Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23187 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 23/10/2020), n.23187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10128-2018 proposto da:

V.A., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato GAUDINO

CIRO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.S.N. domiciliato in ROMA presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato

GAUDINO CIRO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 144/2018 della CORTE DI APPELLO di CATANZARO,

depositata il 18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/10/2020 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

Lette le memorie depositate dal controricorrente.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

V.A. con citazione in data 29.10.2008 ha convenuto B.S.N. innanzi al tribunale di Castrovillari, qualificandosi proprietario di un terreno in Terranova da Sibari, località Varco di Rende, confinante con un terreno posseduto dal convenuto. Ha chiesto condannarsi il convenuto a cessare la turbativa consistente nel passaggio sul fondo dell’attore. Sulla resistenza di B.S.N., il Tribunale con sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. del 31.3.2014 ha dichiarato inammissibile la domanda, per essere B.S.N. privo di legittimazione passiva, siccome convenuto unicamente quale possessore del fondo asserito dominante.

Con sentenza depositata il 30.3.2018 la Corte d’Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’appello per indeterminatezza dell’impugnazione, per essere state richiamate le medesime ragioni poste a fondamento dell’atto introduttivo del primo grado. Secondo la corte, “in particolare, nessuna censura è stata mossa con riguardo all’elemento fondante della decisione da parte del tribunale, ossia il difetto di legittimazione passiva del Biscardi”.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione V.A. su due motivi.

Ha resistito con controricorso B.S.N., che ha poi depositato memoria.

La Corte con ordinanza interlocutoria n. 34377 del 23 dicembre 2019, rilevato che dalla memoria della parte controricorrente, asseverata da documentazione proveniente dal competente ordine professionale, risultava che nelle more della fissazione della trattazione del ricorso era deceduto l’unico difensore della parte ricorrente, in applicazione dell’indirizzo di cui a Cass. sez. U n. 477 del 13/01/2006 (confermato successivamente da Cass. n. 4960 del 14/03/2016, n. 21608 del 20/09/2013, n. 22020 del 19/10/2007 e n. 24681 del 24/11/2009), per cui nel giudizio di cassazione la morte dell’unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell’udienza di discussione, determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio, rinviava a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria l’effettuazione degli adempimenti di cui in motivazione.

Provvedutosi a tale adempimento, la causa è stata chiamata all’adunanza camerale dell’8 ottobre 2020.

Con il primo motivo si lamenta l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. In relazione al primo motivo di appello, con cui V.A. ha richiamato di avere agito in negatoria a fronte dell’affermazione del tribunale di inammissibilità della domanda essendo il convenuto possessore, ed ha richiamato essere legittimato passivo chi vanti diritti (avendo il convenuto eccepito anche l’usucapione), si deduce che la statuizione della corte d’appello di conferma della carenza di legittimazione passiva del convenuto non si sarebbe avuta se i giudici di merito avessero considerato il sussistere della deduzione del convenuto di essere comproprietario del fondo quale erede di B.A. (in comparse di risposta di primo grado e di appello, ove B.S.N. si sarebbe dichiarato erede dell’originario proprietario B.A.).

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 949 c.c., sostenendosi che, di fronte all’affermazione di proprietà da parte dell’originario attore e alla pacificità delle turbative – consistenti nell’affermazione di diritti – da parte dell’originario convenuto, che aveva affermato di essere, oltre che conduttore, anche proprietario di quota, sussistesse la legittimazione passiva invece negata dalla corte d’appello.

Il ricorso, diversamente da quanto opinato dal relatore nella prima proposta comunicata alle parti, è inammissibile.

La sentenza impugnata nel decidere l’appello proposto a suo tempo dal ricorrente avverso la sentenza che aveva disatteso la domanda di negatoria servitutis, senza esaminare il merito della vicenda, si è attestata sulla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. nella formulazione scaturente dalla novella del 2012, applicabile alla fattispecie ratione temporis.

Il giudice di appello, dopo avere richiamato i requisiti che deve avere l’appello per superare il vaglio di ammissibilità imposto dalla detta norma, nella specie ha ritenuto che il V. in appello si fosse limitato a richiamare le medesime ragioni poste a fondamento dell’atto introduttivo in primo grado, senza che nessuna censura fosse stata mossa con riguardo all’elemento fondante della decisione da parte del Tribunale, ossia il difetto di legittimazione passiva del Biscardi.

A fronte di tale definizione in rito del giudizio di gravame, il ricorrente nei suoi due motivi denuncia vizi, quali l’omessa valutazione di un fatto decisivo ovvero l’erronea applicazione dell’art. 949 c.c. che invece presupporrebbero che la sentenza d’appello avesse deciso nel merito la controversia, omettendo però di specificamente aggredire l’unica ratio che sorregge la decisione di appello, costituita, come detto, dal rilievo di inammissibilità dell’appello per violazione del precetto di cui all’art. 342 c.p.c..

Il ricorso del V. per superare a sua volta il vaglio di ammissibilità correlato alla specificità della censura mossa in questa sede, avuto riguardo alla ratio della decisione di seconde cure, avrebbe dovuto quindi investire prioritariamente il giudizio in punto di inammissibilità del gravame, denunciando quindi l’error in procedendo commesso dalla Corte distrettuale. La deduzione di censure che investono, invece, una pretesa erroneità della decisione nel merito, in realtà mai operata dalla Corte d’Appello, rende quindi il ricorso inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 1, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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