stessa C., sia per non essere stato chiarito se l’acceso poteva liberamente avvenire per soggetti appartenenti ad una o più categorie specifiche o per finalità peculiari e in particolari condizioni; 2) che, in ogni caso, in base alle risultanze istruttorie era insufficiente e contraddittoria la prova sull’an, ossia sull’effettiva verificazione del sinistro secondo le modalità denunciate da parte ricorrente, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria anche nei confronti del danneggiante confitente, le cui ammissioni non erano attendibili;

che resiste con controricorso la UnipolSai Assicurazioni S.p.A., mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato B.F.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., e degli artt. 163 e 164, c.p.c., nonchè dell’art. 2054 c.c. e della L. n. 990 del 1969, artt. 1 e 18 e dell’art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per aver erroneamente la Corte territoriale ritenuto la tempestività dell’eccezione di inoperatività della polizza r.c.a., nonostante non fosse stata sollevata entro i termini perentori previsti e per aver, al contempo, attribuito in capo all’allora attrice un onere di esplicitazione della citazione, mai censurato da controparte, che anzi, costituendosi e contestando nel merito la domanda, ne avrebbe sanato ogni vizio. Inoltre, si lamenta la errata valutazione effettuata dal Giudice di secondo grado sulla inoperatività della copertura assicurativa in ragione della ritenuta non equiparabilità della strada in questione come strada pubblica;

b) con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,116 e 252 c.p.c., e dell’art. 2702 c.c., nonchè dell’artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., per aver il Giudice di gravame erroneamente, sulla base di una illogica rivalutazione delle risultanze probatorie del primo grado sostanziatasi in un sovvertimento delle regole istruttorie, messo in discussione la verificazione del sinistro stesso e, per l’effetto, rigettato la domanda risarcitoria a favore dell’odierna ricorrente;

b.1.) il secondo motivo, da scrutinarsi per primo per priorità logica, è inammissibile, con ciò essendo assorbito l’esame anche dell’ulteriore motivo di ricorso, giacchè irrilevante una volta formatosi il giudicato sulla stessa insussistenza del sinistro dedotto in giudizio e, dunque, sull’an della responsabilità risarcitoria (avendo la sentenza impugnata caducato la sentenza di primo grado anche quanto al riconoscimento della fondatezza dell’azione principale ed espressamente nei confronti del responsabile);

che giova rammentare che, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre;

che, inoltre, la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. n. 11892/2016);

che le censure di parte ricorrente non integrano, dunque, i vizi dedotti, essendo orientate, piuttosto, a riproporre doglianze di illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di valutazione delle prove non più deducibili ai sensi del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, senza peraltro veicolare censure scrutinabili alla luce della norma appena citata, ossia di omesso esame di fatto storico decisivo, indicato in modo specifico (Cass., S.U., n. 8053/2014);

che neppure è dato ravvisare nella sentenza impugnata un vizio di motivazione apparente o manifestamente illogica, in quanto l’iter argomentativo della decisione si snoda in modo intelligibile e adeguato, esibendo una valutazione degli elementi probatori non limitata all’esame isolato dei singoli elementi, avendo la Corte territoriale, alla luce delle carenti, evidenti e forti contraddizioni probatorie, chiaramente esposte in motivazione (da pag. 11 a 17), nonchè dai non contestati rapporti familiari tra la pretesa danneggiata e il preteso autore del danno, ha rilevato il sospetto in relazione alla verificazione del sinistro così come denunciata da parte ricorrente;

che, peraltro, il giudice di appello, contrariamente da quanto esposto dall’odierno ricorrente, non ha dedotto alcuna prova negativa – assenza di camion – dal non detto delle dichiarazioni testimoniali, ma ha preso atto di tre convergenti risposte dei testimoni, valutandole complessivamente e alla luce delle altre risultanze processuali;

che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata, in favore della parte controricorrente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo;

che non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

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