Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23181 del 14/11/2016

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2016, (ud. 12/02/2016, dep. 14/11/2016), n.23181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26726-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissariato del Governo di Trento –

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

A.N., elettivamente domiciliata presso la CCORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’avvocato FABIO VALCANOVER, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 239/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO del

17/06/2014, depositata il 26/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 26726/2014 proposto dal Ministero dell’Interno nei confronti di A.N. il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue:

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

A.N. proponeva istanza per ottenere il ricongiungimento familiare del marito, K.O..

Il Commissariato del Governo di Trento, in data 20.01.2012, emetteva un provvedimento di rigetto della domanda, fondato essenzialmente sull’impossibilità di concedere il ricongiungimento stante la pericolosità del ricongiungendo.

Tale atto veniva impugnato dalla A. dinanzi al Tribunale civile del capoluogo trentino, che decideva, anch’esso, per il rigetto dell’azione esperita dall’odierna convenuta, con ordinanza datata 14.12.2012.

La A. proponeva allora appello – ex art. 702 quater c.p.c. – avverso detta ordinanza, al fine di vedersi riconosciuto il diritto al ricongiungimento reclamato.

La Corte d’Appello si è pronunciata a favore del ricorso presentato dalla straniera, riconoscendo pertanto il diritto della donna ad ottenere il ricongiungimento con il marito, in quanto, secondo il Giudice territoriale, il coniuge non poteva essere considerato pericoloso e sussistevano tutti gli altri presupposti ai fini del ricongiungimento.

Avverso detto provvedimento il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La A. si è difesa con controricorso.

Con il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente state la loro connessione, l’Amministrazione ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, degli art. 4, comma 3, e art. 29 sostenendo che osterebbe al riconoscimento del ricongiungimento familiare il fatto che il marito della A. sia attualmente residente in Italia e debba essere considerato pericoloso.

Nella motivazione del provvedimento impugnato si legge che “non vi è alcuna prova, contrariamente a quanto ritenuto dal Primo Giudice, che il predetto (lo O.) si trovi ancora nel territorio dello stato, tenuto conto che nessuna ammissione in tal senso è stata fatta dall’appellante; che l’assenza del requisito non è neppure stata dedotta in sede di rigetto del provvedimento di ricongiungimento a motivo della negazione della richiesta, nè è stata affermata dal Ministero appellato, se non nella memoria di replica (..); e, infine, che la documentazione dimessa in causa offre elementi non contrastanti con l’assunto dell’avvenuto trasferimento del ricongiungendo (che dalla relazione dei CC risulta “esodato”) nel Paese d’origine”.

In relazione all’asserita pericolosità del ricongiungendo, la Corte territoriale ha, invece, affermato che questi non debba essere considerato pericoloso alla stregua del giudizio di attualità e concretezza che deve essere fatto ai sensi del D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 4 in quanto “non può ritenersi che precedenti penali risalenti nel tempo siano idonei e sufficienti a fondare di per sè soli una conclusione di attuale pericolosità sociale dell’ O. (..) tanto più che la valutazione della successiva condotta tenuta dall’ O., che il primo giudice ha ritenuto irrilevante, costituisce una positiva smentita alla valutazione della pericolosità sociale compiuta dal Tribunale, emergendo dagli elementi addotti dall’appellante – ed in particolare dalla positiva conclusione (..) dell’affidamento terapeutico – l’avvenuto superamento della condizione di pericolo per la sicurezza pubblica (e non già quindi per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato) legata all’abuso di sostanze alcooliche”.

Le contestazioni mosse in questa sede dal Ministero sono volte ad ottenere da parte di questa Corte un nuovo accertamento sulle circostanze di fatto (la presenza dello straniero ricongiungendo sul territori dello Stato e la sua pericolosità attuale), attività non esperibile in sede di legittimità.

D’altronde, come risulta dal testo citato del provvedimento impugnato, il Giudice di merito ha adeguatamente motivato la sua decisione in relazione ad entrambi i profili qui contestati.

Pertanto, l’intero ricorso appare inammissibile.

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

PQM.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma.

Il Consigliere.

Vista la memoria del controricorrente;

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della amministrazione ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3000,00 oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016

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