Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23191 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 08/11/2011), n.23191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13509-2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA,

BIONDI GIOVANNA, RICCIO ALESSANDRO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimato –

e sul ricorso 17940-2007 proposto da:

C.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato BALDACCHINO ANTONIO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 35/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 07/02/2007 R.G.N. 1395/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per accoglimento del ricorso

principale, rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 20 luglio 2005 il Tribunale di Agrigento, in accoglimento della domanda proposta da C.S. nei confronti dell’I.N.P.S., ha disposto il ripristino della pensione di invalidità già riconosciuta in favore del ricorrente con decorrenza 1 luglio 1980 e revocatagli il 13 dicembre 2001. A seguito di impugnazione dell’I.N.P.S. la Corte d’Appello di Palermo, sulla base di nuova CTU disposta nel giudizio di secondo grado, con sentenza del 7 febbraio 2007, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l’I.N.P.S. a corrispondere al C. l’assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 1 gennaio 2004.

L’I.N.P.S. propone ricorso per cassazione articolato su due motivi.

Resiste con controricorso il C. che propone anche ricorso incidentale articolato su unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente principale lamenta violazione o falsa applicazione della L. 12 giugno 1984, n. 222, artt. 1 e 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 deducendo che il giudice di appello avrebbe dovuto provvedere d’ufficio a verificare la sussistenza dei requisiti contributivi previsti dalla stessa L. n. 222 del 1984, art. 4 prendendo come termine di riferimento la data della domanda amministrativa diretta al ripristino della prestazione.

Con secondo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento al requisito contributivo non considerato in alcun modo dalla Corte territoriale.

Con il ricorso incidentale si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento alle conclusioni del CTU recepite dalla Corte d’Appello e che sarebbero contraddittorie considerando la sussistenza delle patologie già riscontrate in passato ma stabilendo immotivatamente una decorrenza successiva a quella originariamente riconosciuta.

I due ricorsi vanno riuniti essendo relativi alla medesima sentenza.

Per motivi di ordine logico deve essere precedentemente esaminato il ricorso incidentale proposto dal C.. Il motivo di tale ricorso non è fondato in quanto il ricorrente incidentale, nel fare riferimento al precedente riconoscimento della sussistenza di patologie poi confermate nel giudizio di appello, non ha indicato in questa sede la documentazione dalla quale risulta che, al momento della concessione e della successiva revoca del beneficio, era affetto dalle medesime patologie con la medesima conseguenza invalidante poi riconosciuta con decorrenza successiva, tanto che la revoca stessa sarebbe stata illegittima.

I due motivi del ricorso dell’I.N.P.S. possono essere trattati congiuntamente riguardando entrambi l’omesso accertamento del requisito contributivo all’epoca del ripristino della prestazione. I motivi sono fondati.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 118 del 2001, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il principio secondo cui nelle controversie aventi ad oggetto il ripristino della pensione di invalidità liquidata in base alle disposizioni esistenti prima dell’entrata in vigore della L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 4 e poi soppressa, qualora si profili l’accoglimento parziale della domanda – con il riconoscimento ai sensi della L. n. 222 del 1984, artt. 1, 2 e 12 e art. 149 disp. att. cod. proc. civ. del diritto dell’interessato a conseguire la pensione di inabilità o l’assegno ordinario di invalidità con decorrenza successiva all’epoca della soppressione – il giudice deve controllare, anche d’ufficio, l’esistenza del requisito contributivo “relativo” prendendo come termine di riferimento, per il computo a ritroso del quinquennio nel quale dovranno conteggiarsi i contributi, il giorno nel quale è stata presentata in sede amministrativa la domanda diretta al ripristino della pensione, con la conseguente applicazione, quanta al computo del periodo minimo di contribuzione nel quinquennio, della predetta L. n. 222 del 1984, art. 4, comma 2 ove la domanda di ripristino sia stata presentata dopo l’entrata in vigore di tale legge.

A questi principi, pienamente condivisi dal Collegio, non si è attenuta la Corte territoriale, avendo il giudice di appello omesso ogni accertamento in ordine alla sussistenza del requisito contributivo secondo le indicazioni delle Sezioni Unite, motivo per cui la sentenza impugnata merita di essere cassata con rinvio alla stessa Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione che provvedere ad accertare la sussistenza del requisito contributivo del riconosciuto beneficio, nel senso sopra indicato, e si pronuncerà anche sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; Accoglie il ricorso principale; Rigetta il ricorso incidentale; Cassa in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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