Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23180 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 08/11/2011), n.23180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2631-2009 proposto da:

B.V., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato STRANGIO SEBASTIANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 71/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 26/02/2008 R.G.N. 1295/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15.3.2001 il Tribunale del lavoro di Locri condannava l’INPS a corrispondere a B.V. l’assegno ordinario di invalidità dal 1.12.2000. Sull’appello dell’INPS, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, la Corte di appello di Reggio Caloria, in parziale accoglimento dell’appello, condannava con sentenza del 29.1.2008 l’INPS a corrispondere la prestazione solo dal 20.6.2004. La Corte territoriale rilevava che era irrilevante che l’INPS avesse accolto la domanda di conferma della prestazione nel 2006 in quanto il presupposto di tale conferma era lo stato psico-fisico accertato in tale data, pacificamente a carattere invalidante. La soglia invalidante risultava superata solo nella data accertata dal nuovo CTU, sulla base di una ricostruzione rigorosa della malattie sofferte dal B..

Ricorre il B. con un motivo; resiste l’INPS con controricorso.

L’INPS ha depositato una memoria difensiva. Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell’unico motivo si allega l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata: la prestazione era stata confermata nel 2006 e ancor prima nel 2003 per cui era errata la decisione di limitarne l’erogazione alla data fissata nella sentenza di appello, essendo nel frattempo intervenuto il riconoscimento della prestazione. Anche dalla consulenza di appello emergeva in sostanza che il quadro era invalidante sin dalla richiesta.

Il motivo è infondato. Come correttamente dedotto nelle difese dell’INPS il riconoscimento del diritto alla prestazione di cui è causa nel 2003 e poi nel 2006 non poteva che dipendere da quanto stabilito con la decisione di primo grado del 15.1.2008. Il riconoscimento intervenuto nel 2003 è successivo alla sentenza di primo grado e quello del 2006 precedente la data in cui è stata pronunciata la sentenza di appello. Peraltro è pacifico ed incontestato che nel 2006 le condizioni di salute del ricorrente fossero invalidanti. Pertanto non vi è stato alcun riconoscimento amministrativo per il periodo che precede la data in cui è stata riconosciuta la prestazione in appello. Le osservazioni svolte, poi, nei motivo in relazione alla consulenza di appello sono del tutto generiche e di merito e non dimostrano affatto che, contrariamente a quanto analiticamente osservato nella sentenza di appello sulla base proprio della nuova consulenza tecnica, la soglia invalidante sia stata superata in data precedente quella accertata in sentenza.

Si deve conclusivamente rigettare il ricorso. Stante la data di presentazione del ricorso introduttivo e la natura della controversia, nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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