Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23182 del 04/10/2017

Cassazione civile, sez. lav., 04/10/2017, (ud. 04/05/2017, dep.04/10/2017),  n. 23182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11607-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TRIFIRO’, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

S.R.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 255/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/05/2011, R. G. N. 247/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GUIDO CHIODETTI per delega verbale SALVATORE

TRIFIRO’.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Corte d’Appello di Venezia con sentenza depositata in data 26/7/2011 confermava la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva accolto il ricorso proposto da S.M.R. nei confronti di Poste Italiane s.p.a. volto a conseguire l’accertamento del diritto all’inquadramento nel livello C del c.c.n.l. del luglio 2003 a decorrere dal 1/1/2004 e la condanna della società alla corresponsione delle consequenziali differenze retributive.

La Corte distrettuale perveniva a tali conclusioni sul rilievo che la ricorrente aveva svolto presso il Centro Contabile di Verona, mansioni relative alla gestione di titoli del tesoro, titoli di giustizia, rimborsi fiscali, comportanti un elevato grado di responsabilità, perchè connesse alla verifica di pagamento di una molteplicità di titoli soggetti a discipline diverse.

Osservava che l’attività svolta corrispondeva alle figure professionali indicate dal c.c.n.l. di settore per il livello rivendicato, disconoscendo fondatezza alla tesi sostenuta dalla società in ordine alla automaticità della confluenza nel livello “D” del personale appartenente alla ex area operativa; ciò in quanto la medesima disposizione richiamata dalla appellante prevedeva l’eccezione della confluenza nei livelli “C” e “B” dei dipendenti dell’ex area operativa che svolgevano mansioni proprie delle figure professionali in esse indicate.

La cassazione di tale decisione è domandata dalla s.p.a. Poste Italiane sulla base di tre motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

La S. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.ex art. 360 c.p.c, comma 1, n. 3.

Lamenta che la Corte distrettuale sia pervenuta all’accoglimento della domanda senza espletare una regolare attività istruttoria ed operare il necessario raffronto fra le mansioni in concreto svolte e le disposizioni del c.c.n.l. di settore.

2. Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1362 c.c. e segg. in relazione all’art. 21 c.c.n.l. di settore del 2003 ed all’allegato 2 al medesimo contratto collettivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ribadisce che la confluenza della lavoratrice nel livello “D” sarebbe stata automatica, non essendo dimostratò il possesso dei requisiti per l’acquisizione del livello “C” rivendicato.

3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c..

Si argomenta che l’equivalenza fra alcune mansioni rientranti nel livello “D” ed altre nel livello “C” affermata dalla Corte di merito, era frutto di valutazione soggettiva e non poteva trovare conferma nel fatto che in base alla precedente classificazione, dette mansioni sarebbero state ricomprese nell’area operativa. La circostanza sarebbe infatti, irrilevante, in quanto ogni riclassificazione delle mansioni connotata dalla modifica del numero di livelli contrattuali di riferimento, comporta che mansioni collocate nella stessa categoria vengano ad essere inquadrate in livelli diversi, senza che ciò determini alcun tipo di dequalificazione dei lavoratori che svolgono dette mansioni.

Si rimarca che la riclassificazione delle mansioni operata dal nuovo c.c.n.l. era da ritenersi legittima, anche in caso di previsione di un inquadramento in un livello inferiore a quello in cui precedentemente era stato inserito, ben potendo un successivo c.c.n.I modificare in pejus la posizione già attribuitagli dalla contrattazione collettiva.

4. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, sono privi di fondamento.

Occorre premettere che in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 20/6/2006 n. 14267, in motivazione, Cass. 15/1/2014 n. 687, nonchè Cass. 30/11/2016 n.24434).

L’art. 116 c.p.c., comma 1, consacra il principio del libero convincimento del giudice, al cui prudente apprezzamento – salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale – è pertanto rimessa la valutazione globale delle risultanze processuali, essendo egli peraltro tenuto ad indicare gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento nonchè l’iter seguito per addivenire alle raggiunte conclusioni, ben potendo al riguardo disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata; e tale apprezzamento è insindacabile in cassazione in presenza di congrua motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Cass. 13/7/2004 n.12912; conf. Cass. 20/7/2004 n. 1441).

