Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23183 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 23/10/2020), n.23183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 30807-2019

sollevato dal Tribunale di Venezia con ordinanza n. 3674/2019

depositata il 10/10/2019 nel procedimento vertente tra:

P.F. da una parte;

PREFETTURA DI VICENZA, dall’altra;

– ricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott.

GIANNACCARI ROSSANA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. SGROI CARMELO che visti gli

artt. 45,380 ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in

camera di consiglio accolga l’istanza di conflitto indicata in

premessa e dichiari la competenza del Tribunale di Vicenza.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

P.F. propose appello innanzi al Tribunale di Vicenza avverso la sentenza del locale Giudice di Pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada;

Il Tribunale di Vicenza, con sentenza dell’1.3.2019, dichiarò la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Venezia, applicando la regola del foro erariale, ex art. 25 c.p.c. e R.D. n. 1611 del 1933;

il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 10.10.2019 richiese d’ufficio il regolamento di competenza;

Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sgroi Carmelo, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Rovigo.

Diritto

RITENUTO

Che:

questa Corte, con sentenza a Sezioni Unite del 18/11/2010, n. 23285 ha affermato che, ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del “foro erariale” stabilita nel R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7 relativa alle controversie in cui sia parte un’Amministrazione dello Stato;

la questione risolta dalle Sezioni Unite, oggi riproposta dal Ministero, è se il gravame contro i provvedimenti del giudice di pace, ove sia parte un’amministrazione statale, debba essere proposto al tribunale del circondario, secondo la previsione dell’art. 341 c.p.c., oppure innanzi al tribunale del capoluogo del distretto, a norma del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7;

secondo il condivisibile orientamento delle Sezioni Unite, al quale hanno aderito le sezioni semplici ed al quale il collegio intende dare continuità, mentre il D.Lgs n. 150 del 2011, art. 7 stabilisce che per le controversie aventi ad oggetto l’opposizione a sanzioni amministrative è competente il giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, nulla è previsto per l’appello, trovando, pertanto applicazione le norme relative al rito lavoristico (Cass. Civ., Sez VI, 6.3.2018 n. 5249; Cass. Civ. Sez. VI, 23.2.2018, n. 4426);

poichè l’art. 413 c.p.c. e art. 414 c.p.c. escludono l’applicabilità del foro erariale, in assenza di diversa disposizione, anche per l’appello è competente il giudice dei luogo in cui è stata commessa la violazione; ritenuto, pertanto, che, per le cause in materia di opposizione a sanzioni amministrative, l’esigenza di “prossimità va riferita non solo al primo grado ma va estesa anche all’appello, attesa l’identità di ratio; va, pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di Vicenza;.

non deve provvedersi sulle spese di giudizio, essendo stato il regolamento richiesto d’ufficio (Cass. 19 gennaio 2007 n. 1167).

P.Q.M.

accoglie il regolamento di competenza; dichiara la competenza del Tribunale di Vicenza, dinanzi al quale rimette le parti, previa riassunzione nel termine di sessanta giorni.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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