Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2318 del 03/02/2014
Civile Sent. Sez. 1 Num. 2318 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO
SENTENZA
sul ricorso 17171-2007 proposto da:
HOTEL ESPLANADE TERGESTEO PADOVA S.R.L.
(p.i.
01143181004), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
Data pubblicazione: 03/02/2014
VIALE DELLE MILIZIE 19, presso l’avvocato LANIA
ALDO LUCIO, che lo rappresenta e difende unitamente
2013
1758
all’avvocato CASTELLINI ANTONIO, giusta procura a
margine del ricorso e procura speciale per Notaio
MARIO CARACCIOLO di PADOVA – Rep.n. 43.075 del
14.11.2013 (depositata in udienza);
1
- ricorrente contro
INTESA
SANPAOLO
S.P.A.
(c.f.
00799960158),
denominazione a seguito di fusione per
incorporazione del SANPAOLO IMI S.P.A. in BANCA
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CRESCENZIO 107, presso l’avvocato PUCILLO ANNALISA,
rappresentata e difesa dall’avvocato ARIA ALFREDO,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1181/2007 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 19/11/2013 dal Consigliere
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato A. CASTELLINI,
con procura speciale notarile, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso; l’Avvocato A. LUCIO
I
INTESA S.P.A., in persona del legale rappresentante
LANIA si associa;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 16/06/2003, Hotel Esplanade Tergesteo Padova
srl conveniva in giudizio la Intesa B.C.I. S.p.A., per sentirla condannare al
&Wip) per pagamenti all’INPS di Padova, che la Banca, nonostante il relativo
ordine/non aveva effettuato.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la convenuta chiedeva il rigetto
della domanda.
Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 06/07/2004, condannava la Banca
al pagamento della predetta somma..
Proponeva appello la Banca Intesa S.p.A., successore. Costituitosi il
contraddittorio, l’ appellata ne chiedeva il rigetto.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 30/04/2007, in riforma
della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta dall’appellata.
Ricorre» per cassazione,‘ l’appellata
Resiste con controricorso INTESA SANPAOLO S.p.A , successore.
014
14k37,
g’1,1571,
MOTIVI DELLA DECISIÒNE
(
Il ricorso va dichiarato inammissibile /ai sensi dell’art. 366 bis c.c., abrogato, ma
ancora operante per i rapporti pregressi.
Nel primo e terzo motivo, attinenti a vizio di motivazione, manca la sintesi
finale, omologa al quesito di diritto ( tra le altre, Cass. N. 2694 del 2008).
Quanto al secondo motivo, il quesito di diritto è del tutto generico e
sostanzialmente
tautologico,
contenendo interrogativi circolari, senza
1
(“344s
pagamento di lire 511.389.455, transitata sul proprio conto corrente/ (5-f
riferimento alcuno alla fattispecie concreta (Cass. S.U. n. 28536 del 2008): ci si
limita a chiedere a questa Corte se il mancato esame di una serie di documenti
acquisiti nel giudizio di primo grado e ritenuti fondamentali ai fini della
c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.; condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro
9.200,00 comprensivi di e 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Roma, 19 novembre 2013
Il Consigliere stens
Il Presidente
Mis
t
04,0U4
domanda della ricorrente costituisca o meno violazione degli artt. 112, 115, 116,
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