Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23186 del 14/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/11/2016, (ud. 08/03/2016, dep. 14/11/2016), n.23186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26387-2014 proposto da:

T.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20,

presso lo studio dell’avvocato CARLA RIZZO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO CANONICO giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 565/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

17/10/2011, depositata il l’1/03/2012 e il decreto n. 180/12;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2016 dal consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’avvocato CANONICO MARCO difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO

Il 9.4.2010 T.E. adiva la Corte d’appello di Perugia per ottenere l’equa riparazione e il risarcimento del danno patrimoniale per la durata irragionevole di una causa civile di disconoscimento dea paternità, iniziata il (OMISSIS) e definita con sentenza, emessa in sede di giudizio di rinvio, passata in giudicato il 14.11.2009. Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, esponeva che la durata eccessiva del giudizio l’aveva esposto al mantenimento, irripetibile, in favore della minore di cui era stata, infine. disconosciuta la sua paternità.

Con decreto n. 180 dell’1.3.2012 la Corte d’appello di Perugia accoglieva la domanda di riparazione del danno non patrimoniale, ritenendo che solo quest’ultimo potesse liquidarsi, “in mancanza di specifica allegazione di un danno patrimoniale”.

T.E. impugnava tale decreto per revocazione, deducendo di aver specificamente proposto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e di averla corredata da idonea documentazione di sostegno.

Con sentenza n. 565/14 la Corte d’appello di Perugia dichiarava inammissibile l’impugnazione per revocazione del proprio decreto n. 180/12. Riteneva la Corte territoriale che l’espressione, contenuta nella motivazione del decreto, per cui “in mancanza di specifica allegazione di un danno patrimoniale (poteva) solo liquidarsi, in via equitativa, il danno non patrimoniale derivante dall’ingiustificato ritardo nella definizione della causa”, dimostrava che la Corte, pur rendendosi conto della richiesta di danno patrimoniale, ne aveva valutato la mancanza di deduzione specifica. Ciò costituiva un apprezzamento di merito che non poteva essere censurato in sede di revocazione. Dichiarava, quindi, caducata l’ordinanza del 24.12.2012, che aveva sospeso i termini per proporre ricorso per cassazione.

Contro il decreto e contro la sentenza anzi detti T.E. propone ricorso, affidato a tre motivi, seguiti dal deposito di memoria.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo, che aggredisce la sentenza n. 565/14, è dedotta la violazione dell’art. 395 c.p.c., in quanto, sostiene parte ricorrente, è di tutta evidenza che parlare di mancata specifica allegazione di un danno patrimoniale esprime la ritenuta assenza di domanda, non la sua valutazione di merito. Domanda che era stata espressamente proposta, con produzione altresì dei documenti che dimostravano le effettuate erogazioni di denaro.

1.1. – Il secondo motivo ed il terzo motivo espongono, per le medesime ragioni di cui sopra, l’uno la nullità della sentenza e del decreto per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, e l’altro la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi, rispettivamente, dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 3.

2. Il primo motivo è infondato.

In tanto può darsi una violazione dell’art. 395 c.p.c. in quanto il giudice di merito abbia negato la possibilità del controllo revocatorio valutando erroneamente le condizioni normative del relativo esercizio; non anche quando all’esito dell’interpretazione del provvedimento impugnato abbia negato – come nella specie ha negato – che la decisione impugnata sia frutto di un errore sul fatto processuale. Ne deriva che la non condivisione del giudizio così espresso dal giudice della revocazione non è veicolabile sub specie di violazione dell’art. 395 c.p.c.

3. -. Nei termini che seguono sono fondati, invece, il secondo ed il terzo motivo, che aggrediscono il decreto n. 180/12.

Occorre premettere che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad arggomentare sulla violazione di legge (così, Cass. S.U. n. 17931/13).

Specularmente, anche l’allegazione del vizio di motivazione (nella specie ancora deducibile, essendo i provvedimenti impugnati anteriori all’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5) non richiede l’evocazione della relativa norma, ma occorre unicamente che il motivo svolga anche soltanto in via implicita una censura in termini di criticità motivazionale.

3.1. – Ciò posto, si rileva che sebbene intitolate con riguardo ai nn. 4 e 3 dell’art. 360 c.p.c., le suddette censure contestano (non solo l’omessa pronuncia, ma) anche e implicitamente che la sola proposizione per cui “in mancanza di specifica allegazione di un danno patrimoniale può solo liquidarsi, in via equitativa, il danno non patrimoniale derivante dall’ingiustificato ritardo nella definizione della causa”, valga a dare conto del senso giuridico e fattuale della decisione.

Si tratta, in effetti, di un’espressione per un verso criptica e per l’altro insufficiente di fronte ad una causa petendi in sè chiaramente allegata con riguardo all’irripetibilità dell’assegno di mantenimento, già corrisposto nelle more del processo di riferimento.

4. Per le considerazioni svolte, respinto il ricorso avverso la sentenza n. 565/14, va accolto invece il ricorso contro il decreto n. 180/12, di cui s’impone la cassazione con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Perugia, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e cassa il decreto n. 180/12 impugnato, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Perugia, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016

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