Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23181 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 17/09/2019), n.23181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6681-2018 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PLAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PEROZZI CRISTINA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA (OMISSIS) – SEZIONE DI

ANCONA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1368/2017 della CORTE D’APPEILO di ANCONA,

depositata l’01/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Presidente Relatore Dott. GENOVESE

FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Ancona ha confermato la decisione adottata dal Tribunale di quella stessa città che ha respinto il ricorso proposto dal sig. U.M., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale di Ancona che, a sua volta, non aveva accolto le richieste di protezione internazionale e il permesso di soggiorno per motivi umanitari, invocate sulla base di una vicenda personale che lo aveva visto subire l’arresto, assieme ad un amico, con la falsa accusa di violenza sessuale e poi, a seguito dell’evasione con l’altro accusato, quest’ultimo rintracciato ed ucciso, sicchè, temendo Egli la stessa sorte, era fuggito ed approdato in Italia.

che, secondo il giudice del gravame, la vicenda era poco credibile in quanto generica e scarsamente dettagliata, cosicchè andavano respinte tutte le richieste, anche quelle di protezione umanitaria, atteso che quella narrata da richiedente la protezione non era sussumibile nell’ambito del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, non essendo stati neppure allegate le ragioni di fragilità, giustificative della richiesta di tutela umanitaria.

Avverso tale provvedimento ricorre il sig. Jallou con tre mezzi con i quali lamenta vizi motivazionali e plurime violazioni di legge.

Il Ministero non ha svolto difese.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

Il ricorso deve essere respinto.

La prima doglianza (mancata traduzione del provvedimento adottato dalla Commissione territoriale in lingua conosciuta) è infondato, sulla base dei principi elaborati da questa Corte e secondo cui: la nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall’interessato o in una delle lingue veicolari, non esonera il giudice adito dall’obbligo di esaminare il merito della domanda, poichè oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sè la nullità del provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa. (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 7385 del 2017).

Sono invece inammissibili la seconda (con la quale si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 11-17 e artt. 2 e 10 Cost, e un preteso difetto di motivazione circa la mancata concessione della protezione umanitaria) nonchè la terza (violazione dell’art. 335 e 112 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 11-17, TU n. 286 del 1998, art. 5 comma 6, in relazione al protezione umanitaria), atteso che – nella sostanza – anche sotto forma di contestazione dell’error iuris il ricorrente censura la già compiuta valutazione degli elementi raccolti ed invoca un loro nuovo esame.

Alla inammissibilità del ricorso non segue nè l’affermazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, avendo il ricorrente conseguito l’ammissione al PASS, e nè il regolamento delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva della PA intimata.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-11 sezione civile, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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