Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23185 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 23/10/2020), n.23185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15950-2019 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 24, presso lo studio del Dott. GARDIN MARCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato TOMMASI PANTALEO GABRIELI;

– ricorrente –

contro

V.L., R.E., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato ALDO LICCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 311/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 29/03/2019;

– udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott.

GIANNACCARI ROSSANA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– D.A. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce i coniugi V.L. ed R.E., esponendo che i convenuti avevano abbattuto un muro a secco e realizzato un altro muro, invadendo la loro proprietà;

– i convenuti si costituirono e, in via riconvenzionale, chiesero il rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dall’attore;

– all’esito dei giudizi di merito, la Corte d’appello di Lecce, con sentenza depositata il 29.3.2019 confermò la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda principale e la domanda riconvenzionale;

– la corte distrettuale qualificò le domande delle parti come azione di regolamento di confini e, poichè in sede di interrogatorio formale, l’ A. aveva affermato che il nuovo muro era stato realizzato nella medesima posizione del precedente muro di cinta a secco, ritenne che la determinazione del confine fosse frutto di un regolamento amichevole, non soggetto a forma scritta;

– per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso D.A. sulla base di due motivi;

– hanno resistito con controricorso V.L. e R.E.;

– Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso;

– in prossimità dell’adunanza, le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RITENUTO

Che:

– con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto che la riedificazione di un muro edificatorio potesse essere sufficiente a configurare un negozio di regolamento amichevole;

– il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bisl. c.p.c.;

– a tal riguardo, occorre ricordare che per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115, è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. S.U. n. 16598/2016; Sez.3, Sentenza n. 11892 del 10.6.2016; Cass. n. 11892/2016);

– nel caso nel caso di specie, il ricorrente contesta le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito, il quale, sulla base della valutazione delle dichiarazioni rese dall’ A. ha tratto il convincimento che il muro eretto dai coniugi Veri-Rescio in sostituzione del preesistente muro a secco fosse avvenuto sulla base di un accordo amichevole;

– sotto lo schermo della violazione di legge, il ricorrente censura la valutazione della prova – segnatamente la dichiarazione confessoria-da parte del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità;

– il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non deduce alcun motivo di quelli previsti dall’art. 360 c.p.c. ma riporta le conclusioni del CTU, lamentando che esse siano state disattese dal giudice di merito sicchè il ricorso si risolve in una critica generica alla sentenza impugnata;

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte di cassazione, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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