Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23182 del 14/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 14/11/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 14/11/2016), n.23182
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11301-2015 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del suo procuratore
speciale, legale e rappresentante della società, elettivamente
domiciliata in ROMA C/0 GNOSIS FORENSE, VIA BANCO DI SANTO SPIRITO
42, presso lo studio dell’avvocato MICHELE DI FIORE, che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce del ricorso;
– ricorrente –
e contro
FALLIMINTO (OMISSIS) SRL;
– intimati –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 01/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che sul ricorso n. 11301/2015 proposto da Equitalia sud Spa nei confronti del Fallimento (OMISSIS) Srl il cons. relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue.
“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p. c. osserva quanto segue.
Equitalia sud Spa ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto reso dal Tribunale di Napoli che aveva rigettato la sua richiesta di ammissione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) Srl.
Questa Corte ha già chiarito che l’ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, allorchè sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (Cass. 6126/14).
PQM.
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.
Roma 5.04.2016.
Il Cons. relatore.
Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per le spese al Tribunale di Napoli in diversa composizione.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016