Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23187 del 14/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 14/11/2016), n.23187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29176-2015 proposto da:

C.A.C., elettivamente domiciliato in Roma, viale

Gorizia n. 52, presso lo studio dell’Avvocato Antonio Leggio,

rappresentati e difesi dagli Avvocati Sandro Lezzi e Francesco

Cataldi per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 406/2015 della Corte d’appello di Potenza,

depositato il 3 novembre 2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

luglio 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che C.A.C., con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Potenza in data 1 giugno 2015, chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata di un giudizio durato circa trentuno anni (quindici, ai fini dell’invocato indennizzo), conclusosi con ordinanza, avente valore di sentenza, depositata il 20 novembre 2014, divenuta definitiva il 1 gennaio 2015;

che il consigliere designato dichiarava la domanda improponibile per inosservanza del termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 atteso che il giudizio presupposto si era concluso con sentenza di questa Corte depositata il 5 maggio 2004;

che avverso questo decreto C.A.C. proponeva opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter;

che la Corte d’appello, in composizione collegiale, rigettava l’opposizione, ritenendo che non potessero giovare al ricorrente le pur invocate ordinanze di correzione di errore materiale, l’ultima delle quali in data 22 novembre 2014, in quanto il termine semestrale di cui alla L. n. 89, art. 4 decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio presupposto (nella specie, 5 maggio 2004), non essendo influenti le vicende successive anche in considerazione dell’enorme lasso di tempo decorso dal passaggio in giudicato della sentenza ed essendo in conferenti le deduzioni in ordine alla proponibilità della domanda anche in fase esecutiva;

che per la cassazione di questo decreto C.A.C. ha proposto ricorso sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria;

che il Ministero della giustizia non ha svolto difese.

Considerato che con il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4) il ricorrente sostiene che non si sarebbe in presenza di una decisione definitiva, idonea a far decorrere il termine semestrale di proponibilità della domanda di equa riparazione fin tanto che quella decisione non sia idonea ad assicurare la effettiva realizzazione del diritto azionato;

che, prosegue il ricorrente, richiamando altresì la decisione di questa Corte n. 19435 del 2005, l’espressione decisione definitiva di cui al citato art. 4 non coinciderebbe con quella di sentenza passata in giudicato, indicando esclusivamente il momento in cui il diritto azionato ha trovato effettiva realizzazione; e, se a tale fine è necessario procedere alla correzione di errori materiali occorsi nella sentenza, è dal momento in cui la detta correzione è intervenuta che si sarebbe in presenza di una decisione definitiva;

che, nella specie, la sentenza che aveva definito il giudizio presentava due errori, l’uno risalente alla sentenza di primo grado (individuazione del bene oggetto della richiesta sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.) e l’altro riferibile a quella di appello (corretta indicazione delle generalità del venditore), sicchè solo al momento della intervenuta correzione delle dette indicazioni erronee poteva ritenersi che il diritto azionato fosse eseguibile e che la relativa decisione fosse divenuta definitiva;

che il ricorrente ricorda, infine, i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla possibile considerazione unitaria del giudizio di cognizione e di quello di esecuzione, ai fini della proposizione della domanda di equa riparazione;

che il motivo è infondato;

che dalla stessa descrizione della vicenda sostanziale e processuale contenuta nel ricorso emerge che la domanda di cui all’art. 2932 c.c. è stata accolta con sentenza di primo grado con sentenza depositata in cancelleria il 5 febbraio 1996; che l’appello proposto dalla controparte è stato rigettato con sentenza depositata l’11 luglio 2000; che il ricorso per cassazione proposto dal soccombente è stato deciso con sentenza depositata il 5 maggio 2004;

che il ricorrente assume che ai fini della esecuzione della decisione di primo grado era necessario correggere la indicazione catastale dell’immobile oggetto di trasferimento ex art. 2932 c.c. e che per l’esecuzione della sentenza di appello, che ha confermato quella di primo grado, era necessario correggere le generalità della controparte; che tali istanze sono state proposte, rispettivamente, in data 11 settembre 2012 e in data 25 settembre 2014;

