Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23181 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 04/10/2017, (ud. 04/05/2017, dep.04/10/2017),  n. 23181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18349-2012 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 25,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IERADI, rappresentato e

difeso dall’avvocato RAFAELE COCCO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN MARCELLO

PISTOIESE 73-75, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 17823/2012 del TRIBUNALE di CAGLIARI,

depositata il 05/06/2012, R. G. N. 10502/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONIO IERARDI per delega verbale RAFJAELE COCCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto 5 giugno 2012, il Tribunale di Cagliari ammetteva in via chirografaria S.E. allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione in misura pari all’ammontare dei contributi di spettanza del datore di lavoro per il periodo dal 29 gennaio 2003 al 1 gennaio 2005 (2% della retribuzione base + contingenza e scatti di anzianità), rigettando nel resto la sua opposizione avverso di esso, dal quale erano stati esclusi i crediti tempestivamente insinuati per la somma complessiva di Euro 72.771,39, a titolo di differenze retributive per mancato inquadramento al 3 livello del CCNL autoferrotranvieri, omessa corresponsione di alcune mensilità di retribuzione, di lavoro straordinario diurno e di ferie non godute, varie indennità e risarcimento del danno da demansionamento e negligente condotta datoriale, consistente nella mancata trasmissione al Fondo Pensioni Priamo della sua domanda di adesione 1 agosto 2001, così restando privo della prestazione contributiva fino alla nuova domanda del 2004.

Sulla base delle risultanze istruttorie, il Tribunale fallimentare escludeva la prova delle voci di credito richieste, negando in particolare lo svolgimento di mansioni superiori (di 3^ livello) a quelle di inquadramento (di 6^ livello) e così pure il demansionamento. Esso riconosceva soltanto il danno contributivo dipendente dalla documentata mancata trasmissione al Fondo Pensioni Priamo della sua domanda di adesione in data 1 agosto 2001, liquidato come sopra indicato.

Con atto notificato il 16 luglio 2012, S.E. ricorre per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resiste il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione con controricorso.

Il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo, il ricorrente deduce omessa e illogica motivazione su fatti decisivi e controversi quali l’attribuzione a M.G. delle mansioni di responsabile del settore manutenzione e l’erroneo accertamento delle effettive mansioni svolte dal lavoratore, sulla base delle risultanze istruttorie.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Esso consiste, infatti, nella contestazione della valutazione probatoria operata dal Tribunale, che è, come noto, insindacabile in sede di legittimità, qualora sia congruamente motivata (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694): come appunto nel caso di specie, in esito ad un critico ed argomentato scrutinio delle risultanze delle prove documentali ed orali (come illustrato a pgg. 3 e 4 del decreto).

2.2. In ogni caso, il lavoratore ricorrente neppure ha integralmente trascritto le prove orali di cui ha censurato la valutazione: così violando il principio di specificità del motivo, prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, sotto il profilo di osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, con la conseguente preclusione a questa Corte di un loro esame (Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 30 luglio 2010, n. 17915).

3. Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’inammissibilità del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

PQM

 

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso e condanna S.E. alla rifusione, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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