Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2319 del 03/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2319 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso 4437-2007 proposto da:
PROIETTI CESARETTI ALBERTO (C.F. PRTLRT52M20H501Y),
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAllA DEI
NAVIGATORI 7/L, presso l’avvocato RECCHIA CARLO,

Data pubblicazione: 03/02/2014

rappresentato e difeso dall’avvocato TESTA CARLO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

2013

contro

1759

BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO S.C.A.R.L.
(C.F./P.I.

00367210515),

in persona del

legale

1

rappresentante

pro

tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE SECONDO
173, presso l’avvocato MACCARONE SALVATORE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ALLEGRUCCI ROBERTO, giusta procura speciale per

21.2.2007;
– controricorrente contro

DROGHINI LUIGI;
– intimato –

avverso la sentenza n. 4646/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. MASSIMO
DOGLIOTTI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato C. MARTINA, con
delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente Banca P. Etruria,

Notaio ANDREA MARTINI di AREZZO – Rep.n. 137440 del

l’Avvocato R. ALLEGRUCCI che ha chiesto il rigetto
del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con

citazione

notificata

in

data

05-06/07/1989,

rispettivamente a Proietti Cesaretti Alberto e Droghini
Luigi, la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio Soc.

Coop. a.r.l. davanti al Tribunale di Roma, chiedeva
cADA4-111/4v-0,
convalidarsi il sequestroìtiFt175-E-1-rrarósui beni dei predetti
;
e l’accertamento del credito conseguente allg(vvenuto
incasso da parte dei convenuti di alcuni assegni
apparentemente tratti dalla sua correntista A.T.I. Azienda
tabacchi Italiani

/

e risultati successivamente falsificati

nella firma di emittenza e nella indicazione de.
beneficiari’ in particolare il Droghini, beneficiario,
aveva provveduto a girare per l’incasso alcuni degli
assegni e a girarne altri a terzi soggetti tra cui il
Proietti Cesaretti.
Si costituiva il Proietti Cesaretti

che

chiedeva

revocarsi il sequestro conservativo e ordinarsi la
restituzione a lui della somma sequestrata.
Il Droghini veniva dichiarato contumace.
Il Tribunale adito, con sentenza 05/06/2003, rigettava la
domanda della Banca.
Interponeva appello la Banca l chiedendo disporsi nuovo
sequestro conservativo nei confronti del Droghini e del
5

Proietti Cesaretti.
Costituitosi, il Proietti Cesaretti chiedeva il rigetto
dell’appello; non si costituiva il Droghini.
Veniva autorizzato in corso di causa

nuovo sequestro

conservativo.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza 26/10/2006, in
riforma della impugnata sentenza, accoglieva l’appello
proposto dalla banca e condannava gli appellati alla
restituzione di somma, il Droghini per l’importo di Lire
349.600.000; e il Proietti Cesaretti, b(lire 163.000.000
Ricorre per cassazione il Proietti Cesaretti; resiste con
controricorso la banca.
Non ha svolto attività difensiva il Droghini
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo f il Proietti Cesareii lamenta vizio di
motivazione in quanto la Corte di merito avrebbe affermato
la sua responsabilità sulla base W scarsi elementi
indiziari che non potevano

la presunzione di

buona fede. Con il secondo, violazione degli artt. 1417,
non avendo tenuto conto rk2,
1994,2727, 2728, e 2697 c.c.,
inhAUL
della presunzione di buona fede di cui all’art. 1147Ke
delle regole inerenti all’onere della prova.

6

I due motivi vanno trattati congiuntamente essendo
strettamente connessi.
E’ indubbio come afferma l’odierno ricorrente che la
presunzione di buona fede di cui all’art. 1147 c.c. ha
carattere generale, anche al di fuori della materia

possessoria ( al riguardo, tra le altre, Cass. N. 6648 del
2000 ) ed opera dunque anche nella fattispecie in esame,
rispetto alla quale va sicuramente considerato il principio
c.C.
generale indicato dall’art. 1994p
cui chi ha acquistato
in buona fede il possesso di un titolo di credito ) in
conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione )
non è soggetto a rivendicazioni. Doveva pertanto la Corte
di Appello considerare presunta la buona fede iniziale del
Proietti Cesaretti

/

e solo all’esito di eventuali prove

contrarie escluderla.
Il giudice a quo indica alcune circostanze, a suo dire
giustificanti l’affermazione di responsabilità del
Proietti Cesaretti: l’assenza di una documentata causa
sottostante alla girata dell’assegno di lire 163.000.000;
l’esistenza di un rapporto di parentela tra il Proietti
Cesaretti e il Droghini, cugini di primo grado; i numerosi
protesti in capo al Droghini; il fallimento della Droghini
Elettronica s.r.l. di cui il Droghini stesso era stato
amministratore unico; l’esistenza di protesti a carico del

7

Proiettiy— Alcune circostanze riguardano esclusivamente il
Droghini, ma l più in generale ilgiudice a quo effettua una
valutazione del tutto apodittica, che non permette di
cogliere l’iter logico e deduttivo su cui essa si fonda i e

1014.la sua idoneità a superare la presunzione di buona fede.

Va pertanto accolto il ricorso/ e cassata la sentenza
impugnata.
Non essendo necessarie indagini di fatto, ai sensi
dell’art. 384 c.p.c. l va rigettata ogni domanda della banca.
Le spese seguono la soccombenza per i tre gradi del
giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata;
decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c. rigetta ogni
domanda della banca; condanna la resistente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che
liquida in e. 7.700,00 comprensive di e. 200,00 per
esborsi,; per il giudizio di primo grado euro 4.500,00 per
onorari di avvocato, euro 2.500,00 per competenze, euro
500,00 per spese; per il giudizio di appello 2 € 3.000,00 per

8

onorari, e. 600,00 per competenze, C.

350,00 per spese;

oltre accessori di legge per i tre gradi del giudizio.
Roma, 19 novembre 2012
nsigliere estenso e

Il Presidente
kg4″°

Il

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