Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23186 del 04/10/2017
Cassazione civile, sez. lav., 04/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.04/10/2017), n. 23186
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17379-2012 proposto da:
R.P., rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO RUSSO,
domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29
presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso
dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI,
giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 459/2010 della CORTE D’APPELLO LECCE SEZIONE
DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 18/06/2011 R.G.N. 459/10;
il P.M. ha depositato conclusioni scritte.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 18.6.2011, la Corte d’appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di R.P. volta alla equiparazione tra l’indennità di accompagnamento percepita in quanto cieco assoluto e l’assegno di superinvalidità spettante ai ciechi assoluti bilaterali per cause di guerra;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione R.P., con due motivi;
che l’INPS ha resistito con controricorso;
che il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto dell’impugnazione.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con i due motivi di ricorso, parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 429 del 1991, art. 1, comma 1, e D.P.R. n. 915 del 1978, art. 21,comma 1, nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che l’equiparazione tra il trattamento economico spettante ai ciechi assoluti e ai ciechi assoluti bilaterali di guerra non andasse effettuata con riguardo alla misura dell’assegno di superinvalidità spettante a questi ultimi;
che questa Corte ha già chiarito che l’equiparazione dell’indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella prevista per i grandi invalidi di guerra investe esclusivamente la misura dell’indennità stessa e le relative modalità di adeguamento automatico, ma non comporta l’estensione ai primi dell’intero complesso delle misure di assistenza predisposte a favore dei secondi, onde va escluso il diritto ad una equiparazione dell’indennità di accompagnamento all’assegno di superinvalidità, all’art. 1, all1 L. n. 422 del 1990 (che richiama, per la determinazione della misura di tale prestazione la L. n. 656 del 1986, art. 3,comma 2) senza peraltro che tale differenziazione realizzi una ingiustificata disparità di trattamento, in considerazione della diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante, scaturente, in quest’ultimo caso, da eventi bellici, che comportano anche un elemento risarcitorio, estraneo all’ipotesi della invalidità civile (Cass. 24982 del 2016);
che il ricorso va pertanto rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità in considerazione della posteriorità dell’affermazione del superiore principio di diritto rispetto all’epoca di proposizione del ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017