Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2319 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 01/02/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 01/02/2011), n.2319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2123/2010 proposto da:

N.G.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell’avvocato DE SANCTIS

MANGELLI Simonetta, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GERIN SERGIO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.N. (OMISSIS), C.V.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO

19, presso lo studio dell’avvocato JANARI Luigi, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CASUCCI ROBERTO, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

T.E. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 420/2009 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

26.10.09, depositata il 10/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione regolarmente comunicata al P.G. ed ai difensori delle parti costituite:

“Il relatore osserva:

1) Con sentenza 22/9/2005 il tribunale di Pordenone, in accoglimento della domanda proposta da B.N., C.W. e T.E. nei confronti di N.G.F., accertava che i rumori provenienti dal fondo del convenuto costituivano immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità (in quanto oltre i tre decibel) per cui condannava il N. sia ad adottare i rimedi tecnici idonei ad attenuare il disagio lamentato dagli attori, sia a risarcire i danni subiti da questi ultimi determinati, in Euro 90.000,00 (Euro 65.000,00 per danni patrimoniali relativi alla perdita di valore dell’immobile degli attori, 15.000,00 per danni alla persona in favore del B. e Euro 10.000,00 in favore del C.).

2) Avverso la detta sentenza il N. proponeva appello al quale resistevano gli attori-appellati.

3) Con sentenza 10/10/2009 la corte di appello di Trieste, in parziale accoglimento del gravame, riduceva a Euro 55.000,00 la liquidazione del danno subito dagli appellati. La corte di merito osservava: che il primo giudice aveva correttamente applicato il principio secondo cui il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni sonore va effettuato in base a quanto stabilito dall’art. 844 c.c., indipendentemente dal rispetto dei limiti massimi di tollerabilità fissati dalle leggi e dai regolamenti; che nella specie non era applicabile la L. 26 ottobre 1995, n. 477, sull’inquinamento acustico relativo alla disciplina dei rapporti tra privati e p.a.; che, in ogni caso, il c.t.u. nominato in secondo grado aveva accertato che il criterio della normale tollerabilità (entro i tre db.) era stato sistematicamente superato rendendo incontestabile l’intollerabilità del rumore prodotto dall’attività del N.; che tale attività non poteva essere qualificata a ciclo produttivo continuo; che le doglianze dell’appellante trovavano smentita dai principi giurisprudenziali in tema di interpretazione delle disposizioni dettate dall’art. 844 c.c.; che la liquidazione del danno alla persona andava confermato mentre andava ridotta a Euro 30.000,00 il danno patrimoniale tenuto conto della riduzione delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle immissioni sonore a seguito dell’adozione degli interventi imposti al N. con la sentenza di primo grado.

4) La cassazione della sentenza della corte di appello di Trieste è stata chiesta da N.G.F. con ricorso affidato a tre motivi. Hanno resistito con controricorso B.N. e C. W. mentre l’intimata T.E. non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.

5) Con i tre motivi di ricorso il N. denuncia: a) violazione di norme di diritto deducendo che i giudici del merito hanno applicato le norme di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 – concernente la disciplina dei limiti massimi di esposizione al rumore – e al D.P.C.M. 14 novembre 1997 – concernente il c.d. criterio differenziale di misurazione del rumore – quantificando il rumore residuo secondo il criterio differenziale superiore ai 3 e/o 5 Db. in base a quanto accertato dal c.t.u. il quale però ha errato nel dare la prevalenza ad una circolare ministeriale rispetto ad una norma di legge.

L’azienda di esso ricorrente crea una rumorosità che non supera il limite di cui all’art. 6 del D.P.C.M. del 1991 e all’art. 4 del D.P.C.M. del 1997. Nella specie il criterio applicabile è solo quello del valore assoluto e non il criterio differenziale anche perchè l’azienda in questione utilizza impianti a ciclo produttivo continuo; b) vizi di motivazione in ordine al risarcimento del danno sostenendo che la corte di appello ha prima ammesso che la realizzazione delle opere indicate dai consulenti e dal giudice di primo grado sono idonee a eliminare la situazione illecita da inquinamento sonoro ed ha poi contraddittoriamente riconosciuto una svalutazione dell’immobile di proprietà degli attori-appellati a causa delle immissioni sonore; c) erroneità del principio giurisprudenziale in tema di immissioni acustiche secondo cui la normale tollerabilità ex art. 844 c.c. è superata qualora, in base al criterio differenziale, il rumore residuo supera i 3 DB. 6) Il relatore ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per la manifesta inammissibilità o fondatezza dei riportati motivi.

