Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23185 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 17/09/2019), n.23185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7424-2018 proposto da:

M.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO N.

38, presso lo studio dell’avvocato MAIORANA ROBERTO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERAI,E DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1324/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 25/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Presidente Relatore Dott. GENOVESE

FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Ancona ha confermato la decisione adottata dal Tribunale di quella stessa città che aveva ha respinto il ricorso proposto dal sig. M.I., cittadino del Pakistan, contadino, avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale di Roma 2-Ancona che non aveva accolto le richieste di protezione internazionale e sussidiaria nonchè quella di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, invocati sulla base di una vicenda personale secondo la quale, Egli – proprio per sfuggire alle minacce degli zii che, cercavano di appropriarsi delle terre di proprietà familiare, e perciò lo avrebbero fatto picchiare e colpire con un colpo di pistola alle gambe (così che l’aggressore era stato arrestato) -, si era imbarcato per l’Italia. Secondo il giudice del gravame, andavano respinte tutte le richieste di protezione invocate dal ricorrente, in quanto basate su una narrazione, da un lato, poco credibile perchè scarsamente circostanziata e priva di coerenza, nonchè inattendibile, per le innumerevoli discrasie riscontrate nel racconto, ma in ogni caso esorbitante dai casi di protezione e di pericolo di danno grave alla persona e senza la presenza di deduzioni rilevanti ai fini della protezione umanitaria, anche per la mancata indicazione dei rischi ai diritti fondamentali in caso di rimpatrio.

Avverso tale provvedimento ricorre il sig. M.I., con tre mezzi, con i quali assume: a) la inconciliabilità delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata (diritto alla protezione, esistendo un rischio nel Paese di provenienza che, tuttavia, sarebbe stato sottovalutato perchè non indagato); b) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, poichè avrebbe rigettato l’appello, senza valutare le fonti ufficiali relative alle attuali condizioni del Paese di provenienza (il Punjab); c) la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19 TU, del divieto di refoulement e della L. n. 110 del 2017, che ha introdotto nell’ordinamento nazionale il reato di tortura, ai fini della giusta deliberazione sulla domanda di protezione umanitaria.

Il Ministero ha resistito con controricorso.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

Il ricorso deve essere respinto.

Le prime due doglianze, anche sotto le apparenze delle censure di violazione di legge (in particolare, il secondo motivo), tendono ad una inammissibile richiesta di riesame delle risultanze e alla rivalutazione degli elementi emersi nel corso della fase di merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014).

Infatti, la motivazione adottata dalla Corte territoriale ha escluso anche la possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria per il richiedente asilo sulla base sia dell’incoerenza e della lacunosità del narrato e sia per la non ricorrenza delle ipotesi di protezione invocate.

Con i detti mezzi si denuncia una presunta contradditorietà della motivazione, che non è ravvisabile, avendo la Corte territoriale, oltre a definire quella vicenda personale come di natura esclusivamente familiare, escluso ogni ricaduta con la situazione dell’area di provenienza, senza che in questa sede sia possibile riesaminare gli accertamenti fattuali, neppure attraverso la sollecitazione del richiamo a fonti che si assumono come più attendibili di quelle che sono state tenute in considerazione dai giudici del gravame.

La terza è inammissibile poichè, a fronte di una motivazione reiettiva basata sulla mancanza di allegazioni specifiche, il mezzo propone un ampio catalogo di ipotesi di accoglimento (persino, da ultimo, in forza di una innovativa legge nazionale, quella del pericolo di torture nel Paese a quo) senza che, tuttavia, di tali pericoli nè il richiedente asilo e nè la difesa tecnica abbiano mai discorso nelle sedi di merito, anteriori a quella della presente istanza.

Alla reiezione del ricorso segue sia l’affermazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, non avendo il ricorrente conseguito l’ammissione al PASS, e sia il regolamento delle spese di lite, in presenza di attività difensiva della PA intimata, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore del Ministero resistente nella misura di Euro 2.100,00, oltre SPAD e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-1° sezione civile, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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