Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23184 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 17/09/2019), n.23184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6934-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SETTEVENDEMIE CLEMENTINA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTIZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 142/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 07/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Presidente Relatore Dott. GENOVESE

FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Ancona ha confermato la decisione

adottata dal Tribunale di quella stessa città che ha respinto il ricorso proposto dal sig. S.A., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale di Ancona che, a sua volta, non aveva accolto nè le richieste di protezione internazionale e nè la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, misure invocate sulla base di una vicenda personale culminate con l’abbandono del territorio di provenienza, per alcune disgrazie personali e per l’aggressione subita ai propri beni (la casa e un esercizio commerciale), da parte di militanti del partito opposto a quello da lui sostenuto.

Secondo il giudice del gravame, andavano respinte tutte le richieste di protezione (inclusa quella umanitaria), atteso che i richiamati reports internazionali escludevano la violenza indiscriminata di cui aveva parlato il richiedente asilo e che l’aver sofferto di episodiche minacce non giustificava la richiesta di protezione sussidiaria e nè la concessione del premesso umanitario, anche in difetto di ulteriori ragioni di fragilità o di lesione dei diritti umani nel contesto di provenienza, ulteriormente giustificative della richiesta di tutela umanitaria.

Avverso tale provvedimento ricorre il sig. S.A. con due mezzi con i quali lamenta plurime violazioni di legge: a) D.Lgs n. 251 del 2007, art. 14; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 5, comma 6, TU n. 286 del 1998, art. 10, comma 2, art. 10 Cost., comma 2 e art. 11 Patto internazionale, oltre che vizi motivazionali.

Il Ministero non ha svolto difese.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni critiche con memoria scritta.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le sue doglianze, infatti, sia pure sotto le apparenze delle censure di violazione di legge, da un lato (istanza di protezione internazionale), tendono ad una inammissibile richiesta di riesame delle risultanze e alla rivalutazione degli elementi emersi nel corso della fase di merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014) e, dall’altro (con riferimento alla protezione umanitaria, ove si afferma la compromissione concreta dei diritti umani: quello alla salute e a sfamarsi), alla censura della mancata considerazione dell’attuale impiego lavorativo in Italia, sostanzialmente domandando l’esame dell’allegazione di nuove circostanze di fatto di cui neppure si riporta, in modo autosufficiente secondo i dicta della giurisprudenza di questa Corte, il “se, come, dove e quando” esse siano state poste nella fase di merito; il perchè e come siano state disattese e in che modo tale risposte siano state successivamente censurate, nella fase di gravame.

Alla inammissibilità del ricorso non segue nè l’affermazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, avendo il ricorrente conseguito l’ammissione al PASS, e nè il regolamento delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva della PA intimata.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-1° sezione civile, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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