Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23180 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 23/10/2020), n.23180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28820-2019 proposto da:

R.G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. B.

TIEPOLO, 4, presso lo studio dell’avvocato SMARGIASSI GIOVANNI,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUFFRIDA ANTONIO, TEDOLDI

ALBERTO;

– ricorrente –

contro

P.D.;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1786/2019 del

TRIBUNALE di BERGAMO, depositata il 25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO

GIUSEPPE;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. SGROI CARMELO che chiede che la

Corte di Cassazione rigetti il ricorso per regolamento indicato in

premessa; con le conseguenze di legge.

 

Fatto

RITENUTO

che con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Bergamo, investito da P.D. dell’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di R.G.C., per l’ammontare di 60.057,34, a titolo di compenso per prestazioni professionali, accolta l’eccezione avanzata con l’opposizione “d’incompetenza funzionale”, per essere la controversia devoluta ad arbitro, in ragione di una clausola arbitrale, declinava la propria competenza in favore dell’arbitro unico, di cui all’art. 10 dei contratti stipulati in data 21.1.2013;

ritenuto che avverso la riportata statuizione il R. propone regolamento di competenza, ulteriormente illustrato da memoria, e che la controparte è rimasta intimata;

ritenuto che con le due esposte censure, unitariamente scrutinabili, a ragione della correlazione fra le stesse, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1372,1937 e 1945 c.c. e art. 819 ter c.p.c., evidenziando, in sintesi che:

– con la scrittura del 20.6.2015 il P. si “accollò” (ma per il ricorrente si tratta di una espromissione) i debiti della società Kabi nei confronti del creditore R. e non trattandosi di fideiussione, come aveva erroneamente reputato il Tribunale, a dispetto del chiaro contenuto dell’accordo, il P. non avrebbe potuto eccepire le eccezioni sollevabili dal debitore principale;

– la circostanza che l’obbligazione concernesse anche debiti futuri, fino all’importo limite fissato in Euro 50.000,00 non era incompatibile con la regolamentazione di cui agli artt. 1272 e 1273, c.c.;

– “la clausola compromissoria risponde, come noto, ai principi di accessorietà e di autonomia: essa è bensì accessoria a un determinato contratto e, come tale, efficace soltanto “inter partes”, ma è ad un tempo autonoma rispetto alle sue previsioni sostanziali e non circola unitariamente allo stesso, nel senso che le eventuali modifica.zioni e gli ampliamenti soggettivi del rapporto giuridico sostanziale, per effetto di cessione/ espromisione I accollo del credito o, in denegato subordine rispetto al caso in esame, per garantii personale prestata sul credito, restano indifferenti rispetto all’efficacia soggettiva della clausola, la quale non può che riferirsi alle parti del contratto nel quale è inserita “nec ulla altera””.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso, a parere del Collegio, deve essere disatteso, sulla base delle seguenti considerazioni:

a) il ricorrente nega la natura fideiussoria del contratto del 20/6/2015, valorizzando una qualche ambiguità del testo del negozio (“Il Signor P. si è detto disposto a garantire e ad accollarsi il debito … il Signor P. dichiara di riconoscersi garante delle somme dovute dalla Società e, al contempo, dichiara di accollarsi così come si accolla il pagamento del debito…”), tuttavia è da escludere versarsi in presenza dell’istituto dell’accollo, stante che il negozio non intercorre tra il debitore originario (la società Kabi) e il terzo (il P., che si assume rivestire il ruolo di accollante), bensì tra il creditore (per prestazioni professionali) R. e il terzo;

b) deve, del pari escludersi l’ipotesi dell’espromissione, mancando la piena autonomia dell’obbligazione assunta dall’espromittente, inoltre non si rinviene l’autonoma assunzione di un debito altrui, indipendente da una pregressa relazione tra l’espromittente e l’originario debitore; inoltre l’obbligazione assunta, pur individuata nell’importo di Euro 41.250,00, oltre IVA e CAP, restava indeterminata, perchè soggetta a riduzione, mano a mano che la Kabi avesse fatto fronte al proprio impegno, infine, e ciò appare osservazione di rilievo decisivo, non può configurarsi espromissione per un debito futuro, pur limitato nel suo ammontare; la spontanea e libera decisione del terzo, infatti, è incompatibile con la liberazione da un debito ancora non sorto, principio questo dogmaticamente indubbio (cfr., ex multis, a contrario, Cass. n. 24891/2009);

c) impertinente risulta il richiamo alla sentenza delle S.U. n. 12616/1998, alla quale si sono riportate successivamente numerose pronunce di questa Corte, stante che il principio affermato concerne ipotesi del tutto dissimile: “Il cessionario di credito nascente da contratto nel quale sia inserita una clausola compromissoria non subentra nella titolarità del distinto e autonomo negozio compromissorio e non può pertanto invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto, tuttavia quesfultimo può avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, atteso che il debitore ceduto si vedrebbe altrimenti privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo”; qui, per contro, la clausola arbitrale non è estranea al nuovo assuntore del debito, il quale ha accettato l’obbligazione, così come originariamente regolata, quindi con la devoluzione arbitrale, infine, è appena il caso di soggiungere che qui non si è in presenza di un cessionario (in quanto tale estraneo al patto arbitrale), ma, esattamente al contrario, di un garante che ha assunto l’obbligo di garanzia, proprio perchè può valersi della previsione di cui all’art. 1945 c.c.;

considerato che non v’è luogo a regolamento delle spese del presente giudizio, non avendo la controparte svolto difese;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta l’istanza di regolamento e conferma la competenza dell’arbitro. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

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