Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23190 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 04/10/2017, (ud. 27/06/2017, dep.04/10/2017),  n. 23190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28007-2012 proposto da:

D.R.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA VALLINFREDA 28, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA GAETANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato EDGARDO SILVESTRO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI/(OMISSIS) CENTRO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7904/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/01/2012 R.G.N. 9050/2008.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Napoli ha respinto l’appello proposto da D.R.S. avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva rigettato la domanda, formulata nei confronti della ASL Napoli (OMISSIS) Centro, di pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza dell’espletamento dell’incarico di direzione di una struttura complessa, dovendo qualificarsi tale l’Unità Operativa Ser.T. del distretto (OMISSIS) in quanto ad “alta utenza”;

che la Corte territoriale ha ritenuto non necessario affrontare la questione della qualificazione dell’unità operativa perchè l’appellante, sul quale gravava il relativo onere probatorio, non aveva allegato e provato quali fossero i compiti asseritamente svolti e non aveva dimostrato di avere assunto le responsabilità connesse alla direzione di una struttura complessa;

che avverso tale sentenza D.R.S. ha proposto ricorso affidato a sei motivi, ai quali la ASL Napoli (OMISSIS) Centro non ha opposto difese, rimanendo intimata.

Diritto

CONSIDERATO

1.1 che il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 2, e art. 52 nonchè vizio di motivazione perchè la Corte territoriale erroneamente ha ritenuto che il mancato rispetto delle procedure selettive e la omessa assegnazione degli obiettivi impedissero di ritenere provata l’assunzione della piena responsabilità della struttura diretta, posto che, al contrario, l’art. 52 ha riguardo solo allo svolgimento di fatto delle mansioni;

1.2. che la seconda censura addebita alla sentenza impugnata di avere ritenuto, senza adeguata motivazione ed in violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19,non sufficiente ai fini dell’assunzione di responsabilità la preposizione alla direzione della unità operativa, provata documentalmente, quando, in realtà, nell’impiego pubblico contrattualizzato non vi è distinzione fra preposizione ad ufficio e assunzione di responsabilità;

1.3. che il terzo motivo denuncia il vizio motivazionale e la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24 e rileva che l’appellata non aveva contestato che il ricorrente fosse stato assegnato alla direzione della struttura complessa nè che il Ser.T dovesse essere qualificato tale, per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare la mancata contestazione e ritenere senz’altro ricompresi nella preposizione alla direzione dell’unità operativa tutti i compiti di gestione del servizio ed del personale nonchè le relative responsabilità;

1.4. che anche il quarto motivo lamenta l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione perchè la sentenza impugnata omette di indicare le ragioni per le quali l’incarico di direzione di una struttura complessa, nella specie provato documentalmente, non sarebbe sufficiente a dimostrare l’attribuzione delle funzioni e degli obiettivi insiti nella funzione;

1.5. che la quinta censura, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, addebita alla Corte partenopea di avere erroneamente affermato che l’appellante non aveva specificato in cosa consistesse l’attività svolta in concreto, quando, in realtà, il ricorrente aveva depositato molteplici documenti idonei a dimostrare che la preposizione al Ser.T. aveva comportato l’esercizio dei poteri di spesa, la gestione amministrativa del personale, l’organizzazione dei servizi, la cura dei rapporti con le autorità amministrative;

1.6. che il sesto motivo torna a denunciare il vizio di motivazione e la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 19 e 24 nonchè dell’art. 2697 c.c. perchè, contrariamente a quanto asserito dal giudice di appello, “ai fini della retribuibilità delle mansioni superiori… andava semplicemente dimostrato l’affidamento dell’incarico dal momento che il contenuto delle funzioni del ricorrente stato chiamato a svolgere e, con relativamente, delle responsabilità di cui è stato investito erano insite nell’atto di nomina”;

2. che le censure, da trattarsi unitariamente per la loro intima connessione, sono infondate per le ragioni già evidenziate da questa Corte con la sentenza del 23 settembre 2016 n. 18712, pronunciata in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa;

3. che la pronuncia richiamata ha rilevato, innanzitutto, la inammissibilità dei motivi che esprimono un mero dissenso valutativo delle risultanze di causa ed invocano un diverso apprezzamento di merito delle stesse, in contrasto con il principio consolidato e condiviso secondo cui, anche in base al testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la valutazione delle risultanze processuali è da ascrivere al giudizio di merito riservato alle Corti territoriali e non censurabile in sede di legittimità, ove non emerga il vizio di cui al richiamato art. 360 c.p.c., n. 5, nella specie insussistente perchè la sentenza impugnata si fonda su una motivazione ampiamente argomentata e nient’affatto contraddittoria;

4. che non si ravvisa la asserita violazione di legge perchè, al contrario, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, che va qui ribadito, secondo cui qualora il lavoratore rivendichi il trattamento economico previsto per l’espletamento di determinate mansioni “non è sufficiente il provvedimento di incarico, occorrendo invece l’allegazione e la prova della pienezza delle mansioni assegnate sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite ” (Cass. n. 18712/2016 cit.);

5. che all’orientamento espresso con la sentenza n. 18712 del 2016 il Collegio intende dare continuità perchè il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere le ragioni poste a fondamento della pronuncia di rigetto, ragioni da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.;

6. che il difetto di allegazione del ricorso introduttivo non può essere sanato dalla produzione documentale, tra l’altro invocata in questa sede dal ricorrente senza il rispetto dell’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, non avendo il D.R. riportato il contenuto dei documenti che, a suo dire, avrebbero dimostrato la sussistenza del diritto alla corresponsione delle indennità previste per i dirigenti di struttura complessa;

7. che inoltre il conferimento degli incarichi ai dirigenti sanitari avviene nell’ambito del ruolo unico della dirigenza sicchè la preposizione ad una struttura complessa non costituisce esercizio di fatto di mansioni superiori e legittima solo la richiesta del trattamento economico stabilito dalla contrattazione collettiva, nei limiti da questa prevista (Cass. 15.1.2016 n. 584 che richiama Cass. nn. 15577 e 16299 del 2015);

8. che non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perchè la ASL Napoli Centro (OMISSIS) è rimasta intimata;

9. che non sussistono ratione temporis le condizioni di cui all’artal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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