Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2318 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/01/2017, (ud. 17/05/2016, dep.31/01/2017),  n. 2318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1922-2015 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI

41, presso lo studio dell’avvocato MAURO MORELLI, che lo rappresenta

e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, quale successore ex

lege dell’Inpdap, in persona del Dott. M.A., Direttore

dell’Ufficio di Segreteria della Presidenza dell’Istituto Nazionale

della Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.

BECCARIA 29C-O, presso lo studio dell’avvocato FLAVIA INCLETOLLI,

che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3274/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato MAURO MORELLI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE FIORENTINO per delega non scritta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

B.E. propose opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., al decreto con il quale gli era stato imposto il pagamento, in favore dell’INPDAP, della somma di oltre 71 mila Euro per canoni di locazione non corrisposti.

Il giudice di primo grado, previa revoca del decreto, accolse solo in parte l’opposizione, riducendo a 62.453 Euro l’importo dovuto dall’opponente all’istituto.

La corte di appello di Roma, investita delle impugnazioni, principale e incidentale, hinc et inde proposte, le rigettò entrambe.

Avverso la sentenza della Corte capitolina B.E. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 2 motivi di censura.

Resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo è inammissibile.

L’art. 348 ter, comma 5, codice di rito, nel testo introdotto dalla legge 134/2012, prevede che la disposizione di cui al precedente quarto comma si applichi anche al ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello confermativa della pronuncia di primo grado.

Il principio della cd. “doppia conforme” è stato specificato da questa Corte di legittimità (Cass. 5528/2014, ex aliis) nel senso che la pronuncia di inammissibilità del motivo è condizionata all’adesione, da parte del giudice di appello, al giudizio di fatto contenuto nella sentenza di primo grado, così da costituirne, specularmente, il fondamento della relativa decisione.

Che è quanto accaduto nel caso di specie, avendo entrambi i giudici di merito ritenuto che, a fronte dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’opponente, l’istituto opposto avesse depositato (e così conseguentemente provato) copia di validi atti interruttivi della prescrizione, dei quali o non era stata contestata l’efficacia, ovvero (con riferimento alla lettera del 23 maggio 2003) la si era contestata tardivamente – e perciò inammissibilmente.

Con il secondo motivo, si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, l’omessa pronuncia su un motivo di appello in violazione dell’art. 112 c.p.c..

Il motivo è infondato.

Sia pur implicitamente, la Corte territoriale ha preso in esame (e conseguentemente rigettato, passando all’esame del merito) l’eccezione di nullità assoluta dell’atto interruttivo della prescrizione, così implicitamente confermando, in parte qua, la motivazione adottata dal Tribunale che, evocando la norma di cui all’art. 1335 c.c. sulla presunzione di conoscenza delle comunicazioni inviate all’indirizzo del destinatario, aveva rilevato come la raccomandata fosse stata inviata e recapitata proprio all’indirizzo relativo all’immobile dove l’odierno ricorrente aveva comunicato di essersi trasferito e di voler ricevere la corrispondenza, senza che quest’ultimo avesse fornito la prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di avere notizia della comunicazione inviatagli.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 7800, di cui 200 per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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