che, effettivamente, nella giurisprudenza di questa Corte si rinviene il principio per cui “il diritto di ogni persona a che “la sua causa sia esaminata… in un tempo ragionevole” – attribuito sia dall’art. 6, comma 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, richiamato già dalla L. 24 maggio 2001, n. 89, art. 2,comma 1, sia dall’art. 111 Cost. – consiste nella garanzia di ottenere, in un tempo ragionevole, concreta soddisfazione in giudizio delle proprie ragioni ovvero contezza dei motivi per cui queste non debbano essere accolte. In tale prospettiva, l’espressione “decisione… definitiva”, contenuta nella L. n. 89 del 2001, art. 4 non coincide con quella di sentenza passata in giudicato, ma indica il momento in cui il diritto azionato ha trovato effettiva realizzazione: onde il diritto all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della citata L. n. 89 del 2001, è configurabile anche in relazione al procedimento di esecuzione e ai fini della sua insorgenza viene in rilievo il tempo occorso per l’attività di qualsiasi organo dello Stato, oggettivamente incidente sulla definitiva risposta, in termini di effettività, alla domanda di giustizia del cittadino. Ne consegue che, ai fini dell’accertamento della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, deve computarsi nel periodo di durata complessiva del giudizio anche il tempo occorso per ottenere, con distinta procedura, la correzione di un errore materiale della sentenza che rendesse quest’ultima ineseguibile. (Fattispecie relativa alla correzione del cognome dell’attore, trascritto in modo erroneo nella sentenza che aveva riconosciuto il suo diritto alla pensione d’invalidità civile)” (Cass. n. 19435 del 2005);

che, tuttavia, in successive pronunce si è chiarito che è predicabile la continuità tra il procedimento di cognizione e quello di esecuzione solo se l’azione esecutiva venga iniziata nel termine di sei mesi dalla decisione che definisce il giudizio di cognizione ed è suscettibile di esecuzione;

che, in particolare, le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente affermato il principio per cui “ai fini dell’equa riparazione per irragionevole durata, il procedimento di cognizione e quello di esecuzione devono essere considerati unitariamente o separatamente in base alla condotta di parte, allo scopo di preservare la certezza delle situazioni giuridiche e di evitarne l’esercizio abusivo. Pertanto, ove si sia attivata per l’esecuzione nel termine di sei mesi dalla definizione del procedimento di cognizione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4 la parte può esigere la valutazione unitaria dei procedimenti, finalisticamente considerati come unicum, mentre, ove abbia lasciato spirare quel termine, essa non può più far valere l’irragionevole durata del procedimento di cognizione, essendovi soluzione di continuità rispetto al successivo procedimento di esecuzione” (Cass., S.U., n. 9142 del 2016);

che, d’altra parte, questa Corte ha affermato che “in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai fini della decorrenza del termine di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 il cui dies a quo è segnato dalla definitività del provvedimento conclusivo del procedimento, nell’ambito del quale la violazione si assume violata, occorre aver riguardo al momento del deposito della decisione della Corte di cassazione, la quale, nel caso di rigetto (o dichiarazione di inammissibilità) del ricorso, determina il passaggio in giudicato della sentenza, non essendo lo stesso impedito dalla pendenza del termine per la revocazione ex art. 391-bis c.p.c.” (Cass. n. 21863 del 2012; Cass. 4382 del 2013);

che, da ultimo, non può non rilevarsi come le stesse circostanze che richiedevano la correzione di errore materiale erano chiaramente desumibili dai testi delle decisioni del Tribunale e della Corte d’appello, sicchè la correzione ben avrebbe potuto essere richiesta subito il deposito della sentenza di primo grado, anche nel giudizio di appello, ovvero nella immediatezza del deposito della sentenza di appello, e comunque nell’indicato termine semestrale dal deposito della sentenza di questa Corte che ha definito il giudizio;

che con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato la tariffa per i giudizi dinnanzi alla corte d’appello piuttosto che quella, certamente applicabile nella specie, relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione;

che il motivo è infondato alla luce del principio per cui “ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, nè rientra tra quelli speciali di cui alla tabelle A) e B) allegate al D.M. 8 aprile 2004, n. 127(rispettivamente voce 50, par. 7 e voce 75, par. 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata al D.M. n. 127 cit., i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi” (Cass. n. 25352 del 2008);

che tale pronuncia, ancorchè relativa alla previgente tariffa di cui al D.M. n. 127 del 2004, appare applicabile anche con riguardo alla tariffa di cui al D.M. n. 55 del 2004, atteso che nella citata pronuncia si è chiaramente configurato il procedimento di equa riparazione come procedimento di tipo contenzioso, ancorchè destinato a svolgersi nelle forme camerali;

che, in conclusione, il ricorso va rigettato;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA