Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23185 del 14/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 14/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 14/11/2016), n.23185
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14899-2015 proposto da:
EQUITALLA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del suo procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 42,
presso GNOSIS FORINSI SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato
MICHELE Di FIORE giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO “(OMISSIS) SRL” IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 31, presso lo
studio dell’avvocato VITO SOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato
ERRICHIELLO GIUSEPPE, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cron. 424/2015 del TRIBUNALE di NOLA,
depositato il 19/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI Vittorio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte rilevato che sul ricorso n. 14899/2015 proposto da Equitalia sud Spa nei confronti del Fallimento “(OMISSIS) Srl” in liquidazione il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue.
“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.
Equitalia sud Spa ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto reso dal Tribunale di Nola che aveva rigettato la sua richiesta di ammissione allo stato passivo del Fallimento del “(OMISSIS) Srl” in liquidazione ritenendo che i ruoli attestanti la pretesa tributaria non erano sufficienti a provare l’esistenza del credito essendo necessaria invece l’avvenuta notifica della cartelle esattoriali.
Il fallimento ha resistito.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già chiarito che l’ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, allorchè sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (Cass. 6126/14).
Il tribunale di Nola si è discostato dal predetto orientamento onde sussistono le condizioni per la trattazione della causa in camera di consiglio.
PQM.
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.
Roma 11.04.2016 Il Cons.relatore.
Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per le spese al Tribunale di Nola in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Nola in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016