Nello specifico, il ricorso in esame, con il primo motivo, sollecita, nella forma apparente della denuncia di error in iudicando, un riesame dei fatti, inammissibile nella presente sede (vedi ex plurimis, Cass. 11/1/2016 n.195).

5. Peraltro va rimarcato che la Corte di appello ha dato conto delle fonti del proprio convincimento ed ha argomentato in modo logicamente congruo, analizzando le specifiche mansioni attribuite alla lavoratrice, che non risultavano oggetto di controversia fra le parti, e reputando pertanto corretto l’iter procedurale seguito dal giudice di prima istanza il quale aveva ritenuto superfluo lo svolgimento di attività istruttoria.

Ha quindi proceduto ad un raffronto fra le mansioni espletate dalla dipendente, e quelle proprie delle figure professionali indicate per il livello “C” facendo richiamo alla relativa declaratoria, secondo cui appartengono a tale livello i lavoratori che svolgono attività di carattere tecnico-amministrativo-commerciale di coordinamento di lavoratori o particolari incarichi di responsabilità, nel cui contesto si effettuano operazioni complesse in piena autonomia e con potere di iniziativa nell’ambito di procedure definite e disposizioni dei responsabili gerarchici.

Nell’ottica descritta, con motivazione congrua sotto il profilo logico, e corretta sul versante giuridico, ha condiviso il percorso argomentativo del giudice di prima istanza secondo cui nella attività svolta dalla S., si riscontrava “il requisito dello svolgimento di attività di carattere tecnico-amministrativo-commerciale con particolari incarichi di responsabilità, quale è quello della verifica del regolare pagamento di una moltitudine di titoli soggetti a discipline diverse, tenuto anche conto dell’importanza economica e territoriale di controllo”.

Ha quindi ritenuto infondata la tesi sostenuta dalla società, secondo cui la confluenza della posizione della ricorrente, nel livello “D” era stata automatica ai sensi dell’allegato 2 al c.c.n.l., il quale prevede Che il personale appartenente all’ex area operativa confluisce nel livello “D”. Infatti, la medesima disposizione aggiungeva “l’eccezione della confluenza nei livelli “C” e “B” dei dipendenti dell’ex area operativa che svolgono mansioni proprie delle figure professionali in essi indicate” non essendo accoglibile “la tesi secondo la quale le mansioni della S. sarebbero meramente contabili ed esecutive, perchè l’attività di gestione dei titoli descritta comporta conoscenze tecnico-amministrative e particolari incarichi di responsabilità…, relative alle discipline diverse alle quali sono soggetti i titoli e all’importanza economica del controllo svolto dalla lavoratrice”.

6. Si tratta di accertamento conforme a diritto perchè coerente coi principi affermati da questa Corte, che vanno qui ribaditi, secondo cui nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. 30/10/2008 n.26234, Cass. 27/9/2010 n. 20272, Cass. 28/4/2015 n. 8589).

La struttura argomentativa che innerva l’impugnata sentenza, per quanto sinora detto, si sottrae alle formulate censure, palesandosi in particolare la terza non coerente con essa.

7. La decisione, per quanto sinora esposto, non si fonda, infatti, su un principio contrario a quello invocato dalla società – secondo cui per le parti sociali possono modificare in pejus le pattuizioni collettive venute in scadenza e non rinnovate – ma su quello della corrispondenza piena delle mansioni svolte, implicanti un elevato grado di responsabilità, all’esito del processo di nuova classificazione del personale, ai dettami della contrattazione collettiva (all. 2 c.c.n.l. di settore del 2003); onde, anche sotto tale profilo il ricorso va disatteso.

In definitiva, alla stregua delle sinora esposte considerazioni, il ricorso è respinto.

Nessuna statuizione va, infine, emessa in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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