Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23183 del 14/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 14/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 14/11/2016), n.23183
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13702-2015 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del suo procuratore
speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI SANTO
SPIRITO) 42 presso GNOSIS FORENSE SRL rappresentata e difesa
dall’avvocato MICHELE DI FIORE, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO della (OMISSIS) SRL;
– intimato –
avverso il decreto n. 406/2015 del TRIBUNALE di NOLA, depositata
l’08/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che sul ricorso n. 13702/2015 proposto da Equitalia sud Spa nei confronti del Fallimento (OMISSIS) Srl il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue.
“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.
Equitalia sud Spa ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto reso dal Tribunale di Nola che aveva rigettato la sua richiesta di ammissione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) Srl, è qui in discussione se ai fini dell’ammissione del credito sia sufficiente o meno il solo ruolo.
Il fallimento non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già chiarito che l’ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, allorchè sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (Cass. 6126/14).
Il tribunale di Nola si è discostato dal predetto orientamento onde sussistono le condizioni per la trattazione della causa in camera di consiglio.
PQM.
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.
Roma 11.04.2016.
Il Cons. relatore.
Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto il ricorso va, accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per le spese al Tribunale di Nola in diversa composizione.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Nola in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016