Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23184 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 08/11/2011), n.23184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11244-2008 proposto da:

F.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati MERLINO NICOLA, CARDILE FRANCESCO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1049/2007 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 07/11/2007 r.g.n. 101/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI per delega RICCIO ALESSADRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.S. proponeva ricorso al Tribunale di Messina al fine di ottenere il suo diritto alla pensione di reversibilità a carico dell’I.N.P.S., a seguito del decesso del padre F. P..

L’adito Tribunale dichiarava nullo il ricorso in quanto le indicazioni contenute non consentivano di determinare l’oggetto della domanda, difettando ogni riferimento idoneo ad individuare i trattamenti pensionistici in godimento al dante causa.

Proposto appello, la Corte territoriale, con sentenza del 7 novembre 2007, respingeva il gravame.

Propone ricorso per cassazione il F., affidato a due motivi.

Resiste l’I.N.P.S. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il F. denuncia la violazione dell’art. 414 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, art. 360 c.p.c., n. 5.

Lamenta il ricorrente che dai documenti allegati al ricorso introduttivo si evincevano chiaramente l’oggetto della pretesa e la relativa causa petendi.

2. – I motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente trattati, risultano inammissibili.

Ed invero occorre considerare che il quesito di diritto richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., “deve compendiare:

a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; e) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge”, (Cass. 17 luglio 2008 n. 19769), ovvero richiedendo alla Corte un inammissibile accertamento di fatto (Cass. 28 settembre 2007 n. 20360).

Nella specie il F. ha invece inammissibilmente chiesto alla Corte di “statuire che dall’esame del ricorso introduttivo e dalla documentazione allegata e prodotta … è perfettamente individuabile l’esatta pretesa del ricorrente”.

Occorre inoltre considerare che l’interpretazione della domanda è compito del giudice di merito e implica valutazioni di fatto che la Corte di Cassazione – così come avviene per ogni operazione ermeneutica – ha il potere di controllare soltanto sotto il profilo della giuridica correttezza del relativo procedimento e della logicità del suo esito, Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217, Cass. 22 febbraio 2005 n. 3538.

Deve peraltro considerarsi che se vero che questa Corte, superando un precedente orientamento (Cass. 23 febbraio 1998 n. 1920, Cass. 18 marzo 1999 n. 2511, Cass. 18 ottobre 2002, n. 14817), ha ritenuto che per aversi nullità del ricorso introduttivo è necessario che ne sia impossibile l’individuazione attraverso l’esame complessivo dell’atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso (Cass. 28 luglio 2005 n. 15802; Cass. 21 settembre 2004 n. 18930; Cass. 9 agosto 2003 n. 12059), è altrettanto vero che nella specie, in contrasto col principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la documentazione in parola non risulta nè allegata nè riprodotta in ricorso, rendendo impossibile, nel contesto del denunciato error in judicando, la valutazione della fondatezza della censura.

Essendo l’originario ricorso del 7 aprile 2000, le spese del presente giudizio sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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