Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23185 del 08/11/2011
Cassazione civile sez. lav., 08/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 08/11/2011), n.23185
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3173-2009 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BORGHESE
N. 3, presso lo studio dell’avvocato PESCE GIOVANNI, rappresentata e
difesa dall’avvocato CANIGLIA CARLO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
REGIONE PUGLIA, COMUNE DI BRINDISI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 150/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 30/01/2008 R.G.N. 407/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/09/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine
rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 luglio 2005, il Tribunale di Brindisi, nel cui giudizio l’I.N.P.S. rimase contumace, respinse, per difetto di prova del requisito reddituale, la domanda proposta da B.M. diretta ad ottenere l’attribuzione dell’assegno mensile di assistenza dalla data della domanda (30 aprile 2001).
La Corte d’appello di Lecce, con sentenza depositata il 30 gennaio 2008, ammessa la documentazione reddituale prodotta, accoglieva il gravame proposto dalla B. e dichiarava il suo diritto alla detta prestazione dall’aprile 2001 ed alla pensione di inabilità civile dal 1 settembre 2005, con condanna dell’I.N.P.S. al pagamento delle relative prestazioni.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’I.N.P.S., affidato ad unico motivo.
Resiste la B. con controricorso.
Il Ministero dell’Economia e Finanze, la Regione Puglia ed il Comune di Brindisi restavano intimati.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Deve pregiudizialmente respingersi l’eccezione di inammissibilità del presente ricorso per cassazione, per essere stato notificato oltre i sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata.
Ed invero risulta che quest’ultima venne notificata il 26 maggio 2008 all’I.N.P.S., rimasto contumace in quel giudizio, presso la sede di Brindisi dell’Istituto e presso la sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, ai sensi del D.L. 30 settembre 2005, n. 205, art. 10 convertito in L. 2 dicembre 2005, n. 248. La norma ora citata, avente ad oggetto il trasferimento all’I.N.P.S. delle residue competenze in materia di invalidità civile, stabilisce, al comma 6, che “A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell’I.N.P.S. delle funzioni trasferite (1aprile 2007, in base al D.P.C.M. 30 marzo 2007, pubblicato in G.U. n. 121 del 2007, art. 5, comma 4) gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonchè le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati anche all’I.N.P.S.. La notifica va effettuata sia presso gli Uffici dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11 sia presso le sedi provinciali dell’I.N.P.S.. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l’I.N.P.S. è litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 102 c.p.c. e, limitatamente al giudizio di primo grado, è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti”.
Il nuovo regime processuale relativo alle notificazioni riguarda tuttavia espressamente gli atti introduttivi proposti a decorrere dal 1 aprile 2007, sicchè anche la notifica delle sentenze ivi indicata non può che riferirsi a quelle pronunciate in “detti giudizi” (art. 10, comma 6). Essendo stato, nella specie, il giudizio instaurato precedentemente (la sentenza del Tribunale è del 5 luglio 2005), la norma non può trovare applicazione, con la conseguenza che la notificazione della sentenza della corte d’appello di Lecce, pur avvenuta nel 2008, era soggetta alla previgente disciplina, e dunque, rimasto l’I.N.P.S. contumace in quel giudizio, andava effettuata alla parte personalmente (art. 292 c.p.c., comma 4), e cioè alla sede legale dell’Istituto in Roma (ex plurimis, Cass. 21 ottobre 1987 n. 7787), e non già presso la sede provinciale di Brindisi.
L’eccezione deve pertanto respingersi. Esaminando pertanto il merito la Corte osserva.
2. – L’Istituto censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 414, 416, 420 e 437 c.p.c.; dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13 per avere la corte territoriale riconosciuto la prestazione in parola, nonostante la prova del requisito reddituale sia stata offerta solo in grado di appello. Il motivo è infondato.
Deve infatti considerarsi che il giudice di appello, nell’ammettere la documentazione reddituale prodotta, ha mostrato di far ricorso ai poteri ufficiosi, considerando che vi era stata in primo grado tempestiva ed esplicita allegazione della sussistenza del requisito (pur se accompagnata da inefficace autocertificazione); che era stato provato l’incollocamento al lavoro dal quale “poteva certamente desumersi indizio circa l’assenza di redditi personali”, sicchè il primo giudice “avrebbe dovuto concedere termine affinchè la parte potesse offrirne adeguata dimostrazione” (pag. 5 sentenza impugnata).
In proposito va evidenziato che il giudizio di indispensabilità della prova nuova in appello implica una valutazione sull’attitudine della stessa a dissipare un perdurante stato di incertezza sui fatti controversi riservata al giudice di merito, a cui non può sostituirsi la Corte di cassazione (Cass. 13 marzo 2009 n. 6188;
Cass. 20 giugno 2006 n. 14133).
L’I.N.P.S. non ha minimamente censurato la ratio decidendi della sentenza impugnata, sicchè il ricorso deve rigettarsi. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi in favore dell’avv. Carlo Caniglia, dichiaratosi antecipante. Nulla per le spese relativamente alle parti rimaste intimate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 30,00, Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell’avv. Carlo Caniglia. Nulla per le spese nei confronti delle parti rimaste intimate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011