Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23189 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 17/09/2019), n.23189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21497-2017 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLLIA 29,

presso lo studio dell’avvocato SASSI FRANCESCO, rappresentata e

difesa dagli avvocati BARELLI ANDREA ANTONIO ENRICO, LONGO MASSIMO;

– ricorrente –

contro

ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato SPALLINA LORENZO,

rappresentata e difesa dagli avvocati ROSSI RITANGELA, D’ERRICO

FRANCESCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1499/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI

PASQUALE.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. C.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, riformando la sentenza n. 8949/2016 del Tribunale di Milano, ha rigettato la domanda dalla stessa proposta nei confronti della società Azienda Trasporti Milanesi (ATM s.p.a.), in relazione al sinistro occorsole in data 16/2/2011 presso la Stazione Brenta della Metropolitana Milanese (allorquando, mentre si apprestava a salire sul treno in transito, era scivolata a causa della presenza di una sostanza liquida e viscida, che si trovava sulla banchina della predetta fermata metropolitana).

2. Ha resistito con controricorso l’Azienda.

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. In vista dell’odierna udienza, entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno dei rispettivi assunti.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. La C. con un unico motivo denuncia la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di una norma di diritto, nonchè per illogicità e contraddittorietà della motivazione. Afferma che la Corte territoriale, pur avendo ricondotto i fatti di causa all’art. 2051 c.c., ha poi escluso la responsabilità dell’azienda convenuta affermando l’esistenza del caso fortuito. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la prova del caso fortuito nella specie non è stata raggiunta. Aggiunge che la Corte le ha contestato di aver con il suo comportamento concorso nella determinazione del caso fortuito sulla base di quanto riferito de relato dal teste D.F. senza tuttavia precisare quale sarebbe stato detto suo comportamento e motivando in maniera insufficiente sulla dotazione di antiscivolo sulla banchina ove il sinistro si era verificato. Sostiene che era a carico dell’azienda convenuta dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad impedire che la cosa determini pericolo.

2.11 ricorso, che deduce due censure, è inammissibile.

2.1. La censura in iure è manifestamente infondata, in quanto il vizio di sussunzione, che denuncia, è del tutto insussistente. La corte territoriale ha escluso che l’originaria allegazione della ricorrente (cioè la presenza di macchie di vischiosità e dunque di una situazione anomala rispetto all’uso pubblico della cosa) fosse stata dimostrata. La presenza di umidità, viceversa, in una giornata di pioggia, era del tutto ordinaria e tanto rendeva la situazione della res del tutto conforme alle condizioni normali che essa assume in caso di pioggia. Tanto basta ad escludere che la cosa si presentasse pericolosa al di là di quanto connaturato all’uso pubblico nella condizione di pioggia. I ragionamenti che svolge la ricorrente, citando precedenti che concernono situazioni estranee alle caratteristiche che la cosa era destinata ad assumere in caso di pioggia, sono del tutto privi di pertinenza, perchè concernono la determinazione sulla cosa di condizioni eccezionali e la loro mancata rimozione da parte del custode. In definitiva, il motivo, pur essendo articolato in indiretta relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è finalizzato ad ottenere nella presente sede di legittimità una inammissibile rivisitazione del fatto, come ricostruito e valutato dalla Corte territoriale.

2.2. D’altra parte, il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione è stato erroneamente evocato, in quanto, a seguito della riforma del 2012 (essendo stata pubblicata la sentenza impugnata dopo l’11/9/2012), può essere denunciato l’art. 360 c.p.c., n. 5 soltanto nella formulazione vigente ed il giudizio di fatto, operato nei giudizi di merito – nel caso in cui si contesti la superficialità o le lacune nel ragionamento del giudice manifestato con la motivazione, come per l’appunto avviene nella specie – è soggetto a sindacato di legittimità soltanto laddove i giudizi di merito abbiano dato sul punto esiti contrastanti. Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non si fa carico nè di indicare quali siano stati detti esiti contrastanti e neppure di indicare quale sia il fatto storico (essendo elementi istruttori sia il dedotto incedere a passo normale che la dedotta invisibilità della sostanza, sui quali la ricorrente ritorna in memoria), il cui omesso esame sarebbe stato decisivo ai fini del rigetto dell’appello. Donde l’inammissibilità anche di detto motivo.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nella misura indicata in dispositivo, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3900, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 201, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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