Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23190 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 17/09/2019), n.23190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 487-2018 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE, 34, presso lo studio dell’avvocato D’AMICO ANDREA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) (OMISSIS) SRL, in persona curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA, 388, presso lo

studio dell’avvocato MALTESE MAURO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2902/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI

ENZO.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato ad un unico motivo, M.R. ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Roma, resa pubblica in data 4 maggio 2017, che ne accoglieva parzialmente il gravame avverso la decisione del Tribunale di Tivoli, limitando, così, il risarcimento dei danni da esso dovuto – in quanto possessore in buona fede – per il protrarsi del godimento di immobile oggetto di revoca ai sensi dell’art. 67 L. fall. in favore del Fallimento (OMISSIS) s.r.l.;

che la Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava: 1) l’inopponibilità al fallimento dell’atto quale unico scopo della proposizione dell’azione revocatoria, senza alcuna ripercussione sull’originaria validità dell’atto stesso, legittimava il curatore, in caso di esito positivo, a pretendere la libera disponibilità dell’immobile, nonchè il risarcimento dei danni per l’occupazione del bene in epoca successiva al momento della proposizione della domanda, cui retroagiscono gli effetti costitutivi della pronuncia giudiziale; 2) analogamente ad un rapporto di sublocazione, anche nel caso di specie, la posizione del promissario acquirente, entrato nel possesso dell’immobile, era dipendente rispetto a quella del rapporto principale di compravendita e, dunque, la “retroazione al momento della domanda degli effetti dell’accoglimento dell’azione revocatoria nei confronti della Cogedir” e l’assenza di titolo opponibile al fallimento per la detenzione da parte del M. qualificavano l’occupazione senza titolo; 3) gli effetti dell’azione revocatoria nei confronti della Cogedir si esplicavano nei confronti del M., quale possessore in buona fede e terzo avente causa dalla stessa Cogedir, solo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento;

che resiste con controricorso Fallimento n. (OMISSIS) della (OMISSIS) S.r.l.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

a) con il primo ed unico mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 67 1. fall., per aver erroneamente la Corte territoriale affermato che, in virtù della riacquisita proprietà sull’immobile da parte del Fallimento a seguito del vittorioso esperimento dell’azione revocatoria fallimentare nei confronti della Cogedir, quest’ultima ed il promittente acquirente di essa fossero obbligati al rilascio dell’immobile ed al risarcimento del danno per occupazione sine titulo;

a.1) il motivo è inammissibile, in quanto esso non coglie affatto la ratio decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata, la quale -diversamente da quanto opinato dal ricorrente – non fa discendere l’obbligo di rilascio dell’immobile e del risarcimento del danno per occupazione senza titolo, gravanti sulla Cogedir e sul promissario acquirente di quest’ultima, in virtù di una titolarità in capo al Fallimento del diritto di proprietà sull’immobile a seguito del vittorioso esperimento dell’azione revocatoria, nè pone in discussione la validità originaria e gli effetti prodotti dal contratto in epoca anteriore alla domanda revocatoria.

La Corte territoriale, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 16905/2003), ha ribadito che l’unico scopo a cui è volta l’azione revocatoria, che sia ordinaria o fallimentare (quest’ultima con effetto c.d. restitutorio e non di mera declaratoria dell’inefficacia in funzione della inopponibilità all’azione esecutiva), è quello di far dichiarare inopponibili al curatore gli atti che abbiano interessato il patrimonio del debitore in un determinato arco di tempo anteriore al fallimento, pregiudizievoli della garanzia generica dei crediti, senza mettere in discussione la validità originaria di quegli atti (e dunque la loro liceità), nè in essi è da ravvisare un vizio che ne determini la caducazione.

Pertanto, a seguito dell’accoglimento di tale azione, il curatore ha diritto di pretendere, nei confronti del possessore (nella specie, il M., avente causa dalla Cogedir, nei cui confronti era stata esperita con successo l’azione revocatorio da parte del Fallimento (OMISSIS) s.r.l.) la libera disponibilità del bene e il risarcimento del danno per il mancato godimento del bene stesso, non trovando tale godimento più idonea giustificazione causale dal momento in cui il contratto ha cessato di essere opponibile al fallimento;

che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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