Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23180 del 14/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 14/11/2016), n.23180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8172/2015 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, DEI RAMNI, 24,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA TUCCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ARTURO MARESCA giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, in persona dei procuratori elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

SPADAFORA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2371/2014 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

l’01/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato Tucci Gianluca (delega avvocato Maresca) difensore

del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Giorgio Spadafora difensore della controricorrente

che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. P.F. nel 2012 chiese ed ottenne dal Tribunale di Torino un decreto ingiuntivo di condanna nei confronti della Allianz s.p.a. al pagamento a favore dell’istante di Euro 31.844,22.

A fondamento del ricorso monitorio P.F. dedusse di essere beneficiario di una poli) a stipulata (da altri) con la Allianz s.p.a. ed avente ad oggetto la copertura del rischio di dovere sostenere esborsi per spese legali.; di avere sostenuto spese legali in un contea doso che lo vide opposto alla Università per Stranieri di Perugia; che la Allianz aveva rifiutato il pagamento dell’indennizzo.

2. Il Tribunale di Torino. investito dell’opposizione al suddetto decreto proposta dalla Allianz la accolse con sentenza 1.4.2014 n. 2371. A fondamento della propria decisione il Tribunale ritenne che il contratto di assicurazione escludeva il diritto all’indennizzo nel caso di nomina di avvocati non designati dall’assicuratore.

3. La Corte d’appello di Torino, con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. del 16.1.2015, dichiarò inammissibile il gravame di P.F..

4. Il soccombente ha proposto ricorso per cassati ione avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348 ter, fondato su sei motivi.

5. Il ricorso appare, in primo luogo, inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

Lo svolgimento del processo sopra riassunto, infatti, è stato desunto da questo relatore dall’esame congiunto della sentenza di primo grado e dell’ordinanza d’appello, oltre che dal ricorso. Quest’ultimo, per contro, espone il rapporto giuridico oggetto del giudizio in modo carente ed inidoneo a ricostruire correttamente l’accaduto.

Nel ricorso, infatti, non si dice quando sarebbe stato il contratto di assicurazione; chi lo avrebbe stipulato; chi ne fossero i temi beneficiari.

Non si precisa davanti a quale autorità si celebrarono i vari giudizi che videro opposti P.F. e l’Università, nè quale ne fosse l’oggetto.

Ora, in un giudizio avente ad oggetto una domanda di adempimento di un contratto di assicurazione, le circostanze che precedono sono le minime indispensabili per inquadrare la fattispecie e valutare la corrette: delle prospettazioni dei litiganti. Sotto questo profilo, pertanto, si propone che il ricorso sia dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, in quanto privo di una esaustiva esposizione dei fatti.

6. Ove il collegio ritenesse non carente l’esposizione dei fatti, e dunque ammissibile sotto questo profilo il ricorso, esso dovrebbe essere comunque dichiarato inammissibile.

7. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe violato la metà di tutte le norme sull’ermeneutica dei contratti (artt. 1362, 1363, 1366, 1369, 1370 e 1371 c.c.), e vari precetti sull’efficacia dei contratti (artt. 1374 e 1373 c.c.).

Nell’illustrazione del motivo, tuttavia, si spiega che l’errore del Tribunale sarebbe consistito nel non essersi avveduto del fatto che P.F. aveva debitamente informato la società del nome del legale prescelto per la propria difesa; la società Allianz aveva accettato tale nomina per fatta concludentia, ed ani aveva anche pagato parte dell’indennizzo.

Tale motivo è manifestamente infondato.

La decisione del Tribunale (secondo cui P.F. perse il diritto all’indennizzo per essersi avvalso d’un difensore non designato dalla Allianz) non involge alcuna questione di ermeneutica del contratto. Che esistesse una clausola in tal senso è circostanza mai contestata. Nel presente giudizio, dunque, non mette conto neanche discorrere di interpretazione del contratto.

In realtà col motivo in esame quel che il ricorrente effettivamente deduce è una insufficiente od incompleta valutazione delle prove: vizio che, alla luce del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, non è deducibile in questa sede, giusta l’interpretazione della nuova norma data dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto (dall’art. 360 c.p.c., n. 5), quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Se. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

8. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omesso esame d’un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Deduce che il tribunale avrebbe omesso di (considerare) che l’indennizzo chiesto dall’assicurato all’assicuratore riguardava non solo la illusione del compenso pagato al proprio legale per lo svolgimento di attività giudiziale, ma anche il compenso pagato per remunerare lo svolgimento di attività stragiudiziale da parte del medesimo avvocato.

