Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23183 del 04/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 04/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.04/10/2017),  n. 23183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25493-2012 proposto da:

A.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DURAZZO 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SCAPATO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SEBASTIANO GRAZIANO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

80078750587 in persona del suo Presidente e legale rappresentante

pro tempore in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS) in

persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 579/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 31/05/2012 R.G.N. 61/2012, R.G. 25493/2012.

Fatto

RITENUTO

che A.P. proponeva opposizione alla cartella esattoriale con la quale l’INPS gli richiedeva il pagamento dei contributi per l’iscrizione alla gestione commercianti, in quanto socio ed amministratore della Comano Immobiliare srl, società esercente la gestione dei contratti di affitto di quattro immobili di natura commerciale;

che respinta l’opposizione e proposto appello, la Corte d’Appello di Genova (sentenza 28.5.2012) rigettava l’impugnazione rilevando che dall’istruttoria era emerso che l’ A. si occupasse dell’amministrazione dei contratti di affitto di 4 esercizi commerciali, della scelta dei contraenti, della formazione dei contratti, dei rapporti con gli affittuari e con i condomini degli immobili in cui i negozi si trovavano, della determinazione dei canoni e della partecipazione alle assemblee e che nello svolgimento di tali compiti si serviva della collaborazione di un’impiegata per l’attività ausiliaria; il che integrava gli estremi della L. n. 1397 del 1960, art. 1, lett. a-b come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 per la sua iscrizione alla gestione commercianti in quanto partecipe personalmente al lavoro aziendale;

che propone ricorso per cassazione A.P. con tre motivi, illustrati da memoria, deducendo: 1) che l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti non riguardi i soci di srl in quanto società aventi personalità giuridica L. n. 1397 del 1960, ex art. 2; 2) l’erronea ricostruzione della fattispecie e la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l’iscrizione, in particolare con riferimento alla ricorrenza dei caratteri della abitualità e prevalenza del lavoro del socio la cui presenza doveva essere provata dall’INPS; 3) l’erronea individuazione della decorrenza dell’obbligo di iscrizione dall’1.1.2001 in quanto precedente allo stesso inizio dell’attività dell’impresa risalente soltanto al dicembre 2004;

che l’INPS resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è fondato in relazione alle assorbenti censure che investono l’inesistenza dei presupposti richiesti dalla legge ai fini dell’iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, atteso che, come questa Corte ha reiteratamente affermato (per tutte, Sez. Unite sentenza n. 17076/2011) in relazione alla medesima fattispecie – ammessa la possibile coesistenza e la legittimità della doppia iscrizione (alla gestione separata ed alla gestione commercianti) del socio amministratore di srl svolgente attività commerciale, anche in virtù della norma di interpretazione autentica della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208 dettata con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in l. 30 luglio 2010, n. 122 – occorre nondimeno che ai fini dell’iscrizione alla gestione commercianti si accerti la compiuta esistenza dei requisiti dettati dalla L. n. 1397 del 1960, art. 1 come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 ed in particolare che il socio partecipi “personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza” (requisito previsto alla lett. c);

che allo scopo non è sufficiente l’esercizio di un’attività di amministrazione e nemmeno di una attività lavorativa sporadica, essendo invece necessaria una partecipazione rilevante, in termini di tempo e di reddito, alla stessa attività operativa aziendale, nel suo momento esecutivo; sia pure intesa in senso relativo e soggettivo, ossia avuto riguardo alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l’oggetto sociale della srl (al netto dell’attività esercitata in quanto amministratore); e non già in senso comparativo, con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa (Cass. 5690/2017; Cass. 4440/2017);

che la sentenza impugnata ha omesso qualsiasi accertamento in relazione ai requisiti della abitualità e prevalenza ritenendo sufficiente una mera partecipazione personale all’attività aziendale, senza alcuna altra qualificazione;

che dall’unica prova testimoniale assunta in giudizio e trascritta in ricorso risultava pure che l’ A. si recava in ufficio 1-2 volte al mese per firmare alcuni atti;

che pertanto la sentenza non si è attenuta ai principi di diritto sopra richiamati e deve essere cassata; e non essendo necessari ulteriori accertamenti la causa deve essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’opposizione alla cartella esattoriale promossa a suo tempo da A.P.;

che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, anche in relazione ai precedenti gradi di merito.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’opposizione. Condanna l’INPS alla rifusione delle spese dell’intero processo che liquida in Euro 2500 di cui Euro 1000 per diritti per il primo grado, in Euro 2000 di cui Euro 900 per diritti per il secondo grado; in Euro 3200 di cui Euro 2000 per compensi professionali, per il giudizio di legittimità, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA