Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23186 del 17/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 17/09/2019), n.23186
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1366-2018 proposto da:
A.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato D’AVINO FABRIZIO IPPOLITO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA SEZIONE DI PADOVA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2628/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 16/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO
MARIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Venezia ha rigettato la domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale proposta dal cittadino del Pakistan A.B., confermando la pronuncia del tribunale.
A sostegno della decisione ha rilevato che il ricorrente cittadino gambiano ha dichiarato di essere ricercato nel proprio Paese per le conseguenze di un incendio che aveva prodotto il decesso di un bambino e gravi ustioni di un altro. Ha precisato che nel proprio paese egli è esposto al rischio concreto di essere processato senza adeguate garanzie. Il ricorrente non è stato ritenuto credibile per la insanabile contraddittorietà tra le dichiarazioni rese ad mese dal suo arrivo, sostanzialmente incentrata sulla natura economica delle ragioni di allontanamento dal Gambia e quelle rese dopo un anno incentrati sulle conseguenze del coinvolgimento nell’episodio dell’incendio. Il riscontrato difetto di credibilità e la confusa allegazione dei fatti hanno indotto alla conferma del rigetto della domanda relativa al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria sub D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a)e b). Quanto all’art. 14 lett. c) il Gambia grazie alle recentissime elezioni versa in una situazione di forte miglioramento delle condizioni di democrazia interna. Il complessivo quadro probatorio porta infine ad escludere l’insorgenza di situazioni di vulnerabilità rilevanti ai fini del riconoscimento delle condizioni per l’ottenimento di un permesso umanitario.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il cittadino straniero il quale nel primo motivo ha dedotto al radicale nullità della sentenza perchè essa non riguarda l’appellante ma un cittadino straniero diverso, sia in relazione allo Stato di provenienza che alle vicende personali a giustificazione dell’espatrio. In particolare lo stesso aveva dichiarato di aver lasciato il Pakistan perchè minacciato dai parenti della fidanzata ed aveva allegato la pericolosità della zona del Punjab dalla quale proveniva.
Il primo motivo è manifestamente fondato, essendo incontestabile che la pronuncia impugnata riguardi un appellante diverso da quello in questione ed una ricostruzione dei fatti cui è seguita una valutazione e decisione sugli stessi non riferibile all’appellante. La motivazione è, pertanto, del tutto inesistente e fuori dei parametri stabiliti dall’art. 132 c.p.c. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei rimanenti di cui, pertanto, si omette l’esame.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso. Assorbiti gli altri. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019