Tale motivo è inammissibile, perchè estraneo alla ratio decidendi del provvedimento impegnato.

Tribunale di Torino ha rigettato la domanda dell’assicurato sul presupposto che non fosse dovuto nel caso di scelta, da parte dell’assicurato, di avvocati non designati dall’assicuratore. Rispetto a tale ratio decidendi è quindi superfluo stabilire per quali tipi di attività l’assicurato avesse remunerato il proprio

9. I motivi dal terzo al sesto sono manifestamente inammissibili. Con essi, infatti, il ricorrente censura statuizioni od affermazioni contenute non nel provvedimento impugnato, ma nell’ordinanza con cui è stato dichiarato inammissibile l’appello.

10. Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese”.

2. Ambo le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale hanno insistito nelle richieste rispettivamente formulate nel ricorso e nel controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. 11 Collegio ritiene il ricorso rispettoso dei contenuti prescritti dall’art. 366 c.p.c., e quindi ammissibile sotto questo profilo; condivide tuttavia nel resto le osservazioni contenute nella relazione.

Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dal ricorrente nella propria memoria.

4. In relazione al primo motivo di ricorso (col quale si lamenta la violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e sui suoi effetti) il ricorrente deduce di non avere affatto voluto, col proprio ricorso, sollecitare da questa Corte una nuova valutazione delle prove, ma di avere voluto censurare l’interpretazione che il Tribunale ha dato dell’art. 20 delle condizioni generali del contratto.

Ma il Tribunale non ha dato alcuna “interpretazione” di questo art 20. Non vi è infatti divergenza tra il senso che a tale clausola attribuisce il ricorrente, ed il senso che a tale clausola ha attribuito il Tribunale. L’uno e l’altro non dubitano che il contratto subordinava il diritto dell’assicurato all’indennizzo alla circostanza cha la designazione dell’avvocato da parte dell’assicurato fosse stata autorizzata od accettata dall’assicuratore.

Stabilire, poi, se nella specie questa autorizzazione o accettazione vi fu o non vi fu è una questione di fatto. Il Tribunale ha ritenuto che non vi fu, evidentemente reputando non decisive le prove documentali offerte dall’odierno ricorrente: e il relativo giudizio non è sindacabile da questa Corte, cui non è consentito esaminare i documenti offerti dalle parti e stabilire se siano stati valutati bene o male dal giudice di merito.

4.1. In relazione al secondo motivo di ricorso la memoria depositata dal ricorrente torna a ribadire che la sentenza impugnata sarebbe viziata perchè il Tribunale non ha considerato il “fatto decisivo” che l’avvocato scelto dall’assicurato aveva svolto attività stragiudiziale in favore di questi, e tale attività era stata indennizzata dall’assicuratore, il quale aveva così dimostrato per facta coneludentia di accettare la nomina dell’avvocato scelto dall’assicurato.

Tali deduzioni sono totalmente estranee sia rispetto al contenuto della decisione impugnata, sia rispetto al contenuto della relazione.

Il Tribunale infatti, dopo avere negato esservi la prova dell’accettazione da parte dell’assicuratore della nomina dell’avvocato compiuta dall’assicurato, ha soggiunto (p. 4, 4 alinea) che l’indennizzo pagato dalla società Allianz al proprio assicurato concerneva altro e diverso caso assicurativo, sicchè quel pagamento non poteva costituire “tacita accettazione” della nomina dell’avvocato Gianluca ‘lucci da parte dell’assicurato.

Dunque per un verso omesso esame non vi fu, e per altro verso il Tribunale non doveva affatto esaminare se l’avvocato Gianluca Tucci avesse o no svolto attività stragiudiziale per conto dell’assicurato, dal momento che il sinistro era stato ritenuto non indennizzabile.

4.2. Con riferimento ai motivi di ricorso dal terzo al sesto basterà richiamare la relazione sopra trascritta, e ricordare che non può essere prospettata in questa sede una questione non esaminata dal giudice di merito perchè assorbita.

5. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

6. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

-) condanna P.F. alla rifusione in favore di Allianz s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 4.100, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.F. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016

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