Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23183 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 08/11/2011), n.23183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9849-2008 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 52, presso lo studio dell’avvocato LUCCHI CLAUDIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBANI MARGHERITA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta delega in

atti;

– controricorrenti –

e contro

REGIONE MARCHE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 437/2007 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 06/11/2007 R.G.N. 121/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato ALBANI MARGHERITA;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

accoglimento dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Ancona, F.G. chiedeva il riconoscimento del suo diritto alla pensione di inabilità L. n. 118 del 1971, ex art. 12 domanda che veniva respinta, per difetto del requisito reddituale, con sentenza depositata il 17 novembre 2006, con la quale era posto a suo carico il pagamento delle spese della disposta c.t.u..

Proponeva appello il F.; si costituivano l’I.N.P.S. ed il Ministero dell’Economia e Finanze.

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata il 6 novembre 2007, accoglieva solo parzialmente il gravame, ponendo le spese di c.t.u. solidalmente a carico del F. e del Ministero.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il F., affidato ad unico motivo.

Resistono l’I.N.P.S. ed il Ministero con controricorso, contenente ricorso incidentale. La Regione Marche è rimasta intimata.

L’I.N.P.S. ed il F. hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi avverso la medesima sentenza debbono riunirsi ex art. 335 c.p.c..

1- Deve pregiudizialmente inoltre rilevarsi l’improcedibilità del ricorso principale ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2. Premesso infatti che il ricorrente deduce di aver proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello di Ancona depositata il 6 novembre 2007 e notificatagli in data 29 febbraio 2008, nel conseguente termine breve per impugnare, la norma in questione stabilisce, al fine di verificare il rispetto dei termini, che “Insieme al ricorso debbono essere depostati, sempre a pena di improcedibilità: 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta …”. Dall’esame degli atti non risulta che tale adempimento sia stato osservato, risultando solo la copia autentica della sentenza senza alcuna relata di notifica.

Ne consegue l’improcedibilità del ricorso, non risultando possibile, per fatto addebitabile al ricorrente, valutarne la ritualità. Come affermato dalle sezioni unite di questa Corte (ord. 16 aprile 2009 n. 9005), la previsione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2 applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1 e dovendosi, invece, come nella specie, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente.

2. Quanto al ricorso incidentale del Ministero, avente ad oggetto la sua condanna al pagamento del 50% delle spese di c.t.u. e basato sulla sua qualità di parte meramente formale nel giudizio di merito, il ricorso è infondato.

Come già osservato da questa Corte (Cass. 17 luglio 2009 n. 16691), “In tema di invalidità civile, la partecipazione necessaria al giudizio del Ministero del Tesoro (ora Economia e Finanze), ancorchè nei suoi confronti non sia stata spiegata alcuna domanda, prevista dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42 convertito nella L. n. 326 del 2003, non comporta l’assunzione da parte del medesimo della veste di parte solo in senso formale, ma gli attribuisce un ruolo di parte in senso processuale, con la conseguenza che a carico del Ministero può gravare la responsabilità nei confronti della parte vittoriosa sia per le spese di lite, sia per le spese della consulenza tecnica di ufficio”.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara improcedibile il ricorso principale e rigetta quello incidentale. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA