Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23188 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 04/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.04/10/2017),  n. 23188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7459/2012 proposto da:

F.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato BENITO PIERO

PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIO

DEL PAGGIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR S.P.A. (già RASBANK) C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA CIANNAVEI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FEDERICO SQUASSI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1016/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 28/11/2011 R.G.N. 46/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine rigetto del ricorso; udito l’Avvocato BENITO PIERO

PANARITI;

udito l’Avvocato ANDREA CIANNAVEI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 28 novembre 2011, la Corte d’Appello di L’Aquila, mentre confermava la decisione resa dal Tribunale di Teramo quanto al rigetto della domanda avanzata con il ricorso introduttivo da F.A. nei confronti di Allianz Bank Financial S.p.A. (già RAS Bank S.p.A.) relativa al pagamento di somme dovutegli a vario titolo a seguito del proprio recesso per giusta causa dal rapporto di mandato avente ad oggetto un’attività di promozione finanziaria, recesso conseguente al subingresso della RAS Bank S.p.A. all’originaria contraente Banca BNL Investimenti S.p.A., riformava la pronunzia di primo grado, accogliendo la domanda riconvenzionale, in quella sede rigettata, concernente la pretesa della Banca all’indennità sostitutiva del preavviso.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto insussistente l’invocata giusta causa di recesso, non ricorrendo la grave violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, per non essersi realizzata, con il subentro nel contratto di RAS Bank, di cui neppure si contesta l’affidabilità e la solidità, quella situazione che, se conosciuta, avrebbe legittimato il rifiuto del promotore a contrarre e, conseguentemente, non dovuto al promotore stesso nè il preavviso e le altre indennità connesse alla cessazione del rapporto nè il premio di fedeltà e le provvigioni dei mesi di giugno e luglio 2004, mentre spettante alla Banca l’indennità sostitutiva del preavviso.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il F., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Banca. Entrambe le parti hanno poi presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’artt. 1750,1751 e 2119 c.c., in una con il vizio di motivazione, imputa alla Corte territoriale di essersi, in sede di giudizio sulla ricorrenza nella specie dell’invocata giusta causa, discostata dagli ordinari criteri valutativi.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 36,131 e 134 c.p.c., ed il vizio di motivazione, il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale la mancata considerazione dell’eccezione di giudicato sollevata rispetto alla statuizione che il primo giudice, sia pur in forma di ordinanza, ha reso con pronunzia non definitiva tardivamente impugnata solo con la sentenza che definiva il grado di giudizio

La violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè il vizio di motivazione sono dedotti nel terzo motivo relativamente alla pronunzia di rigetto del vantato credito provvisionale, pronunzia che si assume resa in difetto della prova del fatto estintivo opposto dalla Società, sulla quale gravava il relativo onere.

Il primo motivo deve ritenersi inammissibile, risolvendosi esso nel contrapporre alla valutazione operata dalla Corte territoriale in ordine all’inconfigurabilità nella specie di una situazione tale da legittimare, a fronte del subentro di altro contraente, il rifiuto a contrarre della residua parte originaria del contratto e così il suo recesso per giusta causa, la propria diversa lettura delle circostanze addotte a fondamento dell’invocata giusta causa.

Parimenti inammissibile si appalesa il secondo motivo, non avendo il ricorrente dato conto della tempestiva prospettazione dell’eccezione di giudicato di cui qui imputa alla Corte territoriale l’omessa valutazione. Ancora inammissibile risulta il terzo motivo, atteso che l’impugnazione non coglie la ratio decidendi, basata, contrariamente a quanto qui sostenuto dal ricorrente, sull’argomento della raggiunta prova del credito opposto in compensazione dalla Società.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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