La prima censura è in parte frutto di una non attenta lettura e non corretta interpretazione della sentenza impugnata atteso che al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente – la corte di appello non ha ritenuto applicabile la normativa dettata dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 ma ha basato la decisione impugnata applicando correttamente i seguenti principi più volte affermati da questa Corte:

– in materia di immissioni, mentre è senz’altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell’interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l’eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi a stregua dei principi di cui all’art. 844 c.c. (sentenza 25/1/2006 n. 1418);

– alla materia delle immissioni sonore o da vibrazioni o scuotimenti atte a turbare il bene della tranquillità nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione non è applicabile la L. 26 ottobre 1995, n. 477, sull’inquinamento acustico, poichè tale normativa, come quella contenuta nei regolamenti locali, persegue interessi pubblici, disciplinando, in via generale ed assoluta, e nei rapporti c.d. verticali fra privati e la p.a., i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete. La disciplina delle immissioni moleste in alienum nei rapporti fra privati va rinvenuta, infatti, nell’art. 844 c.c., alla stregua delle cui disposizioni, quand’anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto delle particolarità della situazione concreta (sentenza 27/1/2003 n. 1151);

– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1 marzo 1991, il quale, nel determinare le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti di tollerabilità in materia di immissioni rumorose, al pari dei regolamenti comunali limitativi dell’attività rumorosa, fissa, quale misura da non superare per le zone non industriali, una differenza rispetto al rumore ambientale pari a 3 db in periodo notturno e in 5 db in periodo diurno, persegue finalità di carattere pubblico ed opera nei rapporti fra i privati e la p.a.

Le disposizioni in esso contenute, perciò, non escludono l’applicabilità dell’art. 844 c.c. nei rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini (sentenza 3/8/2001 n. 10733 con la quale, alla stregua del principio di cui alla massima, è stata ritenuta correttamente motivata la decisione della Corte di merito che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva fissato in 3 db il limite accettabile di incremento del rumore anche nelle ore diurne, superato dal suono proveniente dai pianoforti utilizzati dal ricorrente per ragioni di studio e di insegnamento, avuto anche riguardo alla circostanza che l’ambiente interessato alle immissioni rumorose, dapprima utilizzato come magazzino, era stata poi adibite a camera da letto);

– un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma codicistica sulle immissioni impone al giudice di considerare prevalente la tutela della qualità della vita e della salute, nel contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, indipendentemente dalla priorità di un determinato uso (sentenza 11/4/2006 n. 8420);

– non avendo il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose carattere assoluto, ma essendo esso relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, spetta al giudice del merito sia accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e l’individuazione degli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell’ambito della normale tollerabilità (sentenza 12/2/2010 n. 3438).

La seconda censura – pur se titolata come vizi di motivazione – si risolve essenzialmente nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa ed in una critica dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dalla corte di appello – con riferimento alla quantificazione del danno derivante dalla perdita di valore dell’immobile degli appellati – incensurabile in questa sede di legittimità perchè sorretto da adeguata motivazione immune da vizi logici e giuridici. Il giudice di appello ha proceduto alla quantificazione del danno in questione tenendo implicitamente conto di tutte le circostanze del caso in esame, del lungo tempo trascorso dal momento delle immissioni intollerabili al momento della pronuncia e della perdita di valore dell’immobile in questione in detto periodo.

Il terzo motivo di ricorso è poi palesemente inammissibile non contenendo i motivi previsti dall’art. 360 c.p.c.”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione – che non ha formato oggetto di critiche da parte del ricorrente il quale non ha depositato memorie – per cui il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 200,00, oltre Euro 3.000,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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