Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23190 del 08/11/2011
Cassazione civile sez. lav., 08/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 08/11/2011), n.23190
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 20854-2007 proposto da:
STORK CAFE’ S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 20, presso lo studio
dell’avvocato SANGIORGIO IVO, rappresentata e difesa dagli avvocati
BENINCASA MAURIZIO, COPPOLA PAOLO RICCARDO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario
della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I.
S.p.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17,
presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi
dagli avvocati SGROI ANTONINO, CORRERA FABRIZIO, CALIULO LUIGI,
giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 111/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 02/02/2007 R.G.N. 938/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/10/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
udito l’Avvocato SANGIORGIO IVO per delega COPPOLA PAOLO R.;
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 2 febbraio 2007 la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 29 aprile 2005, ha rigettato l’opposizione proposta dalla Stork Cafè s.r.l.
avverso la cartella esattoriale notificatole dell’I.N.P.S. e relativo all’accertamento ispettivo riguardante il periodo 1 giugno 1998 – 8 aprile 2003, così qualificata la domanda di detta società. In particolare, per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale ha motivato tale sentenza considerando che il verbale ispettivo aveva accertato l’insussistenza di un valido rapporto di lavoro con la sig.ra P.B.L. la quale ha usufruito della aspettativa facoltativa per maternità dal primo giorno di assunzione senza che alla stessa sia mai stata corrisposta alcuna retribuzione quale corrispettivo di un’attività lavorativa.
La Stork Cafè s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi.
Resiste con controricorso l’I.N.P.S..
La Stork Cafè s.r.l. ha presentato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di una norma di legge in relazione all’asserita insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la Stork Cafè s.r.l. e la sig.ra P.B.L.. In particolare la ricorrente assume che detta lavoratrice sarebbe stata in precedenza dipendente della società Gran Cafè s.r.l., ed il rapporto sarebbe proseguito senza soluzione di continuità con la Stork Cafè sulla base di un accordo fra le due società; il rapporto di lavoro in questione sarebbe dunque proseguito a seguito di cessione di azienda ex art. 1406 cod. civ. con cui sarebbero stati trasferiti anche i rapporti di lavoro esistenti al momento della cessione.
Con secondo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione di una norma di diritto con riferimento al contrasto di giudicati. In particolare si deduce che con sentenza del 3 ottobre 2006 il Tribunale di Milano ha revocato analoga cartella esattoriale notificata dall’INAIL, per cui la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con quella citata ed alla quale l’I.N.A.I.L. ha dato spontaneo adempimento.
Entrambi i motivi sono infondati. Quanto al primo si osserva che la sentenza impugnata non fa menzione della questione sollevata in questa sede di legittimità e relativa all’asserita cessione di azienda ed alla dedotta continuità del rapporto di lavoro della lavoratrice P.B.L., nè la società ricorrente deduce di avere proposto in primo grado e successivamente nei motivi di appello la questione ora sollevata, per cui il motivo non può essere esaminato per la prima volta in questa sede di legittimità.
Trattasi, dunque, di motivo nuovo non proposto nel giudizio di merito di primo grado, per cui deve ritenersi inammissibile in questa sede stante la preclusione di cui all’art. 437 cod. proc. civ..
Quanto al secondo motivo si osserva che la sentenza citata è stata pubblicata in epoca precedente alla pronuncia impugnata in questa sede, per cui doveva essere prodotta già nel giudizio di appello, per cui anche tale doglianza sarebbe inammissibile perchè non proposta nel giudizio di merito. In secondo luogo va comunque considerato che la pronuncia citata non può fare stato nei confronti dell’I.N.P.S. che non ha partecipato al giudizio in cui è stata pronunciata. In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, premesso che dal principio stabilito dall’art. 2909 cod. civ. – secondo cui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa – si evince, a contrario, che l’accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti, e non è vincolante, rispetto ai terzi (Cass., Sez. un., n. 9631 del 1996).
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di una norma di legge in relazione all’asserita insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la Stork Cafè s.r.l. e la sig.ra P.B.L.. In particolare la ricorrente assume che detta lavoratrice sarebbe stata in precedenza dipendente della società Gran Cafè s.r.l., ed il rapporto sarebbe proseguito senza soluzione di continuità con la Stork Cafè sulla base di un accordo fra le due società; il rapporto di lavoro in questione sarebbe dunque proseguito a seguito di cessione di azienda ex art. 1406 cod. civ. con cui sarebbero stati trasferiti anche i rapporti di lavoro esistenti al momento della cessione.
Con secondo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione di una norma di diritto con riferimento al contrasto di giudicati. In particolare si deduce che con sentenza del 3 ottobre 2006 il Tribunale di Milano ha revocato analoga cartella esattoriale notificata dall’INAIL, per cui la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con quella citata ed alla quale l’I.N.A.I.L. ha dato spontaneo adempimento.
Entrambi i motivi sono infondati. Quanto al primo si osserva che la sentenza impugnata non fa menzione della questione sollevata in questa sede di legittimità e relativa all’asserita cessione di azienda ed alla dedotta continuità del rapporto di lavoro della lavoratrice P.B.L., nè la società ricorrente deduce di avere proposto in primo grado e successivamente nei motivi di appello la questione ora sollevata, per cui il motivo non può essere esaminato per la prima volta in questa sede di legittimità.
Trattasi, dunque, di motivo nuovo non proposto nel giudizio di merito di primo grado, per cui deve ritenersi inammissibile in questa sede stante la preclusione di cui all’art. 437 cod. proc. civ..
Quanto al secondo motivo si osserva che la sentenza citata è stata pubblicata in epoca precedente alla pronuncia impugnata in questa sede, per cui doveva essere prodotta già nel giudizio di appello, per cui anche tale doglianza sarebbe inammissibile perchè non proposta nel giudizio di merito. In secondo luogo va comunque considerato che la pronuncia citata non può fare stato nei confronti dell’I.N.P.S. che non ha partecipato al giudizio in cui è stata pronunciata. In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, premesso che dal principio stabilito dall’art. 2909 cod. civ. – secondo cui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa – si evince, a contrario, che l’accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti, e non è vincolante, rispetto ai terzi (Cass., Sez. un., n. 9631 del 1996).
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 40,00 oltre onorari liquidati in Euro 2.500,00, oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011