Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23180 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 04/10/2017, (ud. 04/05/2017, dep.04/10/2017),  n. 23180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12676-2012 proposto

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA, 56,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BALDASSARRE, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1267/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 18/05/2011, R. G. N. 925/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LUIGI FIORILLO per delega verbale ROBERTO PESSI;

udito l’Avvocato ANTONIO LECCISOTTI per delega verbale FRANCESCO

BALDASSARRE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 18 maggio 2011, la Corte d’appello di Lecce dichiarava il diritto di F.A. all’inquadramento al livello A2 del CCNL 1 gennaio 2004, corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, con decorrenza dal 1 gennaio 2004 e condannava Poste Italiane s.p.a. al pagamento, in suo favore, delle relative differenze retributive dalla data suindicata al 1 dicembre 2007, oltre accessori di legge: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato le domande del lavoratore di inquadramento al livello di quadro Q2 del CCNL 11 gennaio 2001 (superiore a quello attribuitogli in area operativa, posizione contributiva C) con decorrenza dall’anno 2001, in principalità e in subordine al livello A2 poi ritenuto dalla Corte territoriale.

In base alle risultanze istruttorie, essa riteneva che le mansioni svolte di fatto dal lavoratore (di responsabile dell’organizzazione del servizio di trasporto e smistamento della corrispondenza in ambito provinciale direttamente sottoposto al direttore e solo in via formale ad un quadro Q2), fossero di qualificazione obiettivamente incerta al livello Q2 alla luce delle declaratorie del CCNL del 2000 (in quanto al confine tra tale superiore livello rivendicato e la massima espansione della professionalità dell’area operativa) e invece inquadrabili con certezza al livello A2 del CCNL 1 gennaio 2004.

Con atto notificato il 18 (23) maggio 2012, Poste Italiane s.p.a. ricorre per cassazione con unico motivo, cui resiste il lavoratore con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 21 CCNL dell’11 luglio 2003 per il personale non dirigente di Poste Italiane s.p.a., in relazione all’art. 1362 c.c. ss. e art. 2103 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso decisivo, in relazione alle risultanze di causa e all’art. 116 c.p.c., per erroneo inquadramento del lavoratore, in esito a valutazione delle risultanze istruttorie e procedimento trifasico di accertamento non corretti, alla stregua di quadro, in quanto nè responsabile di controllo e miglioramento processi nè di capo centrale trasporti, non avendone avuto l’autonomia, nè il potere decisionale:

piuttosto rientrando le sue mansioni di referente, addetto ad attività di natura esecutiva, nel livello C, ruolo operatore senior attribuitogli.

2. Il motivo è fondato.

2.1. La Corte territoriale ha omesso uno specifico esame delle declaratorie contrattuali di inquadramento attuale del lavoratore, in base all’art. 21 CCNL del personale non dirigente di Poste Italiane s.p.a. dell’11 luglio 2003 e del suo allegato 3), al livello C di operatore senior (relativo ai “lavoratori che, in possesso di conoscenze specifiche qualificate, svolgono attività di carattere tecnico-amministrativo-commerciale di coordinamento di lavoratori o particolari incarichi di responsabilità. Nell’ambito di tali attività effettuano operazioni complesse in piena autonomia e con potere di iniziativa nell’ambito di procedure definite e disposizioni dei responsabili gerarchici”) piuttosto che dell’inquadramento rivendicato al livello A2 di Responsabile Smistamenti e Trasporti CPO di base o di Responsabile Controllo e Miglioramento Processi Trasporti/Smistamenti CMP, CPO di base (relativo ai “lavoratori con elevata preparazione professionale, ampia autonomia, alto grado di specializzazione, responsabilità diretta nell’attuazione degli obiettivi della società, cui sono attribuiti compiti di rilevante importanza. Appartengono a questo livello i dipendenti che hanno la gestione e la responsabilità di strutture organizzative di rilievo o ai quali, in relazione all’elevato contenuto specialistico della professionalità, sono attribuite funzioni organizzative in ambito commerciale o progetti di interesse strategico per la Società, che comportino attività di studio, consulenza, progettazione, programmazione, pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie innovative della massima rilevanza”): senza in particolare alcuna distinzione tra i diversi gradi di competenza, di specializzazione, di autonomia, nè di responsabilità richiesti dalle due qualifiche in comparazione.

2.2. Non avendo ricondotto le mansioni accertate in fatto alle suddette declaratorie, in quanto sostanzialmente non analizzate, essa è venuta meno al noto procedimento logico-giuridico trifasico (di accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, di individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e di raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda) da osservare nella determinazione della corretta qualificazione spettante al lavoratore per le mansioni svolte in concreto, rispetto ad una specifica posizione funzionale (Cass. 27 settembre 2016, n. 18943; Cass. 26 marzo 2014, n. 7123; Cass. 27 settembre 2010, n. 20272).

3. Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

PQM

 

LA CORTE

accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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