Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2318 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2318 Anno 2018
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: CAMPANILE PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 14796-2017 proposto da:
JASSEH OUSMAN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.
MAZZINI, 123, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’INTENRO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE;
– intimati avverso la sentenza n. 2983/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata 1’08/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO
CAMPANILE.

R ic H

Data pubblicazione: 30/01/2018

Rilevato che:
JASSEH OUSMAN propone ricorso, deducendo unico motivo, avverso
la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di
Ancona ha dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso
l’ordinanza del giudice di primo grado con la quale era stata respinta
la domanda proposta per il riconoscimento della protezione

in particolare, la corte distrettuale ha osservato che l’impugnazione
non era stata proposta con ricorso, bensì con atto di citazione, il cui
deposito era avvenuto oltre il termine di trenta giorni dalla
notificazione dell’ordinanza;
la parte intimata non svolge attività difensiva;
Considerato che:
il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente
in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma
semplificata;
il ricorso, con il quale si deduce l’erroneità dell’affermazione secondo
cui l’impugnazione, da effettuarsi con ricorso, sarebbe inammissibile,
è fondato;
deve infatti ritenersi che l’indirizzo secondo cui l’appello nel
procedimento sommario di cognizione si propone con citazione
(Cass., Sez. U., n. 2907 del 2014) non sia inciso dalle modifiche
apportate all’art. 19 del d.l. n. 150 del 2011 dall’art. 27 del d.l. n.
142 del 2015, laddove l’improprio riferimento al termine “ricorso” è
effettuato ai soli fini della disciplina della durata del procedimento,
senza alcuna espressa deroga al rinvio al rito sommario di cognizione
(Cass., 11 settembre 2017, n. 21030);
dall’esame del ricorso e dell’impugnata sentenza si desume che la
comunicazione dell’ordinanza di primo grado era stata effettuata il
2 maggio 2016, che l’atto di appello (in forma di citazione) era stato
notificato in data 10 giugno 2016;
è da reputarsi, pertanto, erronea la statuizione di inammissibilità
dell’appello emessa dalla Corte territoriale, atteso che il termine di
trenta giorni per il gravame – ai sensi dell’art. 702 quater cod. proc.
Ric. 2017 n. 14796 sez. M1 ud. 24-10-2017
-2-

internazionale;

civ. – doveva essere computato, nella specie, con riguardo alla
notifica dell’atto di citazione e non al suo deposito, giacché l’appello,
come già rilevato, andava proposto con citazione e non con ricorso;
l’impugnata sentenza, pertanto, deve essere cassata, con rinvio alla
Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà
procedere all’esame del merito della controversia, facendo

P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per
le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2017.

applicazione dei principi di diritto suesposti;

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