Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23181 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 23/10/2020), n.23181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28914-2019 proposto da:

R.G., G.C., R.M.C., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato MANZI LUIGI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GLENDI CESARE;

– ricorrenti –

contro

R.A., R.N., R.C.,

C.P.V.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 736/2019 del

TRIBUNALE di SAVONA, depositata il 23/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CELESTE ALBERTO che visto

l’art. 380 ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in camera

di consiglio, confermi la sentenza del Tribunale di Savona, con le

conseguenze di legge.

 

Fatto

RITENUTO

che con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Savona, investito della causa concernente divisione ereditaria e ordinaria di un complesso compendio patrimoniale, così decideva a riguardo della competenza:

– dichiara la competenza del Tribunale di Savona “limitatamente alla decisione sulla divisione dei beni immobili (per intero o proquota laddove alcuni di essi siano stati inseriti anche in altre dichiaraRioni di successione) inseriti nella dichiarcqione di successione di R.M.”;

– dichiara l’incompetenza territoriale “del Tribunale di Savona a favore di quello di quello di Lecce in relaione alla decisione sulla divisione dei beni immobili (per intero o proquota laddove alcuni di essi siano stati inseriti anche in altre dichiara ioni di successione), inseriti nella dichiarazione di successione di R.G. e di Ra.Ca.”;

– dichiara l’incompetenza territoriale “del Tribunale di Savona a favore di quello di Imperia per la decisione sulla divisione dei restanti beni in comunione (immobili diversi da quelli inseriti nella dichiarazione di successione di R.M., R.G. e di Ra.Ca. o di altra tipologia)”;

ritenuto che avverso la riportata statuizione R.M.C., R.G. e G.C. propongono regolamento di competenza, ulteriormente illustrato da memoria, e che R.A., R.N., R.C. e C.P.V. sono rimasti intimati;

ritenuto che con le tre esposte censure, unitariamente scrutinabili, a ragione della correlazione fra le stesse, i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione degli artt. 5,10 e 14 c.p.c. e art. 38 c.p.c., u.c., artt. 99 e 22 c.p.c., art. 38 c.p.c., comma 1, art. 39 c.p.c., comma 2, artt. 43 e 456, c.c., evidenziando, in sintesi che:

– solo quanto ai c.d. criteri estrinseci (cioè quelli indipendenti dal merito, quale il valore della causa) il giudice decide sulla competenza sulla base delle sole affermazioni attoree, per contro, a riguardo dei c. d. criteri intrinseci (che pertengono al merito della vicenda sostanziale) il giudice, nel decidere sulla competenza deve tener conto delle difese del convenuto;

– il Tribunale, “anzichè prendere atto di quello che era il reale contenuto delle domande degli attori, ha dato credito alle eccezioni delle parti avverse, sostanzialmente (aveva deciso) nel merito”, con impropria anticipazione di giudizio;

– l’eccezione della parte convenuta, per essere presa in considerazione, non deve costituire una vera e propria controdomanda;

– non v’erano ragioni per negare la possibilità d’un assetto divisionario unitario, trattandosi di una divisione “essenzialmente fondata sull’affermata appartenenza di tutti i beni in comunione ad un’unica successione, via via implementata nel tempo attraverso il susseguirsi di apporti incrementativi nell’ambito familiare”;

– ciò può ben avvenire sulla base di un accordo esplicito fra le parti, ma anche “attraverso la condotta delle parti in sede processuale, dovendosi nella sostanza tenere conto assorbentemente del dato oggettivo della identità quantitativa dei beni da dividere” e controparte non aveva dedotto alcun specifico pregiudizio derivante dalla presa in considerazione dell’intera massa;

– il Giudice aveva di poi errato ad avere individuato in Maglie il luogo dell’ultimo domicilio di R.G. e Ra.Ca., stante che costoro avevano svolto la loro vita familiare a Imperia, che aveva costituito il centro dei loro affari, avendo mantenuto la residenza solo formale a Maglie, il Tribunale, per contro, non aveva preso in considerazione gli elementi probatori dai quali ciò emergeva (dichiarazione giurata e “perizia informativa”), valorizzando illogicamente il luogo d’invio degli accertamenti fiscali, i quali, ovviamente avevano tenuto conto della formale residenza;

– il Tribunale aveva ulteriormente errato a non aver considerato il fatto che “gli attori hanno eccepito la sussistenza di un innegabile rapporto di continenza tra la domanda di rendiconto proposta davanti al Tribunale di Savona nella causa RG n. 29999 /17 (…) e l’incrociata domanda di rendiconto successivamente proposta dagli attori nella causa RG n. 1817 / 18 davanti al Tribunale di Lecce”.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso, a parere del Collegio, deve essere disatteso, sulla base delle seguenti considerazioni:

a) correttamente il Giudice ha deciso la competenza per territorio sulla base della domanda (prospettazione) e poichè non è dubbio che si trattava di porre in divisione masse distinte, di cui talune provenienti da successione e altra da comunione ordinaria, i fori non potevano che essere distinti e, rispettivamente, quello dell’aperta successione (artt. 43 e 456 c.c. e art. 22 c.p.c.) e quello del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggioranza di essi (art. 23 c.p.c.);

b) non emerge la sussistenza di un accordo derogatorio da parte dei comunisti, accordo, che peraltro, ben può sopravvenire, nè, un tale accordo può trarsi per implicito da asserti meramente apodittici;

c) ingiustamente i ricorrenti lamentano il fatto che il Tribunale abbia individuato l’ultimo domicilio in Maglie, il quale, per vero, non solo costituisce l’ultima incontroversa residenza anagrafica, ma all’evidenza, anche l’ultimo effettivo centro d’affari, corrispondente, appunto al domicilio fiscale, che nei casi in cui non sussista coincidenza, è diverso dal luogo di residenza, oltre ad avere il Giudice considerato ulteriori elementi corroborativi, quale l’accreditamento della pensione, nel mentre, con l’esposta critica i ricorrenti sollecitano un improprio riesame del vaglio di merito sul punto;

d) non ha fondamento la dedotta violazione dell’art. 39 c.p.c., comma 2, stante che il Tribunale di Savona non ha omesso di pronunziarsi sul giudizio di rendiconto indicato in ricorso, il quale attiene alla domanda avanzata da R.A. davanti al Tribunale di Lecce, e non viene pertanto attinto dalla sentenza qui in esame;

considerato che non v’è luogo a regolamento delle spese del presente giudizio, non avendo la controparte svolto difese;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta l’istanza di regolamento e conferma la sentenza impugnata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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