Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23191 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.04/10/2017),  n. 23191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G. C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

Rag. M.G., in proprio e quale leg. rapp. p.t. di

“(OMISSIS)”, rapp. e dif. da avv. Fernanda Moneta Mantuano, elett.

dom. presso il suo studio in Roma, via Treviso n. 15, come da

procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) e del rag. M.G. in proprio, in

persona del curatore, Impresa Generale di pubblicità IGP Decaux

s.p.a., in persona del suo leg. rapp. p.t. V.V.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza App. Roma 10.7.2014, n. 4666/2014 in

R.G. 851/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 13 luglio 2017 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta Decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. il rag. M.G., in proprio e quale leg. rappr. p.t. di “(OMISSIS)”, impugna la sentenza App. Roma 10.7.2014, n. 4666/2014, con cui è stato dichiarato fondato l’appello incidentale di IGP Decaux s.p.a. e inammissibili l’appello principale proposto da V.V. e l’appello incidentale proposto dal ricorrente avverso la sentenza Trib. Roma n. 4907/2008 a sua volta reiettiva della opposizione L.Fall., ex art. 18 (antevigente alla riforma del 2006) alla dichiarazione di fallimento di “(OMISSIS)” e di M.G., già emessa dal Trib. Roma 4.5.2006, n. 470/2006 ed opposta con due atti come riuniti nel primo giudizio;

2. la corte di appello ha dato atto, in adesione all’appello incidentale di IGP Decaux (creditore che aveva proposto l’originaria istanza di fallimento) ed ai sensi della L.Fall., art. 18, ratione temporis vigente, che l’opposizione del soggetto interessato, legittimato a proporre detta impugnazione ma non debitore – fallito, doveva essere effettuata, a pena di decadenza, entro quindici giorni dall’affissione della sentenza dichiarativa del fallimento; per conseguenza, essendo Ventola solo socio ma non anche fallito, l’opposizione dal medesimo proposta era da considerarsi inammissibile, per come eccepito, in quanto tardiva, derivando da tale decadenza che anche l’appello principale di Ventola era inammissibile;

3. la corte ha statuito, altresì, che l’appello incidentale della parte complessa ricorrente (associazione e M.) è inammissibile sia che si consideri lo stesso adesivo a quello principale che quale autonomo: nel primo caso, è inammissibile perchè non è stato proposto nei termini previsti per l’impugnazione principale; nel secondo, l’appello perde efficacia essendo stato dichiarato inammissibile quello principale; la corte ha evidenziato, comunque, che l’appello incidentale è inammissibile poichè proposto tardivamente rispetto alla vocatio in ius contenuta nell’appello principale;

4. con il ricorso si deduce in unico motivo la violazione di legge e la falsa applicazione della L.Fall., art. 18, comma 1, – applicabile ratione temporis – in quanto anche il socio non fallito, a cui non sia stata notificata o comunicata la sentenza, potrebbe proporre opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento entro un anno dalla data di pubblicazione, altrimenti configurandosi gli estremi per l’eccezione di incostituzionalità del medesimo articolo, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. la L.Fall., art. 18, comma 1, (nella sua formulazione antecedente alla riforma del 2006) stabiliva che “contro la sentenza che dichiara il fallimento il debitore e qualunque interessato possono fare opposizione nel termine di quindici giorni dall’affissione della sentenza”;

2. a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza 151/1980 (che ha ritenuto costituzionalmente illegittima la predetta disposizione nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorra per il debitore dalla affissione della sentenza che ne dichiara il fallimento), il debitore fallito, in caso di mancata notificazione della sentenza, deve proporre impugnazione entro un anno (ratione temporis) dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento;

3. si tratta peraltro di disposizioni che attengono alla verifica di legittimità delle impugnazioni per come scrutinate secondo il regime del tempus regit actum, nel frattempo profondamente modificato ed idoneo ad applicarsi anche alle impugnazioni da proporsi dopo l’entrata in vigore dei decreti legislativi nn.5 del 2006 e 169 del 2007, alla cui stregua il nuovo L.Fall., art. 18, stabilisce, per quanto d’interesse, che la sentenza che rigetta il reclamo è notificata al reclamante a cura della cancelleria e che il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione;

4. questa Corte ha infatti stabilito il principio per cui “il ricorso per cassazione avverso la decisione della corte d’appello emessa in epoca successiva alla vigenza del D.Lgs. n. 169 del 2007, ma resa in un giudizio di opposizione nei confronti di una sentenza dichiarativa di fallimento depositata in data antecedente all’entrata in vigore del menzionato decreto legislativo (oltre che del n. 5 del 2006), va dichiarato inammissibile laddove proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata di cui al novellato L.Fall., art. 18, comma 14. Invero, il D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 22, dà piena attuazione al principio processuale del “tempus regit actum”, secondo il quale la normativa sopravvenuta trova applicazione anche ai processi in corso, a nulla rilevando che il fallimento sia stato pronunciato prima della riforma del 2006, nè che la sentenza di appello sia stata emanata – ovvero trattata parzialmente nei giudizi impugnatori che l’hanno seguita o preceduta – secondo il regime previsto dalla normativa antecedente alla riforma del 20062007.” (Cass. 5925/2016, 17273/2014, 22545/2010);

5. orbene, nella fattispecie per un verso i ricorrenti indicano di non aver avuto notifica della sentenza di App. Roma, pur essendo acquisito agli atti che una copia della stessa, “conforme all’originale”, è stata rilasciata dalla cancelleria in data 24.3.2015, per altro verso il ricorso risulta notificato solo il 16.9.2015, dunque oltre l’anno dalla pubblicazione della medesima sentenza, avvenuta il 10.7.2014;

6. la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, non si applica infatti (ai sensi del successivo art. 3 della cit. legge, in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12 del 1941) alle “cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento”, “senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i diversi gradi del giudizio, sicchè neppure opera con riguardo al ricorso per cassazione contro la sentenza di rigetto pronunciata in sede d’appello avverso la dichiarazione di fallimento” (Cass. 622/2016); e “nell’ipotesi di impugnazione di sentenza non notificata nel termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., a tale termine non può aggiungersi l’ulteriore periodo di quarantacinque giorni risultante dalla sospensione feriale dei termini, scadendo pertanto il termine per proporre ricorso al compiersi dell’anno dal deposito (Cass., sez. 6-1, ord. 23 dicembre 2011, n. 28560; sez. 1, ord. 18 settembre 2009, n. 20127; sez. un., 8 febbraio 2006, n. 2636; sez. 1, 4 settembre 2004, n. 17886)” (Cass. 3667/2014);

7. il ricorso è pertanto inammissibile.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, come modificato dalla 